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Volontariato.

Arruolamento e servizio di tipo militare che si presta volontariamente nelle forze armate di uno Stato o in formazioni paramilitari. In presenza di particolari requisiti (compimento del sedicesimo anno di età, consenso dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni, durata della ferma, ecc.) è previsto un arruolamento volontario anche precedente alla chiamata. ║ Attività lavorativa svolta volontariamente, a titolo gratuito o semigratuito, allo scopo di acquisire competenza e conoscenza per l'esercizio di un'attività professionale o di un lavoro artigianale (in quest'ultimo caso è di norma utilizzato il termine apprendistato). Gli ambiti in cui è stato più utilizzato l'istituto del v. sono quello della ricerca e docenza universitaria (la figura dell'assistente volontario presso gli istituti universitari era esplicitamente prevista dai regolamenti fino al 1975) e quello medico ospedaliero. ║ Prestazione lavorativa volontaria, a titolo completamente gratuito, offerta da singoli, gruppi o associazioni a favore di categorie di persone disagiate, bisognose di aiuto e assistenza o in risposta a necessità costanti o occasionali della comunità locale (corpi volontari dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile, della guardia forestale, ecc.). • Dir. - La prima legge-quadro italiana dedicata al v. è la n. 266 dell'11 agosto 1991; in essa per la prima volta si riconosceva il valore sociale, civile e culturale del v. e contestualmente se ne promuoveva lo sviluppo, pur affermando e tutelando l'autonomia di tutte le attività di v. Dal punto di vista legale, la legge definisce come attività di v. ogni prestazione individuale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro (diretti o indiretti), compiuta a fini di solidarietà anche per mezzo di associazioni di cui il volontario faccia parte. La legge riconosce come organizzazione di v. ogni organismo che si sia costituito liberamente per coordinare le attività dei volontari e che di essi si serve in misura determinante e comunque prevalente per realizzare gli interventi programmati. L'atto costitutivo di un'associazione di v. deve esplicitamente stabilire: la formale rinuncia a fini di lucro delle attività intraprese, la democraticità della struttura associativa, l'elettività delle cariche e la gratuità della loro assunzione, la gratuità delle prestazioni svolte dai volontari aderenti, i criteri di ammissioni ed espulsioni degli aderenti e i loro doveri e diritti nei confronti dell'associazione stessa, l'obbligo di redazione di un bilancio. Per quanto riguarda il finanziamento degli organismi di v., la legge prevede sia convenzioni con lo Stato, gli enti locali e gli enti pubblici sia particolari agevolazioni fiscali. Gli enti locali sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati appositi registri delle associazioni di v., l'iscrizione ai quali è condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alle agevolazioni fiscali. Il Ministero per gli Affari sociali istituisce, infine, un Osservatorio nazionale per il v., allo scopo di collegare le realtà attive sui medesimi settori di intervento, di sostenere anche finanziariamente progetti o sperimentazioni o metodologie di particolare interesse in relazione a specifiche emergenze sociali.