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Vicariato.

Ufficio o carica di vicario. ║ Durata di tale ufficio. ║ Territorio sottoposto alla giurisdizione del vicario. • Eccl. - V. di Roma: curia vescovile della diocesi romana. Fu Paolo IV nel 1558 a emanare le prime norme che regolavano la scelta del cardinale o del vescovo cui delegare la reggenza della diocesi romana in luogo del papa e a stabilire che poteva assumere il v. solo un membro del Santo Collegio. Pio X nel 1912 (Costituzione Etsi nos) fissò un ordinamento per il v., suddividendolo in quattro uffici ciascuno diretto da prelati di nomina pontificia: al culto divino e alla visita apostolica; alla disciplina del clero e del popolo cristiano; agli atti giudiziari; all'amministrazione dei beni. Paolo VI nel 1977 (Costituzione Vicariae potestatis) modificò questo ordinamento, tentando di renderlo più congruente con le istanze emerse nel corso del Concilio Vaticano II. ║ V. della Città del Vaticano: istituito da Pio XI nel 1929 (Costituzione Ex Lateranensi pacto), stabilì che la Città del Vaticano avesse una propria amministrazione religiosa pur facendo parte della diocesi di Roma (V. VICARIO, Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano). ║ Carica del cardinale vicario (V. VICARIO).