(dal latino
statutum: ciò che
è stato stabilito). Ciò che, in quanto disposto e deliberato da
un'autorità, acquista valore normativo. ║ Nel Medioevo, l'insieme
organico di leggi e di consuetudini giuridiche preposte al funzionamento e alla
regolazione di enti statali o comunque di pubblica utilità o interesse.
Anche l'atto ufficiale e formale in cui sono redatti tali principi fondamentali
inerenti all'organizzazione di istituti o associazioni:
s. della corporazione
dei lanaioli. ║ In età moderna, il documento legale e ufficiale
con l'emanazione del quale il sovrano di uno Stato monarchico rendeva espliciti
e vincolanti i principi ordinatori dello Stato medesimo, dei suoi organi di
Governo, nonché dei diritti e dei doveri dei cittadini. L'esistenza di un
tale
s. conferiva a una Monarchia il carattere di
costituzionale.
Di questo tipo fu lo
S.
albertino, che fu anche la prima
Costituzione del Regno d'Italia (V. OLTRE).
║ Nell'ordinamento amministrativo italiano, tutti gli enti territoriali
(regioni, province e comuni) devono attivare un proprio specifico
s., che
regola e determina la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti; l'esercizio
del diritto di iniziativa e di referendum relativi agli atti giurisdizionali
delle regioni; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e della Giunta
regionali; le funzioni amministrative da delegare o trasferire tra i vari enti
locali del medesimo territorio; la condizione giuridica ed economica di
dipendenti e funzionari, ecc. Tali
s. sono adottati dai singoli enti
mediante approvazione, con maggioranza assoluta dei voti; per quanto
riguarda le regioni, essi devono essere ratificati da una legge dello Stato.
║ In ambito internazionale, accordo plurilaterale con valore giuridico
inteso non solo a disciplinare (in termini più o meno provvisori) i
rapporti tra gli Stati firmatari, ma anche a regolare tra questi una
cooperazione di carattere permanente:
S. delle Nazioni Unite. ║
Complesso di norme che regolano la struttura di una certa attività
scientifica:
s. epistemologico delle scienze matematiche. ║ Come
calco dell'omologo francese
statut, la condizione socio-politica di un
determinato gruppo umano:
s. delle donne lavoratrici.
║
S. dei lavoratori: V. LAVORATORI,
STATUTO DEI. • Encicl. - Durante il primo Medioevo, mentre il
termine
lex indicava la norma emanata dall'organo primario dell'ente
statale (cioè, di solito, dal re),
statutum indicava tecnicamente
le deliberazioni di organi secondari in merito alle singole attività o
compiti
cui erano preposti (consigli, corporazioni, ecc.). In età
comunale il vocabolo passò a definire prima le singole decisioni a
carattere vincolante e permanente dei consigli comunali, poi il
corpus
organico delle stesse. Negli
s. comunali confluivano da un lato il
diritto consuetudinario che si era progressivamente formato durante l'Alto
Medioevo, dall'altro le cosiddette
promissioni, cioè i giuramenti
che i magistrati in carica formulavano nei confronti del popolo e gli impegni
che i cittadini si assumevano in risposta ad essi, e ancora infine le
deliberazioni vere e proprie del Consiglio o degli organi minori della
città. Le compilazioni statutarie cominciano a essere attestate con una
certa frequenza a partire dal 1180, epoca detta podestarile, ma una piena
fusione e sistematizzazione delle tradizioni normative che esse raccolsero si
ebbe solo intorno ai secc. XIII-XIV. In quel periodo in molti Comuni si
prevedevano anche apposite commissioni (dette degli
statutari) per il
continuo aggiornamento e revisione degli
s. In alcuni casi, tuttavia,
diritto consuetudinario e deliberativo vennero ordinati in raccolte distinte: a
Pisa, ad esempio, erano in vigore il
constitutum usus e il
constitutum legis. La funzione prioritaria degli
s. era comunque
quella di integrare sul piano locale la legislazione basata sul diritto romano:
benché infatti quest'ultimo fosse stato ristabilito come referente
giuridico teorico e generale nell'ambito di tutto l'Occidente, si era subito
evidenziata la sua carenza in merito alla soluzione dei problemi e dei
contenziosi di carattere locale o inerenti alla quotidianità della
società del tempo. Gli
s. assolvevano perciò la funzione di
ius proprium, che integrava nelle città e nei villaggi il diritto
romano. In quest'ottica vanno considerati, oltre a quelli comunali, anche gli
s. corporativi (V. anche
CORPORAZIONI), che risposero al medesimo problema
integrativo sul piano delle specifiche attività e della vita sociale dei
loro aderenti. In età moderna il termine passò a indicare la legge
fondamentale di uno Stato, più spesso definita come Costituzione
(V.). ║
S. albertino:
fu
emanato il 4 marzo 1848 nel Regno di Sardegna, per la spinta dei moti
risorgimentali (V. RISORGIMENTO), dal re
piemontese Carlo Alberto. Questa Carta costituzionale fu redatta sulla base di
quella francese del 1830, che a sua volta aveva attinto dalle precedenti della
Monarchia inglese; essa si qualificava come “legge fondamentale, perpetua
e irrevocabile della Monarchia”, con ciò stesso ripudiando il
principio di sovranità assoluta e introducendo la superiorità
della legge all'arbitrio del sovrano. Questa legge era declinata in 84 articoli
raggruppati per argomenti, quali: forma del Governo, religione ufficiale dello
Stato, prerogative e diritti del re, funzioni pubbliche, ecc. Lo
S. fu
poi esteso al Regno d'Italia e rimase in vigore (fatti salvi i consistenti
interventi apportati con decreto legislativo nel 1946) fino al 1948, quando fu
promulgata l'attuale Costituzione. • Dir. - Atto normativo fondamentale di
un ente collettivo, sia esso pubblico o privato. Lo
s. è
espressione del potere che l'ente medesimo ha di definire le regole inerenti al
proprio funzionamento, ai fini e ai mezzi della sua attività, ai diritti
e ai doveri dei cittadini che vi aderiscono. Gli
s. delle persone
giuridiche sono fonte di diritto obbligatoria anche per coloro che entrino a far
parte dell'ente dopo la sua costituzione e che quindi non abbiano partecipato
all'approvazione dello
s. • Dir. internaz. -
S. personale:
insieme delle norme che, in deroga al comune ordinamento giuridico, regolano i
rapporti di diritto privato di una specifica categoria di individui, quella dei
cittadini stranieri.