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Vigilanza.

L'atto del sorvegliare e del controllare: le guardie esercitavano una scrupolosa v. sui carcerati. • Dir. - V. speciale: sinonimo di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (V. SORVEGLIANZA). ║ V. amministrativa: attività di controllo che un organo dello Stato, o altro ente pubblico, può e deve esercitare su altri organi o enti pubblici o anche privati, per accertare la conformità della loro attività alla legge o all'interesse pubblico. Tale organo deve quindi intervenire laddove necessario, ma soltanto nei modi regolati per legge. Per particolari motivi di interesse pubblico, l'autorità pubblica sottopone a v. amministrativa determinate attività svolte da privati quali, per esempio, la produzione e la distribuzione delle merci destinate al consumo. Accertato l'illecito, l'autorità vigilante interviene dettando particolari prescrizioni, applicando sanzioni amministrative o procedendo alla revoca dell'atto di autorizzazione o di concessione dell'attività svolta. In senso più specifico, per v. amministrativa si intende il controllo di legittimità che lo Stato esercita sugli enti pubblici, in contrapposizione al termine tutela usato per indicare il controllo di merito. ║ V. privata: attività solitamente svolta da istituti i quali ricevono da enti, società o singoli l'incarico di vigilare sulle loro proprietà mobiliari o immobiliari. L'esercizio di tale attività è permesso previo rilascio della relativa licenza da parte del prefetto (t.u. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134-138). Gli uffici di v. privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste a essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. • Aral. - Sasso che la gru tiene nella zampa destra alzata; così detto perché, se la gru si addormenta, cade e la sveglia.