Aiuto dato a chi è in difficoltà o in
pericolo:
prestare s.
a qualcuno. ║ Con valore concreto,
ciò che si dà o si riceve come aiuto:
s. in medicinali.
║
S. alpino: complesso di operazioni volte a prestare aiuto ad
alpinisti infortunati o in pericolo, effettuate da volontari opportunamente
addestrati, appartenenti al
Corpo nazionale s. alpino (organo del Club
Alpino Italiano). ║
S. stradale: assistenza organizzata da enti
pubblici o privati a favore degli automobilisti in difficoltà per
incidenti o guasti. ║
Madonna o
Vergine del s.: forma di
culto mariano ispirata alla misericordia della Madonna. • Tecn. -
Fune
di s.: cavo presente in alcuni tipi di funivie per recuperare i passeggeri
da cabine bloccate lungo la linea. • Dir. -
S. marittimo e
aeronautico: assistenza prestata a navi, in mare o in acque interne, in
pericolo di perdersi, e ad aerei caduti o atterrati in regioni desertiche.
L'istituto è tipico del diritto della navigazione ed è
disciplinato negli artt. 489-500 e 981-992 Cod. Nav. nonché da specifiche
convenzioni internazionali. Il
s. a navi o aerei è obbligatorio,
oltre che nel caso di urto, quando a bordo della nave o dell'aereo siano in
pericolo persone, purché non sussista un grave rischio per i
soccorritori. Il
s. comporta l'obbligo di corrispondere al soccorritore
il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e, dove abbia conseguito un
risultato utile, un compenso variamente determinato, il quale viene corrisposto
per un terzo all'armatore e per due terzi ai membri dell'equipaggio, in
proporzione della retribuzione e dell'opera prestata da ciascuno. ║
Società di mutuo s.: associazione sorta con lo scopo sociale di
fornire determinate prestazioni ai soci che si trovassero nelle condizioni di
bisogno previste dallo statuto. Tali forme di mutualità ottennero
personalità giuridica nel 1866, e furono soprattutto cooperative operaie
costituite allo scopo di dare ai soci sussidi in caso di malattie. Oggi sono
pressoché scomparse o hanno funzione integrativa rispetto a forme di
previdenza e assistenza sociale pubbliche. ║
Omissione di s.: reato
compiuto da chi ometta di prestare assistenza o di dare immediato avviso
all'autorità nei casi in cui si trovi abbandonato o smarrito un minore di
dieci anni o un'altra persona incapace per qualsiasi causa di provvedere a se
stessa, o ci si imbatta in un corpo umano che sia o sembri inanimato, o in una
persona ferita o comunque in pericolo. La pena comporta la reclusione fino a un anno
o una multa fino a 2.500 euro, aumentata se dall'omissione di
s.
derivi una lesione personale e raddoppiata se ne derivi la morte (art. 593 Cod.
Pen.). Anche il Codice Stradale prevede l'obbligo, per chi abbia causato un
incidente, di prestare assistenza a coloro che ne siano rimasti offesi. La pena
prevista in caso di violazione è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sanzione
amministrativa di sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi
e non superiore a 5 anni (art. 189). • Med. -
Pronto s.: reparto
ospedaliero o locale appositamente attrezzato nei quali si prestano le prime
cure a individui colpiti da un malore o feriti in un incidente, in attesa di
terapie più mirate o del trasporto in strutture ospedaliere. ║
Primo s.: prestazione medica d'emergenza, praticata anche sul posto a
vittime di incidenti, infortuni o malori, al fine di impedire un aggravamento
delle condizioni o di mantenere in vita un infortunato grave in attesa del
trasporto in ospedale.