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ASILO, DIRITTO DI
Norma giuridica per la quale una istituzione gode del privilegio di sottrarre a ogni altra autorità chiunque, perseguitato o condannato, si rifugi sotto la sua tutela. Di origini antichissime, risulta presente in molte civiltà. Era previsto nella Bibbia, per gli omicidi non volontari che si rifugiassero presso i sommi sacerdoti di alcune città, e dai greci era istituito presso molti templi e luoghi di culto. Di minore importanza nel diritto romano, ebbe grande sviluppo con il cristianesimo: pur con qualche limitazione nei casi più gravi, chi si rifugiava in edifici consacrati era protetto dall'autorità pubblica. Nel corso del Medioevo entrò a far parte della sfera di immunità dal potere pubblico, acquisita tra secolo X e XI dalle signorie locali. Fu quindi esercitato anche da signori laici e venne meno solo con l'imposizione dell'autorità degli stati nazionali e regionali, senza tuttavia scomparire del tutto prima della fine dell'antico regime. Rimase inviolato il diritto ecclesiastico, che generalmente non subì limitazioni prima della abolizione dei privilegi ecclesiastici (in Italia fino alla metà dell'Ottocento). Oggi è solo una norma teorica nel diritto canonico, mentre è comunemente riconosciuto e regolato da apposite convenzioni nel diritto internazionale.
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