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![]() RELIGIONE DI STATO Fede confessionale imposta per legge ai sudditi o cittadini, al massimo tollerando la presenza di altri culti come minoritari. Già presente di fatto, benché con amplissimi margini di tolleranza, presso tutte le monarchie antiche che prevedevano la divinizzazione del monarca (dall'Egitto all'impero romano e al Giappone), accompagnò come problema soprattutto la storia delle religioni monoteiste, come strumento di potere politico dei sovrani. In ambito cristiano ed europeo si manifestò dapprima nel gallicanesimo, quindi, dopo la Riforma, si cristallizzò per tutta l'Europa centrale nel principio cuius regio, eius religio (a ciascuna regione la sua religione), sancito dalla pace di Augusta (1555) e confermato da quella di Westfalia (1648), con il quale si obbligavano i sudditi a seguire la confessione adottata dai propri sovrani. In circostanze estreme assunse l'aspetto di vera e propria tendenza teocratica, come nel caso di alcune colonie puritane d'America o dell'estremismo sionista o di quello sciita nel mondo islamico. Ma nel migliore dei casi si trattò di conformismo accettato supinamente dalla maggioranza della popolazione nel momento della formazione degli stati nazionali, di cui era ingrediente importante, come accadde in Italia dove prevalse, secondo l'articolo 1 dello Statuto albertino (1848), l'adesione alla Religione Cattolica, Apostolica e Romana come sola Religione dello Stato essendo appena tollerati gli altri culti. Il principio della laicità dello stato fu conquista lunga e faticosa, non ancora del tutto compiuta neppure in Italia dopo le modifiche del 1985 ai Patti lateranensi. |
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