Pena consistente nell'infliggere al colpevole di un
determinato delitto o lesione una punizione uguale alla lesione da lui provocata
ad altri. • Dir. - Già rintracciabile nei codici legislativi
sumero-accadici, la pena del
t. rappresenta una forma primordiale di
giustizia presso i popoli primitivi, che prevede la compensazione della vittima
con una soddisfazione psicologica o pecuniaria. La legge del
t. venne
più volte proposta nella Bibbia (
Deuteronomio, 19, 21;
Esodo, 21, 23;
Levitico, 24, 19-20) in cui compare la definizione
"occhio per occhio, dente per dente", anche se l'interpretazione
rabbinica previde esclusivamente una sanzione pecuniaria correlata al danno
patito. Un verso delle romane XII Tavole comminava la pena del
t. solo in
caso di
membrum ruptum (cioè in caso di lesione così grave
da comportare la perdita di un organo); la legislazione latina tuttavia
contemplò la possibilità di evitare il
t. tramite una
corresponsione pecuniaria. Successivamente la composizione fu obbligatoria e nel
II sec. a.C. la pena del
t. non fu più in uso presso il mondo
romano, sebbene non fosse stata mai formalmente abolita. Presso i popoli
germanici il
t. fu presente, anche se l'influenza esercitata dalla
legislazione latina ne sancì presto l'inapplicabilità
.
Negli statuti medioevali italiani la pena venne prevista solo per le lesioni
personali più gravi e di essa rimase qualche traccia in alcune
costituzioni settecentesche di Stati italiani. Oggi la legge del
t.
è in vigore ancora in alcuni Paesi arabi.