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Sordomuto.

Che, chi è affetto da sordomutismo. • Encicl. - Il diritto romano classico considerava i s. incapaci. Il diritto giustinianeo attenuò in parte questo rigore. Nel diritto barbarico, i s. erano equiparati alle donne, mentre il diritto feudale non prevedeva per essi il privilegio dell'investitura. Si occupò della condizione dei s. anche il diritto canonico che, se escludeva i s. dall'ordinazione, lasciava insoluta la questione di una loro ammissione o meno alla vita monastica, come pure al sacramento del matrimonio o alla possibilità di fare da padrini. La prima definizione di s. si deve alla L. 26-5-1971, n. 381. L'elenco dei benefici rivendicabili dal cittadino s. sono i seguenti: indennità di comunicazione; fornitura di protesi acustica; fornitura del dispositivo telefonico per sordomuti; collocamento obbligatorio al lavoro; riconoscimento dello stato di handicap; possibilità di servirsi di tempi aggiuntivi ai concorsi pubblici, nonché della presenza di un interprete.