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Veto.

(dal latino veto: mi oppongo). Nel diritto moderno, facoltà conferita a un soggetto di precludere, esprimendo voto contrario, l'esecuzione di un provvedimento o la formazione di una deliberazione: esercitare diritto di v. ║ Fig. e Per estens. - Divieto, opposizione assoluta a qualcosa: il direttore ha posto il v. a ogni nuova assunzione. • Dir. - V. sospensivo presidenziale: facoltà, riconosciuta dalla Costituzione italiana al presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione di una legge già approvata dal Parlamento e di rinviarla alle Camere stesse, cui il capo dello Stato deve illustrare in un messaggio le motivazioni della sua decisione (contrasto tra la legge e una norma della Costituzione, vizi inerenti al procedimento legislativo, ecc.). • Dir. eccl. - V. ESCLUSIVA, Diritto. • Dir. pubbl. - V. INTERCESSIO. • Dir. internaz. - Nell'ambito delle relazioni internazionali, viene impropriamente definito diritto di v. la facoltà riconosciuta a ciascun membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, che ha rilevato la dissolta URSS, Stati Uniti) di precludere, esprimendo voto contrario, la formazione di una deliberazione. Più precisamente, l'art. 27, par. 3 della Carta delle Nazioni Unite prevede per le decisioni del Consiglio di sicurezza in merito a questioni diverse da quelle di procedura il voto favorevole di nove membri, inclusi i voti concordi dei membri permanenti. Questa norma è ritenuta da più parti un serio ostacolo al reale funzionamento del Consiglio di sicurezza e uno strumento di potere nelle mani delle cinque potenze. Se un membro permanente è parte in causa in una determinata questione, è comunque obbligato ad astenersi dal voto (come avviene per gli altri membri); in base alla prassi seguita nel Consiglio di sicurezza, inoltre, l'astensione o l'assenza dal voto di un membro permanente non equivalgono a voto contrario e non inficiano la validità di una deliberazione.