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Strage.

Uccisione violenta di molte persone insieme (la s. degli innocenti) o di animali (i cacciatori hanno fatto s. di foche). ║ S. di Stato: azione terroristica in cui si ritiene siano coinvolti come mandanti o complici organi e rappresentanti dello Stato. ║ Alta mortalità di persone o di animali causata da epidemie o eventi naturali: il virus ha provocato una s. di bovini. ║ Per estens. - Distruzione: la tromba d'aria ha fatto s. di alberi. ║ Fig. - Fare s. di cuori: fare innamorare molte persone. ║ Fig. - Esito negativo per un numero rilevante di partecipanti a esami, concorsi: in quella sessione d'esame c'è stata una s. di studenti. • Dir. - Delitto di s.: delitto di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. È punito con la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva la morte di una o più persone, con la reclusione non inferiore a 15 anni in ogni altro caso (art. 422 Cod. Pen.). Per configurare il delitto di s. vanno accertate la fondatezza del pericolo per la pubblica incolumità e la volontà di compiere atti finalizzati ad uccidere. Se posta in essere allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, la s. è punita con l'ergastolo (art. 285 Cod. Pen.), rientrando tra i delitti contro la personalità interna dello Stato.