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Straniero.

Di altra Nazione, di altri Paesi. ║ Che è proprio di un Paese, di una Nazione diversa dalla propria: lingua s. ║ Con accezione ostile, il nemico, l'invasore. • Lett. - Estraneo. • Encicl. - Nelle società antiche, lo status di s. equivaleva a un'inferiorità che si traduceva in una serie di restrizioni ai diritti di cui godevano i cittadini di fatto. In epoca romana lo s. fu considerato soggetto di diritto (V. PEREGRINO) e sottoposto alla giurisdizione del praetor peregrinus. Durante il Medioevo, dopo un peggioramento della condizione dello s. che, ad esempio, presso i Germani era privo di qualsivoglia diritto, lo s. migliorò il proprio status, come è attestato dalle Costituzioni di varie legislazioni barbariche. In epoca moderna, le teorie giusnaturalistiche e la Rivoluzione francese sancirono il principio di uguaglianza tra tutti gli uomini, principio a cui si ispirarono il Codice Civile italiano del 1865 e molte convenzioni internazionali dell'Ottocento che proclamarono l'uguaglianza tra lo s. e il cittadino. • Dir. - Sono definiti s. coloro che hanno la cittadinanza di uno Stato estero. Il loro status giuridico è regolato dalla legge dello Stato ospite, in conformità con le norme e i trattati internazionali. In linea teorica, uno Stato è libero di ammettere o meno s. sul proprio territorio, di escluderne alcune categorie o di subordinarne l'ingresso e il soggiorno a determinate condizioni. La Costituzione italiana garantisce diritto d'asilo allo s. che proviene da un Paese in cui non siano garantite le libertà democratiche e non ammette l'estradizione per reati politici (art. 10). Una volta avuto il permesso di stabilirsi sul territorio, lo s. è sottoposto alla sovranità territoriale (potere di polizia, potestà punitiva, potestà tributaria), gli deve essere assicurato dallo Stato il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana (diritto alla vita, diritto all'integrità personale, al matrimonio, alla libertà di pensiero, di comunicazione, di religione, ecc.) e gli sono riconosciuti i medesimi diritti civili attribuiti al cittadino italiano. La legge stabilisce che uno s. può acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio, adozione, naturalizzazione, beneficio di legge. In seguito alla progressiva eliminazione delle barriere economiche e giuridiche tra gli Stati membri dell'Unione europea, si possono individuare due categorie di cittadini s.: coloro che provengono da un Paese dell'Ue i quali, in base al Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992), sono considerati cittadini europei, e i cittadini extracomunitari nei confronti dei quali è applicata la normativa contenuta nella L. 28-2-1990, n. 39 e nella legge-quadro approvata nel 1998 (L. 6-2-1998, n. 40). Tali leggi perseguono due obiettivi distinti ma complementari: la regolamentazione del flusso migratorio e l'integrazione sociale ed economica degli s. presenti sul territorio nazionale. A tal proposito la L. 40 del 1998 introduce l'istituto della carta di soggiorno (art. 7) che consiste in un titolo di soggiorno "a tempo indeterminato", rilasciato a determinate condizione allo s. che soggiorna regolarmente in Italia da cinque anni ed eventualmente ai suoi più stretti familiari. ║ Ingresso degli s. in Italia: la legge stabilisce che possono entrare in Italia cittadini s. extracomunitari per motivi di turismo, studio, lavoro dipendente, stagionale o autonomo (a tal proposito, annualmente viene emanato un decreto interministeriale allo scopo di programmare il flusso d'ingresso degli s., nonché di prevedere le modalità di inserimento socio-culturale degli stessi), necessità di cure mediche, esigenze familiari e di culto. Per essere ammesso nel territorio dello Stato, lo s. è tenuto a dar prova di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza (art. 4, comma 3, L. 40 del 1998). In ogni caso può entrare in Italia, benché privo di denaro, con la motivazione di ingresso per ricerca di lavoro (art. 21, L. 40 del 1998), previa la presenza di un garante, che potrà essere una persona fisica o un ente o associazione, che dimostri di poter assicurare allo s. alloggio, mezzi di sostentamento, copertura per l'assistenza sanitaria per tutta la durata del permesso di soggiorno. L'ingresso è impedito a s. già espulsi o segnalati come pericolosi per la sicurezza del Paese o come mafiosi, trafficanti di droga o terroristi. ║ Permesso di soggiorno: V. SOGGIORNO. ║ Diritti dello s.: una volta regolarizzata la sua posizione, lo s. può chiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza, ottenere una carta d'identità, conseguire licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi. Gode del diritto alla salute (art. 33, L. 40 del 1998) e del diritto-dovere all'istruzione obbligatoria (art. 36, L. 40 del 1998) che gli devono essere garantiti dalle regioni o dagli enti locali, nonché del "diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle Camere e delle elezioni regionali" (art. 48, comma 3 della Costituzione). Inoltre, ha diritto a che i provvedimenti a suo carico in merito all'ingresso, al soggiorno o all'espulsione gli vengano tradotti nella sua lingua o, qualora non fosse possibile, in inglese, francese o spagnolo. ║ Espulsione dello s.: sono soggetti a espulsione quegli s. che abbiano violato le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno, le norme valutarie, doganali o fiscali italiane, che deturpino il patrimonio artistico, che trasgrediscano il divieto di intermediazione di manodopera, che siano colpevoli di sfruttamento della prostituzione o di violenza carnale. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e viene eseguita dal questore "mediante intimazione allo s. ad abbandonare entro il termine di 15 giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine" (art. 7, comma 7, L. 39 del 1990). Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al TAR. Lo s. espulso è rinviato allo Stato di appartenenza o, in caso di impossibilità, allo Stato di provenienza.