(dal latino
territio, der. di
terrere:
spaventare). Minaccia di tortura che a seconda delle circostanze e degli
individui veniva usata prima della tortura o in sostituzione della tortura
stessa, nell'epoca in cui questo metodo aveva validità legale. Erano
distinti due tipi di
t.: quella
verbale o
lieve e quella
reale o
grave. Nel primo caso si minacciava l'individuo di
sottoporlo a tortura; nel secondo caso si preparavano gli strumenti della
tortura in sua presenza per indurlo a confessare o a modificare la sua
deposizione. In tal modo non si aveva bisogno di ricorrere alla tortura vera e
propria. Con l'instaurazione del diritto comune fu sancito che, quanto agli
effetti, la
t. reale era equiparata alla tortura vera e propria. Inoltre
la confessione ottenuta con la
t. reale doveva essere considerata come
estorta.