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BANCAROTTA
Fallimento degli operatori economici per impossibilità di far fronte ai debiti. Il termine giuridico deriva etimologicamente dall'uso medievale di spezzare i banchi dei cambiatori e mercanti insolventi. La legislazione delle città comunali italiane innovò profondamente l'antica disciplina della mancata restituzione dei debiti. Sottrasse il debitore alla giustizia diretta e privata del creditore, stabilì la sostanza della sanzione nel bando pubblico e nella confisca dei beni e fissò le procedure di diritto fallimentare a garanzia dei creditori. D'altra parte proprio lo straordinario sviluppo dei traffici e del credito mercantile e bancario resero i casi di bancarotta frequenti e gravi. Essa venne così considerata di per sé un reato in cui l'autorità pubblica, i maggiori giuristi e l'opinione comune non distinguevano tra buona e mala fede. Il mercante insolvente era consapevole per il fatto stesso di essere venuto meno alla fiducia in lui riposta. Solo nel Cinquecento la dottrina e la legislazione iniziarono a distinguere la bancarotta dovuta alla fortuna avversa da quelle intervenute per incapacità e negligenza o volontà di frode del fallito.
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