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Terrorismo.

Forma di governo basata sul terrore. ║ Metodo di lotta politica che si basa sulla violenza rivolta verso la collettività e che si prefigge lo scopo di sovvertire l'ordine pubblico, e quindi delegittimare e destabilizzare lo Stato, o al contrario di mantenere lo status quo e fornire al regime in carica maggiore forza e potere sulla collettività. Il t. può essere infatti adottato sia da gruppi eversivi opposti al Governo, sia da parti deviate delle istituzioni governative e statali, sia dallo Stato stesso qualora si proponga di reprimere ogni tentativo di opposizione. In generale il t. si caratterizza per la grande cruenza degli atti attraverso cui si realizza, ovvero attentati dinamitardi, sequestri di persona, dirottamenti aerei, sabotaggi, assassini e comunque atti molto violenti che coinvolgono un elevato numero di persone o personaggi altamente emblematici della comunità nazionale o internazionale. ║ Fig - T. psicologico, t. culturale: atteggiamento intimidatorio fondato su argomentazioni culturali o su pressioni psicologiche, teso a soggiogare un individuo o una collettività. • Encicl. - Il t. come forma di lotta e di affermazione politica attraverso le varie epoche storiche è attestato non solo all'interno degli scenari politici moderni ma anche in quelli passati: le congiure di palazzo d'epoca romana o rinascimentale, le iniziative sovversive d'epoca coloniale possono essere considerati esempi di t. Il t. del passato mirava solitamente a colpire la persona o la classe sociale o politica che deteneva il potere, ovvero gli atti di violenza erano indirizzati verso coloro che erano considerati despoti; il t. contemporaneo invece è caratterizzato dal fatto che gli atti violenti coinvolgono la collettività o una parte di collettività, benché essa non sia l'oggetto diretto della sovversione. Il t. del XX sec. infatti, di qualsiasi matrice esso sia, si connota per il forte valore esemplare conferito alle azioni terroristiche, attraverso le quali si vuole colpire il potere costituito ma allo stesso tempo educare la collettività, lanciare un messaggio e attrarre l'attenzione dell'opinione pubblica. Inoltre i gruppi terroristici hanno di norma un ristretto numero di componenti, fatto che distingue le loro azioni politiche dalle rivoluzioni e insurrezioni che coinvolgono invece grandi masse, e agiscono in clandestinità. Accanto a queste caratteristiche generali vi sono poi numerose differenziazioni che specificano l'identità delle diverse organizzazioni terroristiche e anche dei diversi momenti storici e politici. Si può dunque parlare di t. transnazionale, di t. fondamentalista, di t. etnico, di t. ideologico. ║ T. transnazionale o internazionale: prese piede soprattutto negli anni Sessanta ad opera di gruppi di sedicenti rappresentanti di popolazioni che rivendicavano il diritto a un territorio, come i Palestinesi o gli Armeni. Le loro attività si esplicarono soprattutto attraverso attentati dinamitardi e dirottamenti aerei, assassini di cittadini di Paesi stranieri giudicati nemici della loro causa, come avvenne nel 1974 quando i membri del gruppo palestinese Settembre Nero uccisero 11 atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco. ║ T. fondamentalista: si caratterizza per le motivazioni religiose, oltre che politiche, che sottendono le azioni di violenza. Diffusosi in particolare negli anni Ottanta, si esplicò principalmente attraverso attentati rivolti ai cosiddetti "infedeli", fossero essi esponenti politici o masse inermi di cittadini di Paesi o religioni ritenute nemiche. È attestato in particolare nel mondo mediorientale e musulmano, travagliato da rappresaglie, azioni simboliche e punitive, avvertimenti che provocano la morte di decine di persone. Ne sono un esempio i numerosi attentati avvenuti in Egitto, in Algeria o in Libano, ma anche quelli rivolti contro le potenze occidentali, come quello del World Trade Center (1993), in cui morirono sei persone e più di 1.000 rimasero ferite, o il dirottamento di un aereo dell'Air France (1994) che costò la vita a tre passeggeri e a quattro dirottatori. Di proporzioni catastrofiche furono gli attentati terroristici avvenuti l'11 settembre 2001, quando quattro aerei civili vennero dirottati nei cieli degli USA (V. STATI UNITI D'AMERICA, Storia) e, con attacchi suicidi, due si andarono a schiantare contro le Torri gemelle di New York, provocandone il successivo crollo, e uno contro il Pentagono, il ministero della Difesa statunitense, a Washington. Il quarto, forse diretto contro la Casa Bianca, precipitò in Pennsylvania. Migliaia furono le vittime dell'attentato, la cui responsabilità fu attribuita all'organizzazione terroristica Al Qaeda (V. QAEDA, AL), che fa capo allo sceicco saudita Osama Bin Laden (V. BIN LADEN, OSAMA). Riconducibili sempre ad Al Qaeda e al t. fondamentalista furono gli attentati kamikaze del maggio 2003 a Riyadh, in Arabia Saudita (V.) e a Casablanca, in Marocco (V.). I successivi attentati a Madrid (11 marzo 2004) e Londra (7 luglio 2005), indirizzati verso capitali coinvolte nell'occupazione militare dell'Iraq, vennero fatti risalire sempre all'organizzazione islamica. Di notevole cruenza e intensitā furono anche i numerosi attacchi suicidi portati dai Palestinesi contro la popolazione civile israeliana a partire dalla Seconda Intifada iniziata nel settembre 2000 (V. INTIFADA, ISRAELE, PALESTINA). ║ T. etnico: alcuni Paesi occidentali hanno conosciuto forme di t. operato da gruppi etnici che rivendicavano l'indipendenza e l'autonomia della loro comunitā. Ne sono esempi significativi i radicali baschi dell'ETA (V.), l'IRA (V.), il Fronte di liberazione del Québec (FLQ) e il Fronte di liberazione nazionale della Corsica (FLNC). Ad essi si contrapposero in alcuni casi gruppi terroristici contrari alla separazione, come i Grupos antiterroristas de liberación (GAL) nei Paesi Baschi, l'Ulster volunteer force e l'Ulster defence association in Irlanda del Nord, il Front d'action nouvelle contre l'indépendance et l'autonomisme (FRANCIA) in Corsica. In molti casi le azioni terroristiche di questi gruppi ebbero effetti altamente distruttivi, soprattutto in Spagna e ancor più in Irlanda del Nord, dove la situazione configuratasi di guerra civile, nonostante i ripetuti tentativi di risoluzione, era ancora in atto alla fine degli anni Novanta. Altro esempio č dato dalla Russia, dove, negli anni Novanta, scoppiò il fenomeno del t. ceceno, ad opera di membri di organizzazioni clandestine che rivendicavano l'indipendenza della Cecenia (V.) e l'allontanamento delle truppe russe dal suo territorio. Tra i vari attentati messi a punto da questi gruppi, quello dalle conseguenze più infauste fu la presa in ostaggio del pubblico presente ad uno spettacolo nel teatro Dubrovka di Mosca. Dopo giorni di asserragliamento, le truppe speciali russe fecero incursione nel teatro, ma l'operazione, nella quale vennero usati dei gas narcotizzanti, costò la vita a oltre 120 persone. ║ T. ideologico: si differenzia al suo interno sia per la natura politica che lo informa, sia per gli obiettivi che persegue, sia per le forme con cui si esprime. È comunque un fenomeno che interessa diverse democrazie occidentali in Europa, dove sorgono organizzazioni ispirate a un'ideologia di destra, come il Deutsche Aktionsgruppen (DA) e la Wehrsportsgruppe Hoffman in Germania, il Nuovo Fronte Nazista in Francia e numerose altre sigle in Italia (V. OLTRE). Accanto ad esse nasce anche il cosiddetto t. di sinistra, al quale si ispirano, oltre ai gruppi terroristici italiani, la Rote Armee Fraktion (RAF) e le Revolutionäre Zellen (RZ) in Germania, le Cellules Comunistes Combattentes (CCC) in Belgio e Action Directe (AD) in Francia. In particolare intorno alla metà degli anni Ottanta il t. europeo o euroterrorismo rivolse la propria azione, spesso coordinata in diversi Paesi, verso le basi NATO presenti sul territorio del Vecchio Continente. Il t. di sinistra si diffuse poi anche oltreoceano, come dimostrò la nascita di organizzazioni quali Esercito rosso in Giappone, Weather Underground (WU) negli Stati Uniti, Montoneros in Argentina, Tupamaros in Uruguay, Sendero Luminoso in Perú. ║ Il t. in Italia: gli anni Settanta e Ottanta del XX sec. rappresentarono uno dei periodi più drammatici e difficili per il nostro Paese, sconvolto da circa 1.200 attentati nei quali persero la vita 142 persone e ne rimasero ferite 190. Per quanto riguarda il cosiddetto t. rosso, le azioni più clamorose e pericolose furono quelle perpetrate dalle Brigate Rosse (V.) e da Prima Linea (V.). Le prime, attive sin dal 1970, agirono soprattutto al Nord (in particolare a Milano, Torino e Genova), creando in seguito numerose "colonne" in regioni quali Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania e Sardegna. A un primo periodo in cui la loro azione fu indirizzata in particolare contro beni materiali e persone precise, seguì una fase caratterizzata da omicidi, durante la quale l'attività delle Brigate Rosse, in un più manifesto attacco allo Stato, culminò con il rapimento e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro nel 1978. L'azione brigatista si caratterizzò inoltre per la frequenza con cui venivano effettuati gli attentati e per l'alto grado di violenza che provocò un diffuso e profondo senso di preoccupazione nella popolazione. L'organizzazione Prima Linea apparve sulla scena a partire dalla prima metà degli anni Settanta, raccogliendo un nutrito numero di adepti tra gli studenti e tra i ceti della media borghesia. Simile alle BR come struttura e organizzazione, anche Prima Linea si rese responsabile di atti di grande atrocità, contribuendo a mantenere la collettività nel terrore. Accanto a queste operarono numerose altre organizzazioni, meno strutturate, ma sempre di stampo sovversivo, come Autonomia Operaia (V.). Il venir meno di un reale appoggio politico e il mancato consenso delle masse diedero inizio alla crisi interna delle organizzazioni, che nel giro di alcuni anni vennero smantellate anche grazie al prezioso contributo dato alle forze dell'ordine e alla magistratura dai pentiti e dai dissociati. In particolare gli anni Ottanta videro allargarsi il fenomeno della dissociazione, grazie alla quale molti militanti abbandonarono la lotta armata, prendendo le distanze in modo inequivocabile e irrevocabile dall'ideologia delle organizzazioni clandestine. Nonostante ciò si verificarono nuovi attentati e assassini ad opera di frange di irriducibili che, ancorché sporadici, mantennero vivo l'allarme nel Paese. Ne sono un esempio l'assassinio dell'economista Tarantelli nel 1985, dell'ex sindaco di Firenze Conti nel 1986, del generale Giorgieri nel 1987, del senatore Ruffilli nel 1988. Rigurgiti di t. di matrice rossa si ebbero ancora tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio con gli attentati a Massimo D'Antona (1999) e a Marco Biagi (2002), entrambi consulenti del ministero del Lavoro, i cui omicidi furono rivendicati dalle Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente, la stessa organizzazione della quale facevano parte i due terroristi Nadia Desdemona Lioce e Mauro Galesi, arrestata la prima, ucciso il secondo, durante una sparatoria sul treno Roma-Firenze nel corso della quale perse la vita l'agente della polizia ferroviaria Emanuele Petri (2 marzo 2003). L'eversione di destra è numericamente più contenuta ma altrettanto distruttiva di quella di sinistra. Si fonda sui principi e sui valori che furono del regime fascista e mira a sovvertire l'ordine democratico e instaurare un regime autoritario. Le diverse organizzazioni clandestine, quali Squadre azione Mussolini, Ordine Nuovo, Ordine Nero, Nuclei armati rivoluzionari, Terza posizione, adottarono sia la tattica della guerriglia urbana, colpendo esponenti dello Stato tra cui poliziotti, magistrati, sindacalisti, ecc., sia quella delle stragi, con l'obiettivo di seminare più morte e terrore possibile. Anche in assenza di un accertamento completo della verità e del riconoscimento degli esecutori materiali dei delitti, si possono ascrivere al t. nero gli attentati di Piazza Fontana a Milano (1969), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), al treno Italicus (1980), alla stazione di Bologna (1980) e al treno Napoli-Milano (1984). Nei primi anni Settanta in particolare, il t. di destra godette dell'appoggio e della protezione di alcune frange degli organismi di potere, il che rese più forte la sua azione, garantì per lungo tempo la libertà ai terroristi e impedì di far luce sui delitti. Anche per il t. nero il processo di declino si innescò da una parte grazie a una più convinta azione repressiva dello Stato e dall'altra per il fenomeno del pentitismo e della dissociazione, benché verificatosi in maniera meno massiccia di quanto avvenne per l'eversione di sinistra. • Dir. - L'impossibilità di dare una definizione precisa e univoca del t. ha posto diversi problemi nella codificazione di norme di prevenzione e punizione dei reati ad esso collegati. Un momento importante in questo senso fu l'approvazione di alcune risoluzioni emanate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972. Le risoluzioni però, non essendo vincolanti, non obbligavano gli Stati all'osservanza delle prescrizioni e contribuivano quindi a mantenere un clima di incertezza. In particolare vi erano differenti posizioni riguardo al t. delle singole organizzazioni, in alcuni casi tollerato e compreso, benché non giustificato, perché ritenuto l'unica forma di lotta possibile nei confronti di Governi dittatoriali e razzisti. Il t. di Stato venne invece unanimemente condannato. Le difficoltà furono parzialmente risolte affrontando separatamente i diversi reati compiuti con finalità terroristiche. Tra gli atti giuridici emanati, sono di particolare importanza la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970, che contempla il reato di cattura illecita di aeromobile; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971, che sanziona gli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione aerea; la Convenzione di Roma del 19 marzo 1988, che riguarda la sicurezza della navigazione marittima; la Convenzione di New York del 14 dicembre 1973, che disciplina i reati contro le persone sottoposte a protezione speciale, compresi i diplomatici; la Convenzione di New York del 17 dicembre 1979, che sanziona il reato di cattura di ostaggi. La composizione di alcuni aspetti contrastanti della legislazione in materia di t. si ebbe solo con l'approvazione della Dichiarazione sulle misure per eliminare il terrorismo internazionale (risoluzione n. 49/60 del 9-12-1994), nella quale vengono condannati, e quindi perseguiti, tutti i reati commessi per provocare terrore nella popolazione, di qualsiasi natura o ispirazione essi siano e da chiunque vengano attuati. Gli Stati che sottoscrissero la Dichiarazione si assunsero l'obbligo di non prendere parte in nessuna forma e di non fornire alcun sostegno a organizzazioni terroristiche e tanto meno a partecipare ad azioni terroristiche. Nell'ambito della Comunità europea la minore distanza politica e culturale degli Stati membri ha consentito l'elaborazione, in tempi più brevi, di un documento che affronta la legislazione sul t. da un punto di vista globale, pur contenendo riferimenti specifici ai diversi crimini con finalità terroristiche. Si tratta della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1979, nella quale si stabilisce il trattamento per reati che vanno dal dirottamento aereo al sequestro di persona agli attentati dinamitardi. Le convenzioni hanno potere vincolante, obbligano cioè gli Stati che le sottoscrivono all'osservanza delle loro prescrizioni e in alcuni casi prevedono delle sanzioni per chi le contravviene. In particolare le convenzioni internazionali sul t. impongono agli Stati di contemplare nei loro ordinamenti interni leggi che prevedano la persecuzione e la punizione di tutti i reati commessi con finalità terroristiche, la collaborazione tra gli Stati compresa la disponibilità allo scambio di informazioni, l'impegno a estradare il reo di un atto di t. verso il Paese più direttamente interessato o colpito dal reato commesso oppure, in alternativa, l'impegno a istruire un'azione penale nei confronti del reo sulla base della legislazione del Paese nel quale è stato catturato il terrorista. ║ Il primo riferimento al t. nel Codice Penale italiano è contenuto nell'art. 289 bis del D.L. 21-3-1978, n. 59 (divenuto poi L. 18-5-1978, n. 191), che disciplina il reato di sequestro di persona a scopo di t. o di eversione. Il Codice Penale include inoltre le norme che disciplinano le misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (D.L. 15-12-1979, n. 625, divenuto poi L. 6-2-1980, n. 15); le misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (D.L. 29-5-1982, n. 304); le misure da applicare a quanti si dissociano dal t. (L. 18-2-1987, n. 34). Il Codice di Procedura Penale disciplina infine le disposizioni a favore delle vittime del t. (L. 20-10-1990, n. 302). La situazione di particolare gravità in cui si trovò l'Italia negli anni Settanta e Ottanta portò alla cosiddetta legislazione d'emergenza, con la quale si studiarono non solo misure repressive del fenomeno terroristico ma anche nuove soluzioni processuali, che tenessero conto delle evoluzioni che il t. subì nel corso degli anni. Vennero dunque promulgate le cosiddette "leggi speciali", che davano maggiori poteri alle forze dell'ordine, ampliandone anche la discrezionalità, al fine di prevenire gli atti terroristici e di debellare le organizzazioni clandestine armate (per esempio fermare persone ritenute in procinto di commettere reati gravi; fermare e identificare persone che si rifiutano di comunicare le proprie generalità; effettuare perquisizioni domiciliari coinvolgendo anche interi stabili; assumere informazioni su persone sottoposte a fermo o arresto anche in assenza del loro avvocato difensore; effettuare intercettazioni telefoniche). Vennero inoltre aumentati i controlli all'interno delle carceri e, con un decreto ministeriale emanato nel 1977, furono realizzate strutture di massima sicurezza destinate alla reclusione, tra gli altri, dei terroristi. Allo stesso tempo vennero approntati strumenti processuali da applicare agli imputati di crimini a scopo terroristico quali, per esempio, il divieto di godere della libertà provvisoria e il prolungamento dei termini di custodia cautelare. A partire dal 1979 furono adottate anche norme relative alla gestione dei pentiti e dei dissociati che, dal 1980, cominciarono in qualche modo a collaborare con lo Stato. Per costoro, infatti, furono previste riduzioni di pena e attenuazione del regime carcerario fino ad arrivare, in alcuni casi, alla non punibilità. In particolare, la L. 18-2-1987, n. 34 fu rivolta al fenomeno della dissociazione, intendendo per dissociati coloro i quali avessero tenuto per qualche tempo un comportamento inequivocabilmente incompatibile con il t. e con le organizzazioni clandestine, avessero ripudiato l'uso della violenza come metodo di lotta e di rivendicazione e avessero ammesso interamente le proprie colpe e responsabilità. Nei confronti di quanti si dichiarassero dissociati furono previste consistenti riduzioni di pena, per i reati commessi fino al 1983 (l'ergastolo per esempio fu commutato in 30 anni di reclusione). Furono esclusi dai benefici i reati di strage.