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Soccorso.

Aiuto dato a chi è in difficoltà o in pericolo: prestare s. a qualcuno. ║ Con valore concreto, ciò che si dà o si riceve come aiuto: s. in medicinali. ║ S. alpino: complesso di operazioni volte a prestare aiuto ad alpinisti infortunati o in pericolo, effettuate da volontari opportunamente addestrati, appartenenti al Corpo nazionale s. alpino (organo del Club Alpino Italiano). ║ S. stradale: assistenza organizzata da enti pubblici o privati a favore degli automobilisti in difficoltà per incidenti o guasti. ║ Madonna o Vergine del s.: forma di culto mariano ispirata alla misericordia della Madonna. • Tecn. - Fune di s.: cavo presente in alcuni tipi di funivie per recuperare i passeggeri da cabine bloccate lungo la linea. • Dir. - S. marittimo e aeronautico: assistenza prestata a navi, in mare o in acque interne, in pericolo di perdersi, e ad aerei caduti o atterrati in regioni desertiche. L'istituto è tipico del diritto della navigazione ed è disciplinato negli artt. 489-500 e 981-992 Cod. Nav. nonché da specifiche convenzioni internazionali. Il s. a navi o aerei è obbligatorio, oltre che nel caso di urto, quando a bordo della nave o dell'aereo siano in pericolo persone, purché non sussista un grave rischio per i soccorritori. Il s. comporta l'obbligo di corrispondere al soccorritore il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e, dove abbia conseguito un risultato utile, un compenso variamente determinato, il quale viene corrisposto per un terzo all'armatore e per due terzi ai membri dell'equipaggio, in proporzione della retribuzione e dell'opera prestata da ciascuno. ║ Società di mutuo s.: associazione sorta con lo scopo sociale di fornire determinate prestazioni ai soci che si trovassero nelle condizioni di bisogno previste dallo statuto. Tali forme di mutualità ottennero personalità giuridica nel 1866, e furono soprattutto cooperative operaie costituite allo scopo di dare ai soci sussidi in caso di malattie. Oggi sono pressoché scomparse o hanno funzione integrativa rispetto a forme di previdenza e assistenza sociale pubbliche. ║ Omissione di s.: reato compiuto da chi ometta di prestare assistenza o di dare immediato avviso all'autorità nei casi in cui si trovi abbandonato o smarrito un minore di dieci anni o un'altra persona incapace per qualsiasi causa di provvedere a se stessa, o ci si imbatta in un corpo umano che sia o sembri inanimato, o in una persona ferita o comunque in pericolo. La pena comporta la reclusione fino a un anno o una multa fino a 2.500 euro, aumentata se dall'omissione di s. derivi una lesione personale e raddoppiata se ne derivi la morte (art. 593 Cod. Pen.). Anche il Codice Stradale prevede l'obbligo, per chi abbia causato un incidente, di prestare assistenza a coloro che ne siano rimasti offesi. La pena prevista in caso di violazione è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sanzione amministrativa di sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni (art. 189). • Med. - Pronto s.: reparto ospedaliero o locale appositamente attrezzato nei quali si prestano le prime cure a individui colpiti da un malore o feriti in un incidente, in attesa di terapie più mirate o del trasporto in strutture ospedaliere. ║ Primo s.: prestazione medica d'emergenza, praticata anche sul posto a vittime di incidenti, infortuni o malori, al fine di impedire un aggravamento delle condizioni o di mantenere in vita un infortunato grave in attesa del trasporto in ospedale.