(dal latino
vicarius, der. di
vicis: vece). Di persona che sostituisce o rappresenta un'altra persona
di grado superiore nell'esercizio di una funzione. • Eccl. -
V.
apostolico: espressione coniata nel IV sec. per designare un vescovo
residenziale cui spettavano poteri speciali su altri vescovi della regione (tra
cui la consacrazione dei metropoliti, la convocazione e la presidenza dei
sinodi, la definizione delle cause maggiori). Il primo
v. apostolico fu
quello di Tessalonica (383), cui fecero seguito quelli di Arles, Siviglia e
Tarragona; di epoca più tarda furono, invece, quelli di Metz (844), Sens
(876), Salisburgo (973), Toledo (1088) e Lione (1097). Tramutatisi i vicariati
in legazioni a partire dal XII sec., fu con Bonifacio VIII alla fine del XIII
sec. che il titolo di
v. apostolico tornò in auge per indicare il
rappresentante papale in sedi vescovili vacanti o rette da vescovi malati o
particolarmente anziani. Con il XVII sec. si ebbero due ulteriori tipi di
v. apostolici: gli ecclesiastici inviati in diocesi ove la Riforma
impediva la nomina di vescovi residenziali e gli ecclesiastici inviati ad
amministrare territori non ancora costituiti a diocesi con poteri eguali a
quelli di un vescovo residenziale. Pressoché esclusivamente questi ultimi
vennero a essere denominati
v. apostolici a partire dal XX sec. ║
V.
capitolare: ecclesiastico che, in sede vacante, governava la
diocesi a nome del Capitolo cattedrale. Al
v. capitolare (figura, poi,
sostituita dall'amministratore diocesano) erano attribuiti i poteri vescovili
ordinari, ma era fatto divieto di mutare lo stato o il patrimonio della diocesi.
║
V.
delegato: ecclesiastico cui spetta il compito di
rappresentare il
v. apostolico, il prefetto apostolico o il superiore di
una missione autonoma nell'esercizio della loro giurisdizione. ║
V.
foraneo: collaboratore esecutivo del vescovo in un determinato distretto
diocesano. ║
V.
generale: sacerdote incaricato di
rappresentare il vescovo nell'esercizio della sua giurisdizione all'interno
della diocesi. L'ufficio fu istituito nel XIII sec. per ostacolare il potere
degli arcidiaconi. ║
V.
parrocchiale: sacerdote affiancato
al parroco per la cura pastorale della parrocchia, di cui assume anche il
governo in caso di vacanza e fino alla nomina dell'amministratore parrocchiale.
║
V.
generale di Sua Santità per la Città del
Vaticano: denominazione che Paolo VI col motuproprio
Pontificialis domus
(28 marzo 1968) attribuì al vescovo cui era affidata
l'amministrazione religiosa della Città del Vaticano (tranne la basilica
e la canonica di San Pietro), del palazzo lateranense e delle ville pontificie
di Castelgandolfo. Tale incarico nel 1991 passò al cardinale arciprete
della basilica vaticana. ║
Cardinale v.: cardinale che, in nome del
papa, regge la diocesi romana. Il cardinale
v. gode di potestà
ordinaria vicaria e non cessa dal suo ufficio in caso di vacanza della sede
apostolica; nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un vicegerente (di
nomina papale e dignità arcivescovile) e di alcuni vescovi ausiliari.
• Teol. -
V.
di Cristo: l'espressione si affermò nel
quadro della lotta per le investiture (XI-XII sec.) a significare la diretta
dipendenza del potere papale da quello di Cristo e la conseguente subordinazione
del potere temporale a quello spirituale. Fu con la dottrina teologica e
canonistica successiva (in particolare, sotto Innocenzo III e Bonifacio VIII)
che il titolo finì per indicare la totale attribuzione al papa del potere
sia spirituale sia temporale. • St. del dir. - Col nome di
vicarius
si designava nell'Impero romano il funzionario che deteneva il governo di una
provincia in vacanza o in assenza del titolare. Con Diocleziano, il titolo fu,
quindi, attribuito ai capi civili delle diocesi; i conflitti di competenze con i
funzionari militari e le esigenze di difesa dell'Impero comportarono,
però, ben presto una perdita di rilevanza politica e strategica per la
carica, che finì per essere soppressa da Giustiniano (VI sec). Il termine
di
vicarius tornò in auge in età franca per indicare il
rappresentante del
comes nelle circoscrizioni minori; le sue funzioni
erano di tipo militare, poliziesco, giurisdizionale e finanziario, ma non si
estendevano alle cause criminali o alle questioni di proprietà.
V.
fu, poi, denominato l'erede presunto al trono nella monarchia germanica che
esercitava le funzioni regali in caso di grave impedimento del sovrano. In epoca
comunale, invece, il
v. serviva a surrogare il podestà in caso di
impedimento o assenza di quest'ultimo ed era scelto tra i giurisperiti
coadiutori del podestà. Il titolo di
v. rimase a lungo in uso per
indicare in vari Comuni e Stati moderni alcuni giudici o rettori amministrativi.