COSTITUZIONALISMO Complesso dei principi e delle regole che contraddistinguono la forma di governo detta costituzionale, sorta come reazione allo stato assoluto e fondata su un insieme di norme stabili, scritte e contenute appunto in una costituzione. In senso lato il costituzionalismo fu identificato con la "tecnica della libertà", cioè con quella tecnica giuridica mediante la quale si garantisce ai cittadini l'esercizio dei loro diritti individuali e contemporaneamente si impedisce allo stato di poterli violare. Costituzionale è perciò quella forma di stato basata sulla divisione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario), che si sostituì storicamente alla monarchia assoluta, nella quale tutto il potere era concentrato nelle mani del re. L'identificazione del costituzionalismo con il concetto della separazione dei poteri è la più comunemente diffusa e accettata. Ha i suoi presupposti ideologici nella tradizione britannica del XVII e XVIII secolo e nel pensiero di C. Montesquieu, nonché autorevoli precedenti nei principi ispiratori della rivoluzione inglese del 1688 e nelle costituzioni francesi, che all'articolo 16 recitava: «Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha costituzione ». Col passare del tempo e col mutare delle situazioni sociali e politiche si formalizzarono comunque concezioni del costituzionalismo diverse da quelle imperniate sulla divisione dei poteri. Nella visione "garantista" teorizzata da B. Constant il costituzionalismo appare essenzialmente come l'esigenza di tutelare, sul piano costituzionale, i diritti fondamentali dell'individuo mediante la delimitazione di una sua sfera di autonomia preclusa all'intervento del potere statale. Il rispetto dei diritti dell'individuo è garantito, secondo Constant, dalla più completa libertà politica. Questa idea manca invece nel concetto di costituzionalismo contenuto nell'ideale tedesco di stato di diritto, nato nella Prussia del 1700 e perfezionato sul finire del XIX secolo. Secondo questa teoria il depositario della sovranità è lo stato (non il re e neppure il popolo) che persegue i suoi fini solo nelle forme e nei limiti del diritto. In questa interpretazione manca però quella feconda dialettica tra potere e individui che caratterizzò l'intera storia del costituzionalismo e che ricompare in alcune teorie successive che individuano nella limitazione del potere politico attraverso la legge (specialmente la legge fondamentale, cioè la costituzione) il tratto distintivo delle moderne democrazie costituzionali. F. Conti C.H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno (1940), Neri Pozza, Venezia 1956; N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Utet, Torino 1976. |