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Trattamento.

Il modo in cui ci si comporta nei confronti di una persona: si è caldamente lamentato del t. ricevuto. ║ Modo di trattare clienti, avventori, ospiti in alberghi, pensioni, ristoranti o crociere, viaggi, ecc.: è un ristorante molto caratteristico, ma il t. lascia un po' a desiderare. ║ Per estens. - Mantenimento comprendente vitto e alloggio: gli hanno assicurato 900.000 lire mensili, più il t. completo. T. retributivo o semplicemente t.: il modo di trattare, relativamente all'entità del compenso o dello stipendio e delle competenze accessorie. ║ In cosmesi, l'insieme dei mezzi messi in atto per fini estetici. ║ Il sottoporre a particolari procedimenti un corpo, una sostanza, un organismo vivente o parte di questo, allo scopo di conseguire determinati effetti. • Agr. - T. antiparassitario: somministrazione alle piante di sostanze liquide, gassose o in polvere, capaci di prevenire o combattere gli attacchi di parassiti animali o vegetali. ║ T. boschivo: applicazione dei metodi colturali più adatti al bosco sottoposto a una determinata forma di governo. • Mar. - T. tavola: sulle navi militari, la somma che viene corrisposta mensilmente a ciascun componente delle mense ufficiali e sottufficiali, oltre alla razione viveri. • Cin. - Nell'elaborazione letteraria di un film, la fase intermedia tra soggetto e sceneggiatura, in cui si determinano la sua struttura generale, la sequela delle scene, il carattere dei personaggi e il primo abbozzo dei dialoghi. Il t. costituisce una sorta di presceneggiatura, generalmente suddivisa in paragrafi o capitoli corrispondenti alla successione delle scene, la cui lunghezza è variabile e il cui linguaggio si avvicina a quello letterario più di quanto accade nelle stesure dei copioni veri e propri. • Ind. cart. - T. superficiale: operazione necessaria a rendere la carta idonea a determinati processi di stampa, consistente nell'applicazione di un leggerissimo strato di amido o di sostanze analoghe sulla superficie della carta per mezzo di una particolare pressa a rulli. • Edit. - T. dei testi: l'insieme delle procedure e delle tecniche per l'elaborazione e la manipolazione complessa dei testi (visualizzazione, correzione e spostamento di singole parti del testo; ordinamento, fusione, impaginazione, correzione ortografica). • Graf. - T. delle immagini: elaborazione grafica computerizzata di immagini eseguite interamente al computer o registrate con tecniche convenzionali e digitalizzate con uno scanner. • Med. - L'insieme dei mezzi messi in atto per debellare una malattia. ║ T. chirurgico: che si esegue con operazioni manuali o strumentali. ║ T. eziologico o causale: che agisce sulle cause della malattia. ║ T. medico: effettuato esclusivamente con mezzi medici, senza ricorrere a operazioni chirurgiche. ║ T. ortopedico: che tende a ripristinare forma e funzioni dell'apparato di sostegno e di quello locomotore. ║ T. cruento: eseguito tramite operazione chirurgica. ║ T. sintomatico: tendente a eliminare i sintomi della malattia (in opposizione a quello eziologico). ║ T. profilattico: insieme di misure igieniche per impedire di contrarre una malattia. • Fis. - T. di superficie: deposito di una o più pellicole su una lastra di vetro per ridurre i riflessi mediante effetti interferenziali. • Petr. - T. termico: modificazione delle proprietà di un prodotto per effetto del calore; ne sono esempi il cracking termico, la cokizzazione, il reforming. ║ T. idrogenante: modificazione di grezzi e frazioni petrolifere tramite idrogeno. ║ T. all'acido: raffinazione di benzine e oli con acido solforico. ║ T. alcalino: raffinazione con alcali. ║ T. alla terra: decolorazione con terre decoloranti. • Dir. - T. di fine rapporto (TFR): versamento contributivo obbligatorio aziendale, con finalità previdenziali, istituito dalla L. 29-5-1982, n. 297, in sostituzione della preesistente indennità di anzianità (art. 2.120 Cod. Civ.). Il TFR comportava l'obbligo, da parte dei lavoratori dipendenti, di erogare una somma (tassata alla fonte) in un piano di risparmio aziendale utilizzato dal datore di lavoro nell'azienda e poi restituita ai lavoratori al momento della pensione, con una rivalutazione pari all'1,50% più il 75% dell'indice del costo della vita. In seguito alla riforma pensionistica avviata nel 1993, questo iter subì alcune variazioni: i lavoratori assunti prima del 1993 poterono sdoppiare l'importo del TFR, versandone una parte all'azienda e investendo la parte rimanente in un fondo pensione (non tassato alla fonte e quindi più redditizio); i lavoratori assunti dopo il 1993 poterono invece impegnare l'intera quota di contributi previsti per il TFR in un fondo pensione. Dal 1° gennaio 2007 entrò in vigore una nuova legge, in base alla quale i lavoratori dipendenti possono decidere se accantonare il TFR per la liquidazione o se destinarlo a fondi integrativi (di categoria, aperti, pensionistici). La norma differenzia le aziende con meno o più di 50 dipendenti. In aziende con meno di 50 dipendenti, la scelta di lasciare il TFR al datore di lavoro non modifica le condizioni precedenti la riforma ed è reversibile nel senso che il dipendente potrà disporre anche in un secondo momento il versamento all'INPS o al fondo pensione privato; al contrario la scelta di destinare il TFR all'INPS o al fondo privato risulta irreversibile. In imprese con più di 50 dipendenti, il TFR viene automaticamente trasferito a soggetti esterni (INPS o fondo pensione), che si occuperanno di rivalutarlo e renderlo disponibile al lavoratore al momento del suo allontanamento dall'azienda. Nel caso di silenzio-assenso o nel caso in cui il neo assunto non lo dichiari entro sei mesi dal suo ingresso in azienda, il TFR viene trasferito di legge alla forma pensionistica complementare di categoria oppure, se il contratto del dipendente non prevede un fondo di categoria, presso una forma pensionistica residuale istituita presso l'INPS. ║ T. sanitario obbligatorio (TSO): t. medico a cui si può essere sottoposti obbligatoriamente in seguito a provvedimento adottato dal sindaco del comune di residenza o di permanenza, dietro richiesta motivata di due medici, uno dei quali appartenente all'ASL competente; riguarda le persone affette da alterazioni psichiche tali da fare ritenere che i soggetti, in ragione della pericolosità manifestata, necessitino di essere tutelati personalmente e socialmente. Il TSO, regolato dalla L. 13-5-1978, n. 180, assorbita nella L. 833, è accompagnato da una complessa procedura, conformemente alla quale deve ricevere la convalida, entro 48 ore, da parte del giudice tutelare competente del territorio, con possibilità di ricorso successivo al Tribunale; prevede inoltre l'assegnazione forzata a una struttura ospedaliera opportunamente attrezzata nell'ambito delle strutture pubbliche generiche (vanno esclusi istituti specializzati quali gli antichi manicomi). Il ricovero ha durata di sette giorni, rinnovabili con provvedimento del sindaco su proposta del primario del reparto psichiatrico; anche il rinnovo deve essere convalidato dal giudice tutelare al quale il sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO. • Dir. internaz. - Clausola del t. nazionale: denominazione dell'accordo, solitamente incluso in convenzioni consolari e in trattati commerciali in genere, in base al quale gli Stati contraenti si impegnano a riservare ai cittadini della controparte, in merito a determinate materie, gli stessi t. previsti dalle legislazioni nazionali per i propri cittadini. Oltre che alla condizione giuridica delle persone fisiche, la clausola del t. nazionale può riferirsi alla condizione delle persone giuridiche in generale e delle società commerciali in particolare, nonché a quella delle navi e dei beni di proprietà di privati. • Urban. - T. superficiali, t. a penetrazione, a semipenetrazione: nelle costruzioni stradali, tipi di ricoprimento di macadam con leganti idrocarburati. • Ciber. - T. delle informazioni o dei dati: espressione designante lo svolgimento sistematico di una serie di operazioni su dati alfabetici o numerici per elaborare le corrispondenti informazioni. ║ T. dei segnali: l'insieme delle operazioni (trasduzione, modulazione, codifica, conversione analogico-digitale, riduzione del rumore, ecc.) che intervengono nella trasmissione dei segnali. • Metall. - Complesso di operazioni tecnologiche che si eseguono su un materiale greggio o su un pezzo semilavorato o finito per modificarne la composizione chimica e/o determinate proprietà strutturali, limitatamente a una zona superficiale oppure per l'intero spessore, a scopo estetico o di protezione, oppure ottico o meccanico. ║ T. superficiale: tipo di t. eseguito limitatamente a una zona superficiale del pezzo, generalmente allo scopo di migliorarne la resistenza agli agenti esterni. Si effettua ricoprendo il pezzo con un rivestimento metallico o di materiali non metallici, con funzione isolante rispetto al mezzo circostante. Alcuni t. cercano di aumentare le caratteristiche meccaniche superficiali del pezzo, o di conferire a esso proprietà particolari (buona qualità antifrizione, piccolo coefficiente di attrito, resistenza all'usura). Tra questo genere di procedimenti rientrano i vari tipi di rivestimenti, metallizzazioni, deposizioni. ║ T. termico: serie di cicli termici ben definiti a cui si sottopone un materiale metallico, una lega o anche una sostanza non metallica (per esempio, vetro, refrattario), allo scopo di ottenere particolari caratteristiche (modificazione della resilienza o del carico di rottura, aumento della durezza, ecc.) in una zona superficiale (t. termico superficiale) o per l'intero spessore del pezzo. Più specificamente, un t. termico consiste di tre distinte fasi: una fase di riscaldamento fino a un'opportuna temperatura (inferiore a quella di fusione), una fase di permanenza alla temperatura prescelta per un tempo definito, e una fase conclusiva di raffreddamento controllato. I t. termici possono essere eseguiti per ottenere uno stato di equilibrio stabile della lega (ricottura, malleabilizzazione), per realizzare un equilibrio instabile (tempra), oppure per stabilire uno stato di equilibrio determinato (rinvenimento, invecchiamento): così, per esempio, dopo una deformazione plastica effettuata a freddo su materiali metallici si procede di norma a un rinvenimento (o eventualmente a una ricottura), che è finalizzato non tanto a ottenere determinate modificazioni strutturali, quanto ad attenuare gli effetti dell'incrudimento.