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BILANCIO
Rendiconto patrimoniale, strumento contabile per mezzo del quale si dimostra la composizione del capitale delle imprese e degli enti pubblici al termine dell'esercizio, e la misura del reddito conseguito nell'esercizio medesimo. Dal punto di vista formale il bilancio si compone di due parti: la situazione patrimoniale e il conto generale profitti e perdite. Nella situazione patrimoniale vengono elencate le attività e le passività, la cui differenza rappresenta il capitale netto (se positiva) o il deficit patrimoniale (se negativa). Il conto generale profitti e perdite riassume i componenti negativi e positivi del reddito e fornisce sinteticamente l'utile o la perdita complessiva d'esercizio. Nel caso dello stato, il bilancio rappresenta la sintesi di tutto l'andamento e il funzionamento dei servizi pubblici. In questo senso è il documento che, confrontando attività e passività, entrate e uscite dell'"azienda stato", espone l'intera situazione economico-finanziaria. È bene precisare che per bilancio dello stato s'intende il bilancio di previsione, nel quale, all'inizio dell'anno finanziario, vengono inscritte tutte le entrate che si prevede di realizzare, e tutte le spese che si prevede di effettuare. Il bilancio consuntivo, invece, viene elaborato alla fine dell'esercizio e costituisce la situazione di chiusura della gestione, eseguita sulla base del bilancio di previsione. Nel caso dello stato, da un punto di vista strutturale si distingue poi tra bilancio di competenza, detto anche bilancio giuridico, e bilancio di cassa, detto anche bilancio di fatto. Il bilancio di competenza comprende tutte le entrate che il potere esecutivo, in seguito alle indicazioni della legge di bilancio, ha il diritto di riscuotere, e tutte le spese che può impegnarsi a erogare. Il bilancio di cassa comprende tutte le somme che si prevede di riscuotere e pagare. Dei due sistemi, l'Italia, così come la Francia e altri paesi, ha adottato il primo, mentre il secondo è in uso in Inghilterra. La differenza sta nel fatto che nel bilancio di competenza l'approvazione del potere legislativo autorizza l'esecutivo non solo a erogare le somme ma a impegnarle, ossia a fissare per ciascun capitolo di bilancio i limiti entro cui lo stato si può vincolare. Nel bilancio di cassa invece si determinano solo i limiti entro cui è concessa la facoltà di compiere pagamenti. Il potere esecutivo resta libero di contrarre impegni in eccedenza purché i pagamenti restino nei limiti fissati.
A. Volpi
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