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Abbandono.

L'atto dell'abbandonare. L'essere abbandonato. Condizione in cui viene a trovarsi l'individuo (o l'oggetto) abbandonato. • Dir. civ. - Nel diritto di famiglia, a. volontario del coniuge: azione di un coniuge il quale volontariamente e in modo ingiustificato si allontana dall'altro, venendo meno all'obbligo della convivenza. È uno dei motivi per i quali si può chiedere la separazione personale per colpa. L'a. senza giusta causa del domicilio coniugale da parte della moglie e il rifiuto di tornarvi provocano anche la sospensione dell'obbligo del marito di provvedere al suo mantenimento. ║ A. del minore: stato di a. materiale o morale in cui viene a trovarsi il minore affidato a persone che, per negligenza, incapacità o per altri motivi, si dimostrano non idonei a provvedere al suo mantenimento o alla sua educazione. L'art. 403 Cod. Civ. sancisce la privazione della patria potestà e la collocazione temporanea del minore in un luogo idoneo, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. ║ Nel diritto di proprietà, a. del fondo servente: azione del proprietario di un fondo gravato da servitù, il quale abbandona il terreno al proprietario del fondo dominante, per non sostenere le spese necessarie a conservare la servitù. • Dir. della navigaz. - A. della nave o dell'aeromobile: ordine impartito dal comandante della nave o dell'aeromobile ai membri dell'equipaggio e ai terzi trasportati. Suo presupposto è l'esistenza di uno stato di pericolo e il previo esperimento dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvare la nave o l'aeromobile. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo per quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. Identica norma è prevista per la navigazione aerea ma non è prescritto che il comandante debba sentire l'equipaggio. ║ A. abusivo di comando: reato commesso dal comandante che, senza necessità, lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra. • Dir. pen. - A. del comando: reato commesso dal comandante militare che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari. È punito con la reclusione militare sino a dieci anni cui segue la rimozione dal grado. ║ A. di persone minori o incapaci: reato previsto dal codice penale per chiunque abbandoni una persona minore di 14 anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura; dello stesso reato è colpevole chi abbandona all'estero un cittadino italiano, minore di 18 anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. Se dal fatto dell'a. deriva una lesione personale, la pena prevista è da uno a sei anni, e da tre a otto anni se ne deriva la morte. Inoltre le pene sono aumentate se il colpevole è il genitore, il figlio, il tutore, il coniuge, l'adottante o l'adottato. ║ A. di posto: reato del militare che, durante il combattimento, abbandona il posto assegnatogli. È punito con la reclusione fino a un anno o fino a tre anni, qualora il militare abbia funzioni di guardia o di servizio. ║ A. di pubblici uffici, impieghi, servizi: è uno dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si verifica nel caso di pubblici ufficiali, di incaricati di un pubblico servizio aventi la qualifica di impiegati, di privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità non organizzati in imprese, e di dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che in numero di tre o più abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità. La pena è la reclusione fino a cinque anni; essa viene aumentata se il fatto è commesso per fine politico e se ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari. ║ Nel codice della strada, costituisce reato l'a. di persona investita.