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Taglione.

Pena consistente nell'infliggere al colpevole di un determinato delitto o lesione una punizione uguale alla lesione da lui provocata ad altri. • Dir. - Già rintracciabile nei codici legislativi sumero-accadici, la pena del t. rappresenta una forma primordiale di giustizia presso i popoli primitivi, che prevede la compensazione della vittima con una soddisfazione psicologica o pecuniaria. La legge del t. venne più volte proposta nella Bibbia (Deuteronomio, 19, 21; Esodo, 21, 23; Levitico, 24, 19-20) in cui compare la definizione "occhio per occhio, dente per dente", anche se l'interpretazione rabbinica previde esclusivamente una sanzione pecuniaria correlata al danno patito. Un verso delle romane XII Tavole comminava la pena del t. solo in caso di membrum ruptum (cioè in caso di lesione così grave da comportare la perdita di un organo); la legislazione latina tuttavia contemplò la possibilità di evitare il t. tramite una corresponsione pecuniaria. Successivamente la composizione fu obbligatoria e nel II sec. a.C. la pena del t. non fu più in uso presso il mondo romano, sebbene non fosse stata mai formalmente abolita. Presso i popoli germanici il t. fu presente, anche se l'influenza esercitata dalla legislazione latina ne sancì presto l'inapplicabilità. Negli statuti medioevali italiani la pena venne prevista solo per le lesioni personali più gravi e di essa rimase qualche traccia in alcune costituzioni settecentesche di Stati italiani. Oggi la legge del t. è in vigore ancora in alcuni Paesi arabi.