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Transazione.

(dal latino tardo transactio, der. di transigĕre: transigere). Nel linguaggio giuridico, accordo, contratto tra le parti che, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una controversia che è nata o sta per nascere. ║ Compromesso, accomodamento, patteggiamento: venire a t. con la propria coscienza. • Dir. - Presupposto della t. è la pendenza di una controversia giudiziaria o anche la sola possibilità di tale controversia; nell'art. 1.965 Cod. Civ., infatti, la t. è presentata come un contratto con cui le parti in conflitto di interessi pongono fine, attraverso reciproche concessioni, a una lite già in corso o ne prevengono una che può sorgere. Le reciproche concessioni, che costituiscono la sostanza della t., possono legittimamente creare, modificare, estinguere anche rapporti giuridici diversi da quello oggetto della contestazione tra le parti (si parla, in questo caso di t. novativa). Proprio per il fatto di poter creare, modificare o estinguere rapporti giuridici, la t. deve essere considerata contratto a titolo oneroso. I soggetti che partecipano alla t. devono possedere capacità giuridica di disporre dei diritti oggetto della controversia; la t., infatti, è nulla quando investe diritti sottratti (per loro natura o per disposizione di legge) al potere dispositivo delle leggi. Non possono essere sottoposti a t. i rapporti giuridici connessi con una ragione di ordine pubblico (diritti di famiglia, questioni di Stato); sono, tuttavia, ammesse le t. sui diritti patrimoniali originati da tali rapporti (come eredità o alimenti). La t. è nulla anche quando si riferisce a un contratto illecito; non può essere annullata, invece, per errore di diritto, che riguarda le questioni controverse. Non è ammessa neanche la rescissione per causa di lesione. La t. è, invece, annullabile in determinati casi: quando una delle parti era consapevole della temerarietà della pretesa, quando avviene relativamente a un titolo nullo; quando vengano scoperti documenti occultati dall'altra parte; quando avviene sulla base di documenti successivamente riconosciuti falsi; quando avviene su lite su cui è già stato deliberato con sentenza passata in giudicato (della quale la t. produce gli stessi effetti), di cui anche una sola delle due parti non fosse a conoscenza. La t. deve essere sempre provata per iscritto; la mancanza dell'atto scritto comporta la nullità nei casi in cui sono oggetto della t. controversie relative a immobili o diritti reali immobiliari. La risoluzione della t. non può essere causata dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla t. stessa, qualora i rapporti preesistenti, coinvolti nel contratto transattivo, debbano considerarsi estinti per novazione, fatto salvo il caso in cui gli interessati non abbiano espressamente previsto la risolubilità. • Econ. - Qualsiasi affare o operazione commerciale (acquisto, vendita, prestito) che comporta accreditamenti o addebitamenti registrati in partita doppia dai contraenti. In particolare, in una t. si verifica il trasferimento di valori economici in varie forme (come beni, servizi, moneta, ecc.) anche nel caso in cui questi valori siano acquistati o forniti senza corrispettivo economico (t. unilaterali). ║ T. invisibili: t. che non comportano trasferimenti materiali di beni (è il caso delle rimesse o dei redditi da fattori produttivi). • Inf. - Ogni singolo evento che si presenta all'ingresso di un sistema di elaborazione dei dati. • Psicol. - A introdurre il concetto di t. furono J. Dewey e M. Bentley (in alcuni saggi riuniti nell'opera Knowing and the known, 1949); con questo termine si individuava una forma di relazione in cui non si presuppongono, come già dati, i termini che costituiscono la relazione stessa. In questo modo Dewey e Bentley superavano la tradizionale teoria della conoscenza, in cui la relazione soggetto/oggetto crea problemi irresolubili, dovuti all'astratta contrapposizione dei due termini, concepiti come preesistenti alla relazione stessa e da essa indipendenti. Il modello transazionale consente, invece, di caratterizzare meglio il processo conoscitivo, dal momento che tanto la relazione, quanto i termini che la costituiscono assumono una loro precisa definizione solamente attraverso la loro vicendevole correlazione; giova, a tal proposito, riportare il classico esempio fornito da Dewey e Bentley, secondo cui compratori e venditori non esistono in se stessi, al di fuori della relazione (t. commerciale) che li determina come tali. Il concetto di t. si contrappone in particolare a quello di interazione.