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Statuto.

(dal latino statutum: ciò che è stato stabilito). Ciò che, in quanto disposto e deliberato da un'autorità, acquista valore normativo. ║ Nel Medioevo, l'insieme organico di leggi e di consuetudini giuridiche preposte al funzionamento e alla regolazione di enti statali o comunque di pubblica utilità o interesse. Anche l'atto ufficiale e formale in cui sono redatti tali principi fondamentali inerenti all'organizzazione di istituti o associazioni: s. della corporazione dei lanaioli. ║ In età moderna, il documento legale e ufficiale con l'emanazione del quale il sovrano di uno Stato monarchico rendeva espliciti e vincolanti i principi ordinatori dello Stato medesimo, dei suoi organi di Governo, nonché dei diritti e dei doveri dei cittadini. L'esistenza di un tale s. conferiva a una Monarchia il carattere di costituzionale. Di questo tipo fu lo S. albertino, che fu anche la prima Costituzione del Regno d'Italia (V. OLTRE). ║ Nell'ordinamento amministrativo italiano, tutti gli enti territoriali (regioni, province e comuni) devono attivare un proprio specifico s., che regola e determina la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti; l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum relativi agli atti giurisdizionali delle regioni; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e della Giunta regionali; le funzioni amministrative da delegare o trasferire tra i vari enti locali del medesimo territorio; la condizione giuridica ed economica di dipendenti e funzionari, ecc. Tali s. sono adottati dai singoli enti mediante approvazione, con maggioranza assoluta dei voti; per quanto riguarda le regioni, essi devono essere ratificati da una legge dello Stato. ║ In ambito internazionale, accordo plurilaterale con valore giuridico inteso non solo a disciplinare (in termini più o meno provvisori) i rapporti tra gli Stati firmatari, ma anche a regolare tra questi una cooperazione di carattere permanente: S. delle Nazioni Unite. ║ Complesso di norme che regolano la struttura di una certa attività scientifica: s. epistemologico delle scienze matematiche. ║ Come calco dell'omologo francese statut, la condizione socio-politica di un determinato gruppo umano: s. delle donne lavoratrici. S. dei lavoratori: V. LAVORATORI, STATUTO DEI. • Encicl. - Durante il primo Medioevo, mentre il termine lex indicava la norma emanata dall'organo primario dell'ente statale (cioè, di solito, dal re), statutum indicava tecnicamente le deliberazioni di organi secondari in merito alle singole attività o compiti cui erano preposti (consigli, corporazioni, ecc.). In età comunale il vocabolo passò a definire prima le singole decisioni a carattere vincolante e permanente dei consigli comunali, poi il corpus organico delle stesse. Negli s. comunali confluivano da un lato il diritto consuetudinario che si era progressivamente formato durante l'Alto Medioevo, dall'altro le cosiddette promissioni, cioè i giuramenti che i magistrati in carica formulavano nei confronti del popolo e gli impegni che i cittadini si assumevano in risposta ad essi, e ancora infine le deliberazioni vere e proprie del Consiglio o degli organi minori della città. Le compilazioni statutarie cominciano a essere attestate con una certa frequenza a partire dal 1180, epoca detta podestarile, ma una piena fusione e sistematizzazione delle tradizioni normative che esse raccolsero si ebbe solo intorno ai secc. XIII-XIV. In quel periodo in molti Comuni si prevedevano anche apposite commissioni (dette degli statutari) per il continuo aggiornamento e revisione degli s. In alcuni casi, tuttavia, diritto consuetudinario e deliberativo vennero ordinati in raccolte distinte: a Pisa, ad esempio, erano in vigore il constitutum usus e il constitutum legis. La funzione prioritaria degli s. era comunque quella di integrare sul piano locale la legislazione basata sul diritto romano: benché infatti quest'ultimo fosse stato ristabilito come referente giuridico teorico e generale nell'ambito di tutto l'Occidente, si era subito evidenziata la sua carenza in merito alla soluzione dei problemi e dei contenziosi di carattere locale o inerenti alla quotidianità della società del tempo. Gli s. assolvevano perciò la funzione di ius proprium, che integrava nelle città e nei villaggi il diritto romano. In quest'ottica vanno considerati, oltre a quelli comunali, anche gli s. corporativi (V. anche CORPORAZIONI), che risposero al medesimo problema integrativo sul piano delle specifiche attività e della vita sociale dei loro aderenti. In età moderna il termine passò a indicare la legge fondamentale di uno Stato, più spesso definita come Costituzione (V.). ║ S. albertino: fu emanato il 4 marzo 1848 nel Regno di Sardegna, per la spinta dei moti risorgimentali (V. RISORGIMENTO), dal re piemontese Carlo Alberto. Questa Carta costituzionale fu redatta sulla base di quella francese del 1830, che a sua volta aveva attinto dalle precedenti della Monarchia inglese; essa si qualificava come “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia”, con ciò stesso ripudiando il principio di sovranità assoluta e introducendo la superiorità della legge all'arbitrio del sovrano. Questa legge era declinata in 84 articoli raggruppati per argomenti, quali: forma del Governo, religione ufficiale dello Stato, prerogative e diritti del re, funzioni pubbliche, ecc. Lo S. fu poi esteso al Regno d'Italia e rimase in vigore (fatti salvi i consistenti interventi apportati con decreto legislativo nel 1946) fino al 1948, quando fu promulgata l'attuale Costituzione. • Dir. - Atto normativo fondamentale di un ente collettivo, sia esso pubblico o privato. Lo s. è espressione del potere che l'ente medesimo ha di definire le regole inerenti al proprio funzionamento, ai fini e ai mezzi della sua attività, ai diritti e ai doveri dei cittadini che vi aderiscono. Gli s. delle persone giuridiche sono fonte di diritto obbligatoria anche per coloro che entrino a far parte dell'ente dopo la sua costituzione e che quindi non abbiano partecipato all'approvazione dello s. • Dir. internaz. - S. personale: insieme delle norme che, in deroga al comune ordinamento giuridico, regolano i rapporti di diritto privato di una specifica categoria di individui, quella dei cittadini stranieri.