Condizione o qualità di chi o di
ciò che è sicuro:
si avverte immediatamente la s. con cui
parla. ║ Certezza:
nessuno può avere la s. di ciò che
gli accadrà domani. ║ Fiducia:
avere s. nel futuro.
║ Fig. - Precauzione:
è solo una misura di s. ║
Per
maggior s.: per evitare che si verifichi qualcosa di spiacevole o dannoso.
║
Cassette di s.: V. CASSETTA.
║
Fiammifero di s.: quello che si accende solo se viene sfregato su
materiale apposito. ║
Fondo di s.: la prima stampa effettuata su
banconote, titoli azionari, ecc. su cui, in un secondo tempo, vengono impressi
tutti gli altri elementi. ║
Impianto di illuminazione di s.: quello
che subentra all'alimentazione della rete quando questa viene meno. ║
Interruttore o
relè di s.: negli impianti elettrici,
dispositivo deputato a bloccare il circuito di alimentazione allorché
l'intensità di corrente nel circuito o la corrente di guasto a terra
oltrepassano rispettivamente i valori di progetto e i valori fissati dalle
norme. ║
Lampada di s.: quella in uso nelle miniere allo scopo di
evitare lo scoppio del grisù. ║
Margine o
limite
di s.: quello oltre il quale potrebbero sussistere situazioni di pericolo
o danno. ║
Serratura di s.: quella provvista di un apposito
dispositivo atto a impedirne il funzionamento in mancanza della chiave
legittima. ║
Uscita di s.: nei locali pubblici, porta da utilizzare
esclusivamente in caso di pericolo, al fine di rendere più agevole e
veloce lo sfollamento. ║
Valvola di s.: quella mediante la quale si
impedisce lo scoppio di caldaie e simili. ║
Vetro di s.: tipo di
vetro infrangibile, ottenuto grazie a particolari tecniche di lavorazione.
║
S. contro gli incendi: l'insieme delle misure adottate o da
adottare al fine di prevenire il pericolo di incendi o limitarne le conseguenze.
║
S. pubblica: condizione di uno Stato entro il quale vengano fatti
rispettare i principi che lo reggono mediante un'azione di prevenzione e una di
repressione a opera di un'apposita
polizia di s. ║
Pubblica
s.: autorità preposta alla
s. pubblica il cui ordinamento
è disciplinato dalla L. 1-4-1981, n. 121. Autorità provinciali
sono il prefetto e il questore, mentre autorità locale, in ciascun
comune, è il funzionario preposto all'ufficio di pubblica
s. o, in
mancanza di questi, il sindaco o chi ne fa le veci. Il prefetto sovrintende alla
pubblica
s. ed esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle
leggi alla sua competenza. Il questore, alle dipendenze del prefetto, ha la
direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella
provincia. Quando le esigenze lo richiedono, il prefetto o il questore, con
l'assetto del prefetto, possono inviare funzionari di pubblica
s. nei
comuni, affinché assumano la direzione dei servizi di polizia; durante la
permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei sindaci
relativamente ai servizi di polizia. ║
S. alimentare: in politica
alimentare, la disponibilità di alimenti sufficiente a soddisfare i
bisogni di un'intera popolazione per un certo periodo di tempo; nella scienza
dell'alimentazione, il complesso delle misure e degli apparati di controllo
mediante i quali si intende garantire alla popolazione cibo
sicuro,
ovvero esente da rischi microbiologici, chimici, radioattivi. ║
S.
sociale: espressione usata per indicare un servizio pubblico per la
soddisfazione dei bisogni essenziali di tutti i membri di una comunità,
indifferentemente considerati. Consiste in un sistema assistenziale e di
protezione sociale organico destinato a proteggere tutti i cittadini contro ogni
evento che riduca le possibilità di lavoro e di guadagno
(invalidità, vecchiaia, disoccupazione) o lo stato di salute psico-fisica
(malattia, infortuni, maternità). In un sistema di
s. sociale la
protezione sanitaria è un preciso dovere dello Stato e il pensionamento
un diritto di tutti i cittadini; tutte le prestazioni, pertanto, non vengono
commisurate alle possibilità finanziarie, ma ai bisogni degli assistiti e
particolarmente sviluppati sono i settori della medicina preventiva e
riabilitativa. L'espressione
s. sociale comparve per la prima volta nel
1935, in una legge degli Stati Uniti, il Social Security Act, con cui venne
approvata l'assicurazione per la vecchiaia e contro la disoccupazione. Qualche
anno più tardi, la Nuova Zelanda istituì per legge un sistema di
assistenza economica e sanitaria per tutti i cittadini. In Gran Bretagna la
s. sociale rappresentò il nucleo del celebre rapporto Beveridge
(1942) cui si uniformò tutta la legislazione successiva. In Francia, a
partire dal 1946, vennero rese obbligatorie per tutta la popolazione alcune
fondamentali forme previdenziali e di assicurazione. In Italia il sistema di
s. sociale risulta tuttora piuttosto carente, essendo essenzialmente
basato su criteri assicurativi che danno diritto alle prestazioni solo a coloro
che sono in possesso di determinati requisiti. In campo internazionale la
s. sociale rappresenta l'oggetto di svariate convenzioni adottate
dall'Organizzazione internazionale del lavoro, concernenti, fra l'altro, i
rischi professionali e la tutela dei lavoratori. Anche in ambito comunitario
è forte l'impegno degli Stati alla reciproca collaborazione nel settore
della
s. sociale; lo testimoniano la Carta sociale europea (1961), gli
artt. 118 e 118A del Trattato CE, la Carta comunitaria dei diritti dei
lavoratori, nonché l'inserimento nel Trattato di Maastricht (1982) di un
protocollo interamente dedicato alla politica sociale. • Dir. -
Misura
di s.: provvedimento applicabile dall'autorità giudiziaria a soggetti
che abbiano commesso un reato o siano socialmente pericolosi. • Dir.
internaz. - Nel 1973 venne convocata a Helsinki la conferenza sulla
s. e
la cooperazione in Europa (CSCE); vi parteciparono 34 Paesi (32 europei
più Stati Uniti e Canada) i quali, al termine dei lavori, sottoscrissero
un documento articolato in quattro punti che prevedeva: 1) le questioni relative
alla s. in Europa; 2) la cooperazione nei campi economico, scientifico,
tecnologico e ambientale; 3) la cooperazione nel campo umanitario; 4) i seguiti
della conferenza. Il processo negoziale avviato a Helsinki proseguì negli
anni successivi con il vertice di Parigi del 1990 e l'approvazione della
Carta di Parigi per una nuova Europa, una discussione sui radicali
mutamenti intervenuti in Europa; di poco posteriore, inoltre, fu la
dichiarazione
Le sfide del cambiamento, a conclusione di una nuova
conferenza a Helsinki. Fu con il vertice di Budapest del 1994 che la CSCE (ormai
costituita da 53 membri per l'adesione di gran parte degli Stati dell'ex Unione
Sovietica e della Jugoslavia) venne trasformata in Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Ne risultò
un'organizzazione internazionale priva di un trattato istitutivo e fondata,
piuttosto, sull'attuazione delle dichiarazioni finali delle conferenze che si
sono via via susseguite nel tempo. Inizialmente dedita alla distensione dei
rapporti tra Est e Ovest, nel corso dei decenni l'OSCE ha adeguato il proprio
ruolo ai mutamenti intercorsi in campo internazionale, trovandosi nel corso
degli anni Novanta a dover gestire un processo di dinamismo e mutamento, anche
territoriale. ║
S. collettiva: quella che un gruppo di Stati
intende realizzare al proprio interno attraverso la regolamentazione di alcuni
aspetti della sovranità, tra cui l'utilizzo della forza armata. •
Costr. -
Margine di s.: quello esistente fra l'entità delle forze
che agiscono sulle costruzioni in condizioni normali e l'entità delle
forze che ne determinerebbero la rottura. Molteplici fattori, tra cui la natura
dei materiali, impongono che tale margine debba essere sempre piuttosto elevato.
║
Coefficiente di s.: il rapporto fra il carico di rottura e il
carico massimo ammissibile, o
carico di s.; deve essere noto già
in fase di progetto e varia in relazione all'applicazione specifica. •
Ind. -
S. industriale: la condizione di un sistema produttivo privo di
pericoli per coloro che lavorano al suo interno; più specificamente, il
complesso delle misure adottate o da adottare al fine di evitare condizioni di
rischio o incidenti. • Trasp. -
Distanza di s.: nel codice della
strada, quella che ogni veicolo deve mantenere rispetto a quello che lo precede,
in modo tale da avere spazio sufficiente per arrestarsi tempestivamente evitando
collisioni. • Ferr. -
Impianto di s.: complesso di apparecchiature
e segnali atti a garantire la marcia dei treni. • Mar. -
Certificato di
s.: documento rilasciato dalle capitanerie di porto alle navi che dimostrano
di osservare le prescrizioni nazionali e internazionali di
s. della
navigazione; deve esserne in possesso ogni nave deputata al trasporto dei
passeggeri. • Mil. -
Congegno di s.: quello che non consente il
funzionamento prematuro o intempestivo di armi, di spolette o di esplosivi in
genere. ║
Esplosivi di s.: quelli costituiti da due sostanze che,
essendo mescolate al momento dell'impiego, risultano del tutto innocue
separatamente considerate. ║
Distanza di s.: quella che separa il
punto d'arrivo dei proiettili d'artiglieria dalle truppe amiche. • Sport -
Manovra di s.: nell'alpinismo, quella effettuata in un terrazzino di
sosta da un componente della cordata mentre il compagno procede, al fine di
assicurarlo per minimizzare le conseguenze derivanti da un'eventuale caduta. Si
fa
s. avvalendosi di ancoraggi naturali (spuntoni di roccia) o
artificiali (chiodi) nei quali si fa passare la corda di cordata per mezzo di
moschettoni o fettucce.