(dal latino
veto: mi oppongo). Nel diritto
moderno, facoltà conferita a un soggetto di precludere, esprimendo voto
contrario, l'esecuzione di un provvedimento o la formazione di una
deliberazione:
esercitare diritto di v.
║ Fig. e Per estens.
- Divieto, opposizione assoluta a qualcosa:
il direttore ha posto il
v.
a ogni nuova assunzione. • Dir. -
V.
sospensivo
presidenziale: facoltà, riconosciuta dalla Costituzione italiana al
presidente della Repubblica di sospendere la promulgazione di una legge
già approvata dal Parlamento e di rinviarla alle Camere stesse, cui il
capo dello Stato deve illustrare in un messaggio le motivazioni della sua
decisione (contrasto tra la legge e una norma della Costituzione, vizi inerenti
al procedimento legislativo, ecc.). • Dir. eccl. -
V. ESCLUSIVA, Diritto. • Dir. pubbl. -
V. INTERCESSIO. • Dir. internaz. -
Nell'ambito delle relazioni internazionali, viene impropriamente definito
diritto di v. la facoltà riconosciuta a ciascun membro permanente
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Gran Bretagna,
Russia, che ha rilevato la dissolta URSS, Stati Uniti) di precludere, esprimendo
voto contrario, la formazione di una deliberazione. Più precisamente,
l'art. 27, par. 3 della Carta delle Nazioni Unite prevede per le decisioni del
Consiglio di sicurezza in merito a questioni diverse da quelle di procedura il
voto favorevole di nove membri, inclusi i voti concordi dei membri permanenti.
Questa norma è ritenuta da più parti un serio ostacolo al reale
funzionamento del Consiglio di sicurezza e uno strumento di potere nelle mani
delle cinque potenze. Se un membro permanente è parte in causa in una
determinata questione, è comunque obbligato ad astenersi dal voto (come
avviene per gli altri membri); in base alla prassi seguita nel Consiglio di
sicurezza, inoltre, l'astensione o l'assenza dal voto di un membro permanente
non equivalgono a voto contrario e non inficiano la validità di una
deliberazione.