Che, chi è affetto da sordomutismo. •
Encicl. - Il diritto romano classico considerava i
s. incapaci. Il
diritto giustinianeo attenuò in parte questo rigore. Nel diritto
barbarico, i
s. erano equiparati alle donne, mentre il diritto feudale
non prevedeva per essi il privilegio dell'investitura. Si occupò della
condizione dei
s. anche il diritto canonico che, se escludeva i
s.
dall'ordinazione, lasciava insoluta la questione di una loro ammissione o meno
alla vita monastica, come pure al sacramento del matrimonio o alla
possibilità di fare da padrini. La prima definizione di
s. si deve
alla L. 26-5-1971, n. 381. L'elenco dei benefici rivendicabili dal cittadino
s. sono i seguenti: indennità di comunicazione; fornitura di
protesi acustica; fornitura del dispositivo telefonico per sordomuti;
collocamento obbligatorio al lavoro; riconoscimento dello stato di handicap;
possibilità di servirsi di tempi aggiuntivi ai concorsi pubblici,
nonché della presenza di un interprete.