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Vicàrio.

(dal latino vicarius, der. di vicis: vece). Di persona che sostituisce o rappresenta un'altra persona di grado superiore nell'esercizio di una funzione. • Eccl. - V. apostolico: espressione coniata nel IV sec. per designare un vescovo residenziale cui spettavano poteri speciali su altri vescovi della regione (tra cui la consacrazione dei metropoliti, la convocazione e la presidenza dei sinodi, la definizione delle cause maggiori). Il primo v. apostolico fu quello di Tessalonica (383), cui fecero seguito quelli di Arles, Siviglia e Tarragona; di epoca più tarda furono, invece, quelli di Metz (844), Sens (876), Salisburgo (973), Toledo (1088) e Lione (1097). Tramutatisi i vicariati in legazioni a partire dal XII sec., fu con Bonifacio VIII alla fine del XIII sec. che il titolo di v. apostolico tornò in auge per indicare il rappresentante papale in sedi vescovili vacanti o rette da vescovi malati o particolarmente anziani. Con il XVII sec. si ebbero due ulteriori tipi di v. apostolici: gli ecclesiastici inviati in diocesi ove la Riforma impediva la nomina di vescovi residenziali e gli ecclesiastici inviati ad amministrare territori non ancora costituiti a diocesi con poteri eguali a quelli di un vescovo residenziale. Pressoché esclusivamente questi ultimi vennero a essere denominati v. apostolici a partire dal XX sec. ║ V. capitolare: ecclesiastico che, in sede vacante, governava la diocesi a nome del Capitolo cattedrale. Al v. capitolare (figura, poi, sostituita dall'amministratore diocesano) erano attribuiti i poteri vescovili ordinari, ma era fatto divieto di mutare lo stato o il patrimonio della diocesi. ║ V. delegato: ecclesiastico cui spetta il compito di rappresentare il v. apostolico, il prefetto apostolico o il superiore di una missione autonoma nell'esercizio della loro giurisdizione. ║ V. foraneo: collaboratore esecutivo del vescovo in un determinato distretto diocesano. ║ V. generale: sacerdote incaricato di rappresentare il vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione all'interno della diocesi. L'ufficio fu istituito nel XIII sec. per ostacolare il potere degli arcidiaconi. ║ V. parrocchiale: sacerdote affiancato al parroco per la cura pastorale della parrocchia, di cui assume anche il governo in caso di vacanza e fino alla nomina dell'amministratore parrocchiale. ║ V. generale di Sua Santità per la Città del Vaticano: denominazione che Paolo VI col motuproprio Pontificialis domus (28 marzo 1968) attribuì al vescovo cui era affidata l'amministrazione religiosa della Città del Vaticano (tranne la basilica e la canonica di San Pietro), del palazzo lateranense e delle ville pontificie di Castelgandolfo. Tale incarico nel 1991 passò al cardinale arciprete della basilica vaticana. ║ Cardinale v.: cardinale che, in nome del papa, regge la diocesi romana. Il cardinale v. gode di potestà ordinaria vicaria e non cessa dal suo ufficio in caso di vacanza della sede apostolica; nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un vicegerente (di nomina papale e dignità arcivescovile) e di alcuni vescovi ausiliari. • Teol. - V. di Cristo: l'espressione si affermò nel quadro della lotta per le investiture (XI-XII sec.) a significare la diretta dipendenza del potere papale da quello di Cristo e la conseguente subordinazione del potere temporale a quello spirituale. Fu con la dottrina teologica e canonistica successiva (in particolare, sotto Innocenzo III e Bonifacio VIII) che il titolo finì per indicare la totale attribuzione al papa del potere sia spirituale sia temporale. • St. del dir. - Col nome di vicarius si designava nell'Impero romano il funzionario che deteneva il governo di una provincia in vacanza o in assenza del titolare. Con Diocleziano, il titolo fu, quindi, attribuito ai capi civili delle diocesi; i conflitti di competenze con i funzionari militari e le esigenze di difesa dell'Impero comportarono, però, ben presto una perdita di rilevanza politica e strategica per la carica, che finì per essere soppressa da Giustiniano (VI sec). Il termine di vicarius tornò in auge in età franca per indicare il rappresentante del comes nelle circoscrizioni minori; le sue funzioni erano di tipo militare, poliziesco, giurisdizionale e finanziario, ma non si estendevano alle cause criminali o alle questioni di proprietà. V. fu, poi, denominato l'erede presunto al trono nella monarchia germanica che esercitava le funzioni regali in caso di grave impedimento del sovrano. In epoca comunale, invece, il v. serviva a surrogare il podestà in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo ed era scelto tra i giurisperiti coadiutori del podestà. Il titolo di v. rimase a lungo in uso per indicare in vari Comuni e Stati moderni alcuni giudici o rettori amministrativi.