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Accettazione.

Atto dell'accettare, dell'accogliere. • Dir. - Atto unilaterale recettizio che segue una proposta o un'offerta. Tale istituto non ha configurazione autonoma; riceve i propri contenuti e la propria disciplina in connessione con l'atto di proposta o di offerta. ║ A. contro documenti: clausola delle contrattazioni commerciali, in base alla quale il compratore accetta la tratta spiccata dal venditore prima della consegna della merce, contro documenti rappresentativi della merce stessa. ║ A. della cambiale: dichiarazione apposta dal trattario (chi è designato a pagare) sulla cambiale tratta con le parole "accettato", "visto" o altre equivalenti o con la semplice firma sulla faccia anteriore del titolo. Mediante tale atto il trattario si obbliga, in via principale e in solido con il traente (chi emette la cambiale), a pagare alla scadenza la somma determinata. ║ A. di eredità: dichiarazione per mezzo della quale il chiamato all'eredità acquista il relativo diritto, con effetto risalente al giorno dell'apertura della successione. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio di inventario. Nel primo caso, l'a. può essere espressa o tacita. È espressa quando il chiamato all'eredità dichiara per iscritto di accettare o quando in un suo scritto assume la qualifica di erede; è tacita quando egli compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che solo da chi abbia il titolo di erede può essere compiuto. ║ A. con beneficio di inventario: viene fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del luogo dove si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura. L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e quindi di limitare le responsabilità dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari. L'a. beneficiata è sempre nella facoltà del chiamato e può porsi nonostante qualsiasi divieto del testatore; è obbligatoria per le eredità devolute a incapaci e a persone giuridiche. ║ A. di donazione: deve essere fatta da parte del donatario nelle stesse forme richieste per la manifestazione di volontà del donante, cioè per atto pubblico. • Banca - A. bancaria: titolo di credito (tratta) emesso dal beneficiario del prestito al quale una banca mette a disposizione la propria firma, a garanzia del titolo stesso.