L'atto del sorvegliare e del controllare:
le
guardie esercitavano una scrupolosa v.
sui carcerati. • Dir. -
V.
speciale: sinonimo di
sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza (V. SORVEGLIANZA). ║
V.
amministrativa: attività di controllo che un organo
dello Stato, o altro ente pubblico, può e deve esercitare su altri organi
o enti pubblici o anche privati, per accertare la conformità della loro
attività alla legge o all'interesse pubblico. Tale organo deve quindi
intervenire laddove necessario, ma soltanto nei modi regolati per legge. Per
particolari motivi di interesse pubblico, l'autorità pubblica sottopone a
v. amministrativa determinate attività svolte da privati quali,
per esempio, la produzione e la distribuzione delle merci destinate al consumo.
Accertato l'illecito, l'autorità vigilante interviene dettando
particolari prescrizioni, applicando sanzioni amministrative o procedendo alla
revoca dell'atto di autorizzazione o di concessione dell'attività svolta.
In senso più specifico, per
v. amministrativa si intende il
controllo di legittimità che lo Stato esercita sugli enti pubblici, in
contrapposizione al termine
tutela usato per indicare il controllo di
merito. ║
V.
privata: attività solitamente svolta da
istituti i quali ricevono da enti, società o singoli l'incarico di
vigilare sulle loro proprietà mobiliari o immobiliari. L'esercizio di
tale attività è permesso previo rilascio della relativa licenza da
parte del prefetto (t.u. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134-138). Gli uffici di
v. privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza, e i loro agenti sono obbligati ad
aderire a tutte le richieste a essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. • Aral. - Sasso che la gru
tiene nella zampa destra alzata; così detto perché, se la gru si
addormenta, cade e la sveglia.