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Truffa.

(forse dal provenzale trufa, attraverso il francese antico truffe: inganno). Reato consistente nel trarre vantaggio per sé o per altri con altrui danno facendo ricorso ad artifici o raggiri (V. OLTRE): essere vittima di una t. ║ Nel linguaggio comune, imbroglio, inganno: la tua proposta mi sembra una t. bella e buona! • Dir. - A norma dell'art. 640 Cod. Pen., si può parlare di t. solo laddove intervengano sia la frode (intesa come induzione all'errore mediante raggiri) sia l'ingiustizia del vantaggio (che richiede un contenuto anche indirettamente patrimoniale e che prevede un danno altrui). Nell'ipotesi semplice, la t. è perseguibile su querela, è di competenza del pretore ed è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centomila a due milioni di lire; nell'ipotesi aggravata (che si verifica quando il reato è commesso a danno della pubblica amministrazione, oppure per sottrarsi agli obblighi di leva, oppure causando timore di un pericolo immaginario o convincimento di obbedire a un'autorità), si procede d'ufficio ed è di competenza del tribunale (art. 640, secondo comma). Il reato di t. è distinto dall'insolvenza fraudolenta (che avviene quando si nasconde una circostanza vera e reale) e dalla sostituzione di persona (nel qual caso l'interesse tutelato è quello di garantire la pubblica fede personale e non di proteggere il patrimonio contro la frode). Specificazioni del reato di t. sono state introdotte con L. 19-3-1990, n. 55, che individua quale aggravante il conseguimento di profitto in forma di agevolazioni o contributi a carico dello Stato o della Comunità europea (art. 640 bis Cod. Pen.), e con L. 23-12-1991, n. 542 (art. 10), che configura la fattispecie della frode informatica (conseguimento di ingiusto profitto tramite indebite intrusioni in sistemi informatici, art. 640 ter Cod. Pen.). • Pol. - Legge t.: definizione che fu data dalle forze di sinistra alla legge elettorale introdotta in Italia nel marzo 1953; tale legge, infatti, prevedendo un premio di maggioranza alla lista o al raggruppamento di liste che avesse ottenuto la metà più uno dei suffragi, sembrava ritagliata su misura per la coalizione di Governo, che sola poteva aspirare al raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.