(forse dal provenzale
trufa, attraverso il
francese antico
truffe: inganno). Reato consistente nel trarre vantaggio
per sé o per altri con altrui danno facendo ricorso ad artifici o raggiri
(V. OLTRE):
essere vittima di una t.
║ Nel linguaggio comune, imbroglio, inganno:
la tua proposta mi sembra
una t.
bella e buona! • Dir. - A norma dell'art. 640 Cod. Pen.,
si può parlare di
t. solo laddove intervengano sia la frode
(intesa come induzione all'errore mediante raggiri) sia l'ingiustizia del
vantaggio (che richiede un contenuto anche indirettamente patrimoniale e che
prevede un danno altrui). Nell'ipotesi semplice, la
t. è
perseguibile su querela, è di competenza del pretore ed è punita
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centomila a due
milioni di lire; nell'ipotesi aggravata (che si verifica quando il reato
è commesso a danno della pubblica amministrazione, oppure per sottrarsi
agli obblighi di leva, oppure causando timore di un pericolo immaginario o
convincimento di obbedire a un'autorità), si procede d'ufficio ed
è di competenza del tribunale (art. 640, secondo comma). Il reato di
t. è distinto dall'
insolvenza fraudolenta (che avviene
quando si nasconde una circostanza vera e reale) e dalla sostituzione di persona
(nel qual caso l'interesse tutelato è quello di garantire la pubblica
fede personale e non di proteggere il patrimonio contro la frode).
Specificazioni del reato di
t. sono state introdotte con L. 19-3-1990, n.
55, che individua quale aggravante il conseguimento di profitto in forma di
agevolazioni o contributi a carico dello Stato o della Comunità europea
(art. 640 bis Cod. Pen.), e con L. 23-12-1991, n. 542 (art. 10), che configura
la fattispecie della frode informatica (conseguimento di ingiusto profitto
tramite indebite intrusioni in sistemi informatici, art. 640 ter Cod. Pen.).
• Pol. -
Legge t.: definizione che fu data dalle forze di
sinistra alla legge elettorale introdotta in Italia nel marzo 1953; tale legge,
infatti, prevedendo un premio di maggioranza alla lista o al raggruppamento di
liste che avesse ottenuto la metà più uno dei suffragi, sembrava
ritagliata su misura per la coalizione di Governo, che sola poteva aspirare al
raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.