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BANCAROTTA
Fallimento degli operatori economici per impossibilità
di far fronte ai debiti. Il termine giuridico deriva etimologicamente dall'uso
medievale di spezzare i banchi dei cambiatori e mercanti insolventi. La
legislazione delle città comunali italiane innovò profondamente
l'antica disciplina della mancata restituzione dei debiti. Sottrasse il
debitore alla giustizia diretta e privata del creditore, stabilì
la sostanza della sanzione nel bando pubblico e nella confisca dei beni
e fissò le procedure di diritto fallimentare a garanzia dei creditori.
D'altra parte proprio lo straordinario sviluppo dei traffici e del credito
mercantile e bancario resero i casi di bancarotta frequenti e gravi. Essa
venne così considerata di per sé un reato in cui l'autorità
pubblica, i maggiori giuristi e l'opinione comune non distinguevano tra
buona e mala fede. Il mercante insolvente era consapevole per il fatto stesso
di essere venuto meno alla fiducia in lui riposta. Solo nel Cinquecento
la dottrina e la legislazione iniziarono a distinguere la bancarotta dovuta
alla fortuna avversa da quelle intervenute per incapacità e negligenza
o volontà di frode del fallito.
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