(dal latino tardo
transactio, der. di
transigĕre: transigere). Nel linguaggio giuridico, accordo,
contratto tra le parti che, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una
controversia che è nata o sta per nascere
. ║ Compromesso,
accomodamento, patteggiamento:
venire a t. con la propria coscienza.
• Dir. - Presupposto della
t. è la pendenza di una
controversia giudiziaria o anche la sola possibilità di tale
controversia; nell'art. 1.965 Cod. Civ., infatti, la
t. è
presentata come un contratto con cui le parti in conflitto di interessi pongono
fine, attraverso reciproche concessioni, a una lite già in corso o ne
prevengono una che può sorgere. Le reciproche concessioni, che
costituiscono la sostanza della
t., possono legittimamente creare,
modificare, estinguere anche rapporti giuridici diversi da quello oggetto della
contestazione tra le parti (si parla, in questo caso di
t.
novativa). Proprio per il fatto di poter creare, modificare o estinguere
rapporti giuridici, la
t. deve essere considerata contratto a titolo
oneroso. I soggetti che partecipano alla
t. devono possedere
capacità giuridica di disporre dei diritti oggetto della controversia; la
t., infatti, è nulla quando investe diritti sottratti (per loro
natura o per disposizione di legge) al potere dispositivo delle leggi. Non
possono essere sottoposti a
t. i rapporti giuridici connessi con una
ragione di ordine pubblico (diritti di famiglia, questioni di Stato); sono,
tuttavia, ammesse le
t. sui diritti patrimoniali originati da tali
rapporti (come eredità o alimenti). La
t. è nulla anche
quando si riferisce a un contratto illecito; non può essere annullata,
invece, per errore di diritto, che riguarda le questioni controverse. Non
è ammessa neanche la rescissione per causa di lesione. La
t.
è, invece, annullabile in determinati casi: quando una delle parti era
consapevole della temerarietà della pretesa, quando avviene relativamente
a un titolo nullo; quando vengano scoperti documenti occultati dall'altra parte;
quando avviene sulla base di documenti successivamente riconosciuti falsi;
quando avviene su lite su cui è già stato deliberato con sentenza
passata in giudicato (della quale la
t. produce gli stessi effetti), di
cui anche una sola delle due parti non fosse a conoscenza. La
t. deve
essere sempre provata per iscritto; la mancanza dell'atto scritto comporta la
nullità nei casi in cui sono oggetto della
t. controversie
relative a immobili o diritti reali immobiliari. La risoluzione della
t.
non può essere causata dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti
dalla
t. stessa, qualora i rapporti preesistenti, coinvolti nel contratto
transattivo, debbano considerarsi estinti per novazione, fatto salvo il caso in
cui gli interessati non abbiano espressamente previsto la risolubilità.
• Econ. - Qualsiasi affare o operazione commerciale (acquisto, vendita,
prestito) che comporta accreditamenti o addebitamenti registrati in partita
doppia dai contraenti. In particolare, in una
t. si verifica il
trasferimento di valori economici in varie forme (come beni, servizi, moneta,
ecc.) anche nel caso in cui questi valori siano acquistati o forniti senza
corrispettivo economico (
t. unilaterali). ║
T. invisibili:
t. che non comportano trasferimenti materiali di beni (è il caso
delle rimesse o dei redditi da fattori produttivi). • Inf. - Ogni singolo
evento che si presenta all'ingresso di un sistema di elaborazione dei dati.
• Psicol. - A introdurre il concetto di
t. furono J. Dewey e M.
Bentley (in alcuni saggi riuniti nell'opera
Knowing and the known,
1949); con questo termine si individuava una forma di relazione in cui non si
presuppongono, come già dati, i termini che costituiscono la relazione
stessa. In questo modo Dewey e Bentley superavano la tradizionale teoria della
conoscenza, in cui la relazione soggetto/oggetto crea problemi irresolubili,
dovuti all'astratta contrapposizione dei due termini, concepiti come
preesistenti alla relazione stessa e da essa indipendenti. Il modello
transazionale consente, invece, di caratterizzare meglio il processo
conoscitivo, dal momento che tanto la relazione, quanto i termini che la
costituiscono assumono una loro precisa definizione solamente attraverso la loro
vicendevole correlazione; giova, a tal proposito, riportare il classico esempio
fornito da Dewey e Bentley, secondo cui compratori e venditori non esistono in
se stessi, al di fuori della relazione (
t. commerciale) che li determina
come tali. Il concetto di
t. si contrappone in particolare a quello di
interazione.