Ufficio o carica di vicario. ║ Durata di tale
ufficio. ║ Territorio sottoposto alla giurisdizione del vicario. •
Eccl. -
V.
di Roma: curia vescovile della diocesi romana. Fu Paolo
IV nel 1558 a emanare le prime norme che regolavano la scelta del cardinale o
del vescovo cui delegare la reggenza della diocesi romana in luogo del papa e a
stabilire che poteva assumere il
v. solo un membro del Santo Collegio.
Pio X nel 1912 (Costituzione
Etsi nos) fissò un ordinamento per il
v., suddividendolo in quattro uffici ciascuno diretto da prelati di
nomina pontificia: al culto divino e alla visita apostolica; alla disciplina del
clero e del popolo cristiano; agli atti giudiziari; all'amministrazione dei
beni. Paolo VI nel 1977 (Costituzione
Vicariae potestatis)
modificò questo ordinamento, tentando di renderlo più congruente
con le istanze emerse nel corso del Concilio Vaticano II. ║
V.
della Città del Vaticano: istituito da Pio XI nel 1929 (Costituzione
Ex Lateranensi pacto), stabilì che la Città del Vaticano
avesse una propria amministrazione religiosa pur facendo parte della diocesi di
Roma (V. VICARIO, Vicario generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano). ║ Carica del cardinale
vicario (V. VICARIO).