Arruolamento e servizio di tipo militare
che si presta volontariamente nelle forze armate di uno Stato o in formazioni
paramilitari. In presenza di particolari requisiti (compimento del sedicesimo
anno di età, consenso dei genitori o di chi ne fa le veci per i
minorenni, durata della ferma, ecc.) è previsto un arruolamento
volontario anche precedente alla chiamata. ║ Attività lavorativa
svolta volontariamente, a titolo gratuito o semigratuito, allo scopo di
acquisire competenza e conoscenza per l'esercizio di
un'attività professionale o di un lavoro artigianale (in
quest'ultimo caso è di norma utilizzato il termine
apprendistato). Gli ambiti in cui è stato più utilizzato
l'istituto del
v. sono quello della ricerca e docenza universitaria
(la figura dell'assistente volontario presso gli istituti universitari era
esplicitamente prevista dai regolamenti fino al 1975) e quello medico
ospedaliero. ║ Prestazione lavorativa volontaria, a titolo completamente
gratuito, offerta da singoli, gruppi o associazioni a favore di categorie di
persone disagiate, bisognose di aiuto e assistenza o in risposta a
necessità costanti o occasionali della comunità locale (corpi
volontari dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile, della guardia
forestale, ecc.). • Dir. - La prima legge-quadro italiana dedicata al
v. è la n. 266 dell'11 agosto 1991; in essa per la prima
volta si riconosceva il valore sociale, civile e culturale del
v. e
contestualmente se ne promuoveva lo sviluppo, pur affermando e tutelando
l'autonomia di tutte le attività di
v. Dal punto di vista
legale, la legge definisce come
attività di v. ogni prestazione
individuale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro (diretti o indiretti),
compiuta a fini di solidarietà anche per mezzo di associazioni di cui il
volontario faccia parte. La legge riconosce come
organizzazione di v.
ogni organismo che si sia costituito liberamente per coordinare le
attività dei volontari e che di essi si serve in misura determinante e
comunque prevalente per realizzare gli interventi programmati. L'atto
costitutivo di un'associazione di
v. deve esplicitamente stabilire:
la formale rinuncia a fini di lucro delle attività intraprese, la
democraticità della struttura associativa, l'elettività
delle cariche e la gratuità della loro assunzione, la gratuità
delle prestazioni svolte dai volontari aderenti, i criteri di ammissioni ed
espulsioni degli aderenti e i loro doveri e diritti nei confronti
dell'associazione stessa, l'obbligo di redazione di un bilancio. Per
quanto riguarda il finanziamento degli organismi di
v., la legge prevede
sia convenzioni con lo Stato, gli enti locali e gli enti pubblici sia
particolari agevolazioni fiscali. Gli enti locali sono tenuti a redigere e
mantenere aggiornati appositi registri delle associazioni di
v.,
l'iscrizione ai quali è condizione per l'accesso ai
finanziamenti pubblici e alle agevolazioni fiscali. Il Ministero per gli Affari
sociali istituisce, infine, un
Osservatorio nazionale per il v., allo
scopo di collegare le realtà attive sui medesimi settori di intervento,
di sostenere anche finanziariamente progetti o sperimentazioni o metodologie di
particolare interesse in relazione a specifiche emergenze sociali.