Atto dell'accettare, dell'accogliere.
• Dir. - Atto unilaterale recettizio che segue
una proposta o un'offerta. Tale istituto non ha configurazione autonoma; riceve
i propri contenuti e la propria disciplina in connessione con l'atto di proposta
o di offerta. ║
A. contro documenti: clausola delle contrattazioni
commerciali, in base alla quale il compratore accetta la tratta spiccata dal
venditore prima della consegna della merce, contro documenti rappresentativi
della merce stessa. ║
A. della cambiale: dichiarazione apposta dal
trattario (chi è designato a pagare) sulla cambiale tratta con le parole
"accettato", "visto" o altre equivalenti o con la semplice firma sulla faccia
anteriore del titolo. Mediante tale atto il trattario si obbliga, in via
principale e in solido con il traente (chi emette la cambiale), a pagare alla
scadenza la somma determinata. ║
A. di eredità:
dichiarazione per mezzo della quale il chiamato all'eredità acquista il
relativo diritto, con effetto risalente al giorno dell'apertura della
successione. L'eredità può essere accettata puramente e
semplicemente o con il beneficio di inventario. Nel primo caso, l'
a.
può essere espressa o tacita. È espressa quando il chiamato
all'eredità dichiara per iscritto di accettare o quando in un suo scritto
assume la qualifica di erede; è tacita quando egli compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che solo da chi
abbia il titolo di erede può essere compiuto. ║
A. con beneficio
di inventario: viene fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal
cancelliere della pretura del luogo dove si è aperta la successione ed
è inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa
pretura. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede e quindi di limitare le
responsabilità dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari.
L'
a. beneficiata è sempre nella facoltà del chiamato e
può porsi nonostante qualsiasi divieto del testatore; è
obbligatoria per le eredità devolute a incapaci e a persone giuridiche.
║
A. di donazione: deve essere fatta da parte del donatario nelle
stesse forme richieste per la manifestazione di volontà del donante,
cioè per atto pubblico. • Banca -
A.
bancaria: titolo di credito (tratta) emesso dal beneficiario del prestito al
quale una banca mette a disposizione la propria firma, a garanzia del titolo
stesso.