Affitti e Prestiti, Legge sugli.
|
Richiesta inserimento
Visitors | ||||
|
Dizionario di storia moderna e contemporanea AFFITTI E PRESTITI, LEGGE SUGLI Lend-Lease Act. (Lend and Lease Act, marzo 1941). Legge promulgata dagli Stati Uniti per aiutare lo sforzo bellico inglese nella Seconda guerra mondiale. Prevedeva il diritto britannico di acquistare materiali bellici e materie prime con pagamento alla fine della guerra, garantito dalle riserve auree e dagli investimenti britannici.
Affitti e prestiti. (in inglese Lend-Lease Act). Legge fatta approvare dal presidente degli Stati Uniti F.D. Roosevelt nel 1941. Autorizzava l'apertura di un credito illimitato alle nazioni in lotta contro la Germania nazista; con questa legge Roosevelt consentiva di cedere ogni genere di materiale bellico in quantità illimitata a tutti i Paesi la cui difesa era ritenuta vitale per gli Stati Uniti senza chiedere pagamento né immediato né futuro. Il fondo stanziato per l'applicazione del Lend-Lease Act, nei quasi cinque anni in cui restò in vigore (marzo 1941 - dicembre 1945), ammontò a quasi settanta miliardi di dollari.
Bellico. Relativo alla guerra. Diritto. Il complesso delle norme giuridiche, considerate nel loro insieme o nei loro particolari raggruppamenti, che regolano i rapporti sociali determinando ciò che è lecito, vietato od obbligatorio. ║ Scienza che si occupa dello studio di tali norme. ║ Facoltà o pretesa, riconosciuta e tutelata dalla legge, di esigere dagli altri un determinato comportamento attivo od omissivo. ║ Per estens. - Facoltà o pretesa, legittimata da validi motivi. ║ Di d.: per legge. Locuzione talvolta contrapposta a di fatto. ║ D. erariali: tributi dovuti dal cittadino allo Stato o ad altro ente pubblico. ║ Compenso dovuto ad enti o a privati, per la prestazione di un servizio. ║ D. d'autore (V. AUTORE, DIRITTO D'.) ║ Filosofia del d.: scienza che studia il concetto assoluto del d., indagandone i fondamenti, la natura e i rapporti che intrattiene con l'etica e la politica. Spesso la filosofia del d. coincide con le dottrine giuridiche dei vari filosofi. ║ Dottrina del d.: scienza che studia il d. positivo. ● Encicl. - Il concetto generale di d. assomma in sé una nozione di oggettività e una di soggettività. Per d. oggettivo (o positivo) si intende l'estrinsecazione dell'attività ordinatrice del corpo sociale in un complesso normativo. Esso rappresenta il corpo giuridico effettivamente posto in atto in un dato contesto e come tale vigente nel suo ambito. Ogni singola norma del d., che agisce sui suoi destinatari sia come movente sia come regola del libero volere, stabilisce il principio ipotetico per cui ad una data fattispecie segue sempre un determinato effetto. I caratteri propri della norma giuridica sono: 1) generalità, in quanto è valevole per ogni fattispecie corrispondente a quella paradigmatica per cui la norma stessa è stata emessa; 2) imperatività, relativa alla modalità della comunicazione del merito della norma; 3) coattività, cioè capacità costrittiva esercitata nei confronti dei destinatari mediante la minaccia di una punizione. Il d. oggettivo si divide in due categorie generali. Il d. pubblico riguarda lo status rei publicae, le sue norme cioè regolano la funzione e l'organizzazione dello Stato e quella degli enti pubblici; a sua volta comprende il d. amministrativo, costituzionale, finanziario, processuale, penale. Il d. privato, invece, disciplina i rapporti fra singoli cittadini e quelli fra i singoli e lo Stato o suoi enti che non esplichino però funzioni di potere politico e sovrano; a sua volta comprende il d. civile, commerciale, agrario, industriale, marittimo. Per d. soggettivo, si intende l'insieme delle facoltà, accordate ai singoli dalle norme giuridiche positive, di esigere una determinata condotta da altri. Per le esigenze sistematiche, dunque, costituisce una categoria unitaria comprendente sia i rapporti fra singoli sia quelli fra singoli e pubblica amministrazione. In relazione al loro contenuto i d. soggettivi possono essere trasmissibili o intrasmissibili (quando siano o meno idonei ad essere trasferiti da un soggetto ad un altro), disponibili o indisponibili (quando il soggetto titolare può farne oggetto di atti di disposizione o no), patrimoniali o non patrimoniali (quando siano valutabili o meno in denaro). I d. potestativi, infine, consistono nel potere del titolare di produrre un effetto giuridico mediante l'espressione di una propria volontà (per esempio la citazione in giudizio) coinvolgendo altre persone che, pur non essendo tenute a prestazioni, debbono però soggiacere a tale effetto. La relazione fra il titolare di un d. soggettivo e la figura cui corre l'obbligo di corrispondervi rappresenta un rapporto giuridico. ● St. del dir. - Nelle prime comunità primitive, il d. coincideva in pratica con regole di comportamento volte a mantenere un equilibrio magico-sacrale, garanzia di prosperità. Solo nell'ambito delle prime culture urbane, in seguito alla differenziazione dei compiti di produzione e alla stratificazione sociale e di potere, si ebbero vere e proprie norme giuridiche corredate dalle relative sanzioni. Tali norme, in quanto trasmesse oralmente in forme di massima, si consolidarono in una sorta di d. popolare, rappresentato dalle consuetudini e dagli usi delle singole comunità. Solo con la scrittura si passò da singole massime ad una legislazione e si poté individuare la figura del legislatore da una parte e del giudice dall'altra. Il d. imposto dall'autorità, in fertile competizione con quello scaturito dall'esperienza del popolo, fu il motore nell'evoluzione delle istituzioni. Inoltre, con l'affermarsi di un potere politico distinto da quello religioso, a poco a poco anche il d. cessò di essere una mera applicazione dell'ideologia religiosa vigente per assumere una natura schiettamente civile e sociale. Il celeberrimo Codice di Hammurabi è il primo esempio di autonomia del d. rispetto alla sfera religiosa. Il d. greco fu essenzialmente di ambito cittadino, per cui ogni polis ebbe due leggi e suoi magistrati, ma sono riconoscibili linee guida comuni soprattutto nel d. privato ed in quello commerciale. Tuttavia fu il d. romano a unire la profondità del pensiero giuridico all'efficacia dell'organizzazione e delle istituzioni, influenzando la filosofia e la forma del d. fin oltre il Rinascimento, ampliando il campo dello jus naturale con lo jus civile e lo jus gentium. Con il tramonto della potenza romana, in Europa si svilupparono nuovi istituti fonte di d., che rimasero però sotto l'influenza sostanziale e formale della tradizione giuridica romana: si pensi all'intero d. longobardo o alla produzione giuridica del Medioevo europeo. Ancora nel Rinascimento fu il d. romano ad essere studiato e applicato come d. comune. Solo con la Rivoluzione francese si operò una definitiva frattura che segnò la fine dell'applicazione pratica delle tradizioni giuridiche romane e contemporaneamente portò alle prime compilazioni di Codici nazionali che furono alla base dei nascenti Stati moderni. La nuova produzione giuridica, il cui primo esempio fu il Codice di Napoleone, non si basava più sulle fonti consuetudinarie ma sulla legislazione dello Stato e sulla modalità codificatoria. Tradizionalmente opposto al d. romano è quello anglo-americano, le cui radici affondano nella normativa anglosassone iniziatasi in Inghilterra durante l'XI sec. La Common Law (V.) di matrice normanna si differenziò dal filone romanista della Civil Law, ponendosi rispetto alle normative locali precedenti come legge del re, cui tutti potevano fare ricorso in tutto il regno, prescindendo dalle istituzioni particolari. Attraverso i secoli caratteristica fondamentale del d. anglosassone restò la sua origine ed evoluzione non dottrinale ma legata all'esperienza viva processuale. Si tratta di un d. giurisprudenziale che si distingue dalla tradizione romanista dell'Europa continentale (in cui la dottrina elabora principi generali a prescindere da casi specifici cui viene successivamente applicata) in quanto i suoi orientamenti sono dati dalle sentenze emesse, la cui applicabilità viene valutata caso per caso e caso per caso modificata. ║ D. dell'uomo: tutte quelle situazioni giuridiche ritenute fondamentali per l'esistenza della persona umana e tali da non poter essere negate, compresse od ostacolate nella loro realizzazione dallo Stato. Si possono sommariamente distinguere in: d. politici, civili, economici e sociali. Essi sono volti a tutelare: 1) l'esistenza individuale nella sua integrità (contro cioè l'uccisione, la tortura, la mutilazione, la schiavitù, la privazione della libertà di coscienza, di espressione, di religione); 2) la sicurezza rispetto ai bisogni essenziali (lavoro, giusto salario, giusto riposo, salute, abitazione, istruzione); 3) l'eguaglianza fra gli individui (contro le discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, opinione, condizione sociale); 4) l'esercizio paritario dei d. politici (d. elettivi attivi e passivi, libertà di associazione, elezioni libere, periodiche e con segretezza del voto). La necessità di affermare i d. dell'uomo come universali e irrinunciabili è evidente fin dai primi ordinamenti statali che videro la luce, influenzati dalla cultura illuministica, nell'età moderna. Il Bill of Rights americano del 1775 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789, poi premessa alla Costituzione del 1791 (da cui trassero ispirazione tutte le costituzioni degli Stati liberal-democratici moderni), ne sono la testimonianza. Col tempo tali affermazioni generali, che avevano carattere di premessa al corpus normativo vero e proprio, assunsero contenuti più concreti e puntuali fino a raggiungere efficacia precettiva: primo esempio in tal senso fu la Costituzione belga del 1831, mentre la Costituzione italiana del 1948 rappresenta una delle più alte realizzazioni di concreta protezione giuridica al godimento e all'esercizio dei d. dell'uomo. Dopo la seconda guerra mondiale, in seguito al riscontro di tali e tante violazioni contro l'umanità, la tutela dei d. dell'uomo è stata affidata in particolare al maggior organismo di rappresentanza della comunità internazionale, l'ONU. Nel 1948 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che, benché e purtroppo priva di effetti obbligatori, in quanto raccomandazione internazionale esercita potere di indirizzo rispetto alle codificazioni dei singoli Paesi firmatari. Essa è costituita da un preambolo e da trenta articoli che sviluppano l'affermazione dell'art. 1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e d. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". In particolare sono specificati il d. "alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona"; la libertà dallo "stato di schiavitù e di servitù", le garanzie contro la "tortura e le punizioni crudeli, inumane o degradanti"; il d. al "riconoscimento della personalità giuridica", all'eguaglianza dinanzi alla legge e contro l'arresto e la detenzione arbitrari; il d. per ogni individuo accusato di un reato di essere "presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto le garanzie necessarie per la sua difesa"; il d. "alla libertà di movimento e di residenza"; il d. di asilo politico e di cittadinanza; l'uguaglianza dei d. tra uomo e donna nel matrimonio e all'atto del suo scioglimento; il d. di proprietà; il d. di "libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; il d. alla "libertà di opinione e di espressione, incluso quello di diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo"; il d. alla "libertà di riunione e di associazione"; il d. di partecipare alla vita politica del proprio Paese e, infine, il d. alla sicurezza sociale, al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, allo sciopero, all'istruzione, alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia. Alla Dichiarazione si ispirarono anche la Convenzione per la salvaguardia dei d. dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata nel 1950 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore nel 1953. Essa fa obbligo agli Stati aderenti di garantire il rispetto dei d. e delle libertà enunciate. A salvaguardia di tali d. e libertà sono stati istituiti due appositi organismi: la Commissione europea per i diritti dell'uomo e la Corte europea per i diritti dell'uomo. Alla prima possono ricorrere le persone e i gruppi che si ritengano lesi rispetto ai principi enunciati dalla Convenzione ed abbiano esaurito le vie di ricorso nazionali; alla seconda possono invece ricorrere solo gli Stati e la Commissione stessa. La più recente e significativa occasione di dibattito e risoluzione relativa alla tutela dei d. dell'uomo è stata la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione tenutasi ad Helsinki (V. HELSINKI, CONFERENZA DI) fra il settembre 1973 e l'agosto 1975, cui parteciparono 35 Paesi compresi USA e URSS. Al termine è stato sottoscritto un atto finale, la Carta di Helsinki, in cui i firmatari si impegnavano al "rispetto dei d. dell'uomo e delle libertà fondamentali incluse quelle di pensiero, coscienza, religione e credo". ║ Associazioni internazionali per la difesa dei d. dell'uomo: in aggiunta agli enti creati a tale scopo dal d. internazionale, sono sorte associazioni e gruppi di azione e di pressione sostenuti da liberi cittadini che intendono contribuire all'affermazione dei d. dell'uomo. Ricordiamo, oltre alla Lega internazionale per la difesa dei diritti dell'uomo, il Tribunale Russel e Amnesty International (V. SINGOLE VOCI). Britànnico. Relativo all'antica Britannia. ║ La lingua parlata dai Britanni. ║ Appartenente alla Gran Bretagna. • St. - Impero b.: la formazione dell'Impero b. risale ai primi decenni del XVII sec. Si trattò all'inizio di un'azione di conquista territoriale, condotta da compagnie private fornite di concessioni regie o da singoli avventurieri, a scopo di arricchimento personale, nel quadro, tuttavia, di un disegno politico di espansione progettato dalla monarchia inglese in concorrenza con l'espansione imperialistica ispano-portoghese, francese e olandese. All'opera degli imprenditori economici, oltre all'aiuto da parte dello Stato, si affiancò l'azione di società filantropiche. I primi territori occupati tolti ai pellerossa costituirono quella che si sarebbe chiamata la Virginia, sulle coste nord-occidentali dell'Atlantico (1606-1620). Altre terre furono poco dopo strappate ai concorrenti europei. In Africa, gli insediamenti della prima metà del Seicento ebbero la funzione di punti di raccolta di schiavi destinati alle piantagioni americane. Nel frattempo, nell'altro emisfero, la Compagnia delle Indie Orientali, fondata nel 1600, si attestava nel Bengala e lungo le coste del Coromandel (1633). Infranto il monopolio coloniale ispano-portoghese, specialmente dopo la disfatta della Invencible Armada (1588), ridotti in condizioni poco pericolose i Paesi Bassi (1670-74), il nemico da battere degli Inglesi, dalla fine del Seicento e per tutto il Settecento, fu la Francia. Le guerre tra Guglielmo III d'Orange e Luigi XIV, le guerre di Successione, spagnola (1701-14) e austriaca (1740-48), la guerra dei Sette Anni (1757-63), costituirono le fasi principali del conflitto tra le coalizioni capeggiate da Francia e Gran Bretagna. La prima ne uscì battuta sia nelle Americhe sia nelle Indie. In seguito, la superiorità navale consentì alla Gran Bretagna di superare anche le dure prove della perdita delle colonie nord-americane, seguita alla vittoriosa guerra d'Indipendenza degli Stati Uniti. Dopo essersi attestata alle porte orientali dell'Oceano Indiano e dopo aver iniziato la colonizzazione dell'Australia (1788), la Gran Bretagna estese i suoi domini in India, si insediò in Africa, nella Sierra Leone (1795) e iniziò la colonizzazione della regione canadese dei Grandi Laghi. Andarono quindi aggiungendosi al suo dominio altre zone strappate alla Francia e ai suoi alleati: Capo di Buona Speranza, Ceylon, la Guayana Occidentale, Trinidad, Malta. Intensificata e coordinata la colonizzazione in Australia e Nuova Zelanda (1840), occupati il Sand (1843), il Punjab (1849), la Birmania (1852), nella seconda metà dell'Ottocento la Gran Bretagna rivolgeva particolare attenzione alla conquista dell'Africa. Nonostante il progressivo affermarsi di movimenti indipendentisti o autonomisti in quasi tutti i territori sudditi dell'Impero b., la potenza imperiale andò consolidandosi ed estendendosi anche dopo la prima guerra mondiale. Tuttavia la spinta autonomistica, iniziatasi in alcuni territori dell'Impero fin dal XIX sec., portò a un mutamento profondo, connesso anche con l'evolversi della situazione politica internazionale. Questo processo si concluse, tra il 1926 e il 1931, con la creazione del Commonwealth, che sancì la fine dell'Impero b.
Affitto. Dir. - Contratto con il quale una parte attribuisce all'altra la gestione produttiva di una cosa in cambio di un corrispettivo in denaro. Tale istituto costituisce un particolare tipo di contratto di locazione caratterizzato, rispetto alle altre forme di locazione, dall'elemento della produttività della cosa che forma l'oggetto del contratto. Tra le cose oggetto di a. sono: i fondi rustici, le aziende, le macchine, gli animali, i brevetti, le piantagioni, gli opifici, ecc. Dal contratto di a. scaturiscono diritti e obblighi sia nei confronti del locatore, sia nei confronti dell'affittuario. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa affittata in stato tale da servire all'uso e alla produzione cui è destinata, mentre l'affittuario deve curare la conservazione e la produttività della cosa senza cambiarne la naturale destinazione, salvo autorizzazione scritta del locatore. Il locatore ha diritto di controllare, anche con accessi in luogo, l'attività dell'affittuario, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi che gravano sul locatario. Salvo patto contrario, l'affittuario non può subaffittare la cosa. L'a. si scioglie in caso di insolvenza dell'affittuario, cioè in caso di mancato pagamento dell'a. alla scadenza contrattuale. La risoluzione del contratto di a. può avvenire anche su domanda del locatore o dell'affittuario per scadenza del termine stabilito nel contratto; oppure, qualora non sia stata prevista una determinata durata dell'a., ciascuna parte può recedere dal contratto purché dia all'altra un congruo preavviso. Agli effetti dell'imposta del Registro, il contratto di a. è soggetto all'imposta stabilita per l'atto con il quale, per la sua natura e i suoi effetti, ha maggiore analogia; pertanto il trattamento fiscale è simile quello previsto per contratto di locazione. Il termine per la registrazione dei contratti di a. è di venti giorni dalla data dell'atto. Se alla registrazione non si provvede o si provvede in ritardo, sono applicabili soprattasse pari a sei volte la tassa di registrazione (V. LOCAZIONE). Prèstito. (dal latino praestitum, participio di praestare: prestare). Nel significato più ampio, l'atto di dare o ricevere qualcosa con l'impegno di restituirla dopo un certo periodo di tempo. • Econ. - La cessione di una certa quantità di beni, contro l'impegno di restituire, secondo modalità diverse, la stessa quantità (p. gratuito), o maggiore (p. a interesse) di beni futuri. Il p. genera un credito di chi presta (il mutuante) rispetto a colui che deve restituire (il mutuatario). Si possono avere molteplici forme di p., distinte in base alle peculiari caratteristiche. In relazione alla durata, si differenziano in: p. a breve, a medio e a lungo termine; a seconda dell'utilizzo che ne fa il mutuatario, in p. consuntivi o produttivi; in base alla garanzia, in p. fiduciari, fideiussori, allo scoperto, cambiari, su pegno, ipotecari. Con riferimento ad altri aspetti specifici si suddividono inoltre in: p. monetari o in natura; p. privati, se concessi da privati a privati; p. bancari, nel caso in cui siano concessi da banche e privati ad altre banche; p. pubblici o nazionali, se concessi dai privati e dalle banche allo Stato; p. esteri o internazionali, se concessi da altri Stati o da banche e cittadini di altri Stati a uno Stato o a enti e imprese presenti nello stesso. ║ P. pubblico: p. che lo Stato riceve dai cittadini, da altri Stati o anche da privati stranieri; l'espressione si riferisce in particolare al mercato interno. Tali p. implicano da un lato imposte straordinarie per i cittadini, dall'altro nuove emissioni monetarie o alienazioni del patrimonio pubblico disponibile per lo Stato, che grazie ai p. pubblici riesce a far fronte a difficoltà come quelle legate alla necessità di effettuare spese così alte da oltrepassare le entrate ordinarie di bilancio. I p. di questo tipo si distinguono generalmente in forzati, se imposti in modo coattivo (come le imposte straordinarie) a tutti i cittadini in base alle loro ricchezze; volontari, se vengono offerti liberamente sul mercato. Lo Stato può impegnarsi a rimborsare il capitale di tali p. e a pagarne gli interessi, oppure si obbliga a pagare solo questi ultimi, riservandosi la possibilità di rimborsare o meno il capitale (p. irredimibili o rendite). Lo Stato può collocare direttamente i p. pubblici presso i privati, mediante l'offerta di titoli in borsa o l'apertura di pubbliche sottoscrizioni, oppure può cedere in blocco i titoli corrispondenti, aggiudicandoli a banche. Esistono anche sistemi misti, in cui una parte dei titoli è collocata direttamente, l'altra è affidata invece a un consorzio bancario. ║ P. esteri o internazionali: p. mediante i quali vengono messi in moto flussi finanziari da mercati che possiedono eccedenze di capitali in direzione di mercati che ne sono invece deficitari. A seconda della situazione dei mutuanti, i p. internazionali si suddividono in bilaterali, multilaterali e misti. I mutuatari del Paese terzo sono generalmente il Governo, enti pubblici, enti od organismi privati in grado di contrarre p. di questo tipo. I p. bilaterali sono effettuati tra Governo e Governo, Stato e Stato, impresa e impresa, tra gli organismi finanziari di uno Stato e il Governo, gli enti pubblici, gli organismi finanziari o le imprese locali di uno Stato deficitario. Rientrano in quest'ultimo gruppo di p. le emissioni obbligazionarie, i certificati di deposito e altri strumenti finanziari affini. La durata dei p. bilaterali è medio-lunga, se poi il p. è tra Governo e Governo è solitamente molto lunga. In genere tali p. sono concessi a tassi di favore; hanno per lo più una destinazione precisa, si concretizzano cioè nella fornitura diretta di servizi o beni da parte degli Stati mutuanti, senza che vi sia esborso di fondi. Recentemente gli Stati concedenti hanno ripreso in uso la pratica (countertrade) di vincolare il rimborso del p. alla fornitura di materie prime, prodotti finiti o servizi. Con p. multilaterali si intendono i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali, come la Banca mondiale, la BEI (Banca Europea degli Investimenti), il FMI (Fondo Monetario Internazionale), e da consorzi di banche commerciali che operano nei mercati interni internazionali. Concessionari dei finanziamenti di tali organismi possono essere: Governi o enti governativi, imprese pubbliche o private, banche, organismi finanziari pubblici, privati o locali. Tali p. sono generalmente rivolti a progetti specifici d'investimento, di cui si accerta la fattibilità. A partire dagli anni Novanta del XX sec., infatti, gli organismi finanziari internazionali si sono sempre preoccupati di verificare che gli Stati beneficiari adottassero politiche economiche finalizzate a creare una situazione di stabilità e a risolvere problemi di distorsione interna quali il deficit pubblico o l'inflazione. Come nel caso dei p. bilaterali, anche per questi p. non vi è esborso finanziario, ma il pagamento viene effettuato al fornitore, scelto mediante il ricorso ad appalti internazionali. Tra i rischi legati ai p. internazionali vi sono fondamentalmente il rischio di cambio, ovvero il pericolo, per il Paese utente, che si verifichi un'eventuale svalutazione della moneta del proprio Stato rispetto a quella dello Stato che concede il p., e il rischio di tasso, ovvero la possibilità che vi sia una variazione dei tassi di interesse di riferimento. I p. misti sono la combinazione degli strumenti dei p. bilaterali e multilaterali; in base alle modalità di questi p., le banche commerciali si affiancano agli organismi finanziari internazionali in attività di cofinanziamento (cofinancing). ║ Iscrizione di p. o consolidazione: registrazione, sul Grande libro del debito pubblico, di un nuovo p. concesso dallo Stato. ║ P. a premio: p. obbligazionario emesso da società commerciali o da enti pubblici dotati di personalità giuridica; frutta un interesse e, inoltre, partecipa al sorteggio di determinati premi. ║ P. a uso: p. in cui si consegna a qualcuno una cosa infungibile concedendogli di usarla per un certo periodo di tempo o per un impiego specifico e vincolandolo a restituirla. Rientra in questo genere il p. a domicilio di libri da parte di biblioteche pubbliche; dal punto di vista giuridico corrisponde al contratto di comodato. ║ P. a cambio marittimo: p. che viene concesso soltanto sulla durata di un viaggio, con garanzia sulla nave, sul carico o sul nolo. Corrisponde al contratto di mutuo. • Sport - Giocatore in p.: concesso solo per un certo periodo di tempo da una società all'altra. • Ling. - Processo di assimilazione di una forma linguistica proveniente da un'altra comunità; anche, la stessa forma linguistica così assimilata. L'assimilazione può riguardare elementi lessicali, morfologici, fonetici, sintattici. L'elemento assimilato è individuabile solo ricorrendo ai criteri dati dalla fonetica. Particolare forma di p. lessicale è il calco, detto p. mediato. • Etn. - Graduale adozione e assimilazione di un certo elemento culturale, appartenente a un diverso gruppo etnico, da parte di una popolazione che entra in contatto con essa.
Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
| ||||
|
|
Ultima modifica :