Il dimorare per un certo periodo di tempo in un
determinato luogo, diverso dalla residenza abituale, a scopo di turismo, cura,
svago, istruzione:
il medico mi ha prescritto un lungo s. in montagna.
║ Luogo in cui si soggiorna:
questo paese è un s. fin troppo
tranquillo. ║ Per estens. - Dimora, residenza. ║ In un
appartamento, stanza di dimensioni relativamente ampie adibita alla lettura, ai
ricevimenti, o al pranzo. • Dir. -
Libertà di circolazione e
s.: quella garantita dall'art. 16 della Costituzione. Afferma che
“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. Inclusa
nella libertà di
s. è la libertà di fissare la
propria residenza o il proprio domicilio, con la possibilità di
esercitare la propria attività lavorativa. ║
Divieto e obbligo
di s.: misure di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza imposte dal
Tribunale nei casi di particolare pericolosità sociale. Più in
particolare, il provvedimento che dispone il divieto prescrive di non dimorare
in uno o più comuni, o in una o più province; per contro, il
provvedimento che dispone l'obbligo prescrive di non allontanarsi senza
autorizzazione dal territorio del comune di residenza o di dimora abituale (art.
3 L. 27-12-1956, n. 1.423, modificata poi dalla L. 3-8-1988, n. 327). La
determinazione dei limiti territoriali deve essere effettuata tenendo conto, nei
limiti del possibile, di alcuni fondamentali parametri, quali le esigenze di
alloggio, lavoro e assistenza. La pena prevista per l'inosservanza del divieto o
dell'obbligo di
s. consiste nella reclusione da uno a cinque anni. In
presenza di gravi motivi di salute, alle persone sottoposte all'obbligo di
s. è consentito recarsi in un luogo prestabilito, al fine di
essere sottoposte alle cure del caso, per un periodo non superiore a dieci
giorni; il mancato rispetto dei tempi e delle modalità del viaggio
comporta la pena della reclusione da due a cinque anni. ║
Permesso di
s.: provvedimento con cui si autorizza lo straniero extracomunitario,
regolarmente entrato in Italia, a soggiornare nel territorio dello Stato. La
richiesta va inoltrata al questore della provincia in cui lo straniero si trova
entro otto giorni dalla data di ingresso in Italia. Il permesso dura due anni,
ma può essere prorogato. Diverso il trattamento riservato agli stranieri
che entrano in Italia in qualità di turisti: la durata del permesso
è indicata dal visto d'ingresso; qualora tuttavia il visto non sia
prescritto, la durata del permesso non può essere superiore a tre mesi
dal varco della frontiera. Il fenomeno crescente dell'immigrazione clandestina
ha favorito l'approvazione della L. 29-2-1990, in accordo alla quale sono stati
regolarizzati gli stranieri presenti sul territorio nazionale anteriormente a
una determinata data (il 18-11-1995, secondo il D.L. 19-3-1996, n. 132). ║
Imposta di s.: quella che veniva applicata nelle stazioni di
s.,
cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o,
comunque, di interesse turistico; venne soppressa nel 1989.