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Sicurezza.

Condizione o qualità di chi o di ciò che è sicuro: si avverte immediatamente la s. con cui parla. ║ Certezza: nessuno può avere la s. di ciò che gli accadrà domani. ║ Fiducia: avere s. nel futuro. ║ Fig. - Precauzione: è solo una misura di s.Per maggior s.: per evitare che si verifichi qualcosa di spiacevole o dannoso. ║ Cassette di s.: V. CASSETTA. ║ Fiammifero di s.: quello che si accende solo se viene sfregato su materiale apposito. ║ Fondo di s.: la prima stampa effettuata su banconote, titoli azionari, ecc. su cui, in un secondo tempo, vengono impressi tutti gli altri elementi. ║ Impianto di illuminazione di s.: quello che subentra all'alimentazione della rete quando questa viene meno. ║ Interruttore o relè di s.: negli impianti elettrici, dispositivo deputato a bloccare il circuito di alimentazione allorché l'intensità di corrente nel circuito o la corrente di guasto a terra oltrepassano rispettivamente i valori di progetto e i valori fissati dalle norme. ║ Lampada di s.: quella in uso nelle miniere allo scopo di evitare lo scoppio del grisù. ║ Margine o limite di s.: quello oltre il quale potrebbero sussistere situazioni di pericolo o danno. ║ Serratura di s.: quella provvista di un apposito dispositivo atto a impedirne il funzionamento in mancanza della chiave legittima. ║ Uscita di s.: nei locali pubblici, porta da utilizzare esclusivamente in caso di pericolo, al fine di rendere più agevole e veloce lo sfollamento. ║ Valvola di s.: quella mediante la quale si impedisce lo scoppio di caldaie e simili. ║ Vetro di s.: tipo di vetro infrangibile, ottenuto grazie a particolari tecniche di lavorazione. ║ S. contro gli incendi: l'insieme delle misure adottate o da adottare al fine di prevenire il pericolo di incendi o limitarne le conseguenze. ║ S. pubblica: condizione di uno Stato entro il quale vengano fatti rispettare i principi che lo reggono mediante un'azione di prevenzione e una di repressione a opera di un'apposita polizia di s.Pubblica s.: autorità preposta alla s. pubblica il cui ordinamento è disciplinato dalla L. 1-4-1981, n. 121. Autorità provinciali sono il prefetto e il questore, mentre autorità locale, in ciascun comune, è il funzionario preposto all'ufficio di pubblica s. o, in mancanza di questi, il sindaco o chi ne fa le veci. Il prefetto sovrintende alla pubblica s. ed esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza. Il questore, alle dipendenze del prefetto, ha la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Quando le esigenze lo richiedono, il prefetto o il questore, con l'assetto del prefetto, possono inviare funzionari di pubblica s. nei comuni, affinché assumano la direzione dei servizi di polizia; durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei sindaci relativamente ai servizi di polizia. ║ S. alimentare: in politica alimentare, la disponibilità di alimenti sufficiente a soddisfare i bisogni di un'intera popolazione per un certo periodo di tempo; nella scienza dell'alimentazione, il complesso delle misure e degli apparati di controllo mediante i quali si intende garantire alla popolazione cibo sicuro, ovvero esente da rischi microbiologici, chimici, radioattivi. ║ S. sociale: espressione usata per indicare un servizio pubblico per la soddisfazione dei bisogni essenziali di tutti i membri di una comunità, indifferentemente considerati. Consiste in un sistema assistenziale e di protezione sociale organico destinato a proteggere tutti i cittadini contro ogni evento che riduca le possibilità di lavoro e di guadagno (invalidità, vecchiaia, disoccupazione) o lo stato di salute psico-fisica (malattia, infortuni, maternità). In un sistema di s. sociale la protezione sanitaria è un preciso dovere dello Stato e il pensionamento un diritto di tutti i cittadini; tutte le prestazioni, pertanto, non vengono commisurate alle possibilità finanziarie, ma ai bisogni degli assistiti e particolarmente sviluppati sono i settori della medicina preventiva e riabilitativa. L'espressione s. sociale comparve per la prima volta nel 1935, in una legge degli Stati Uniti, il Social Security Act, con cui venne approvata l'assicurazione per la vecchiaia e contro la disoccupazione. Qualche anno più tardi, la Nuova Zelanda istituì per legge un sistema di assistenza economica e sanitaria per tutti i cittadini. In Gran Bretagna la s. sociale rappresentò il nucleo del celebre rapporto Beveridge (1942) cui si uniformò tutta la legislazione successiva. In Francia, a partire dal 1946, vennero rese obbligatorie per tutta la popolazione alcune fondamentali forme previdenziali e di assicurazione. In Italia il sistema di s. sociale risulta tuttora piuttosto carente, essendo essenzialmente basato su criteri assicurativi che danno diritto alle prestazioni solo a coloro che sono in possesso di determinati requisiti. In campo internazionale la s. sociale rappresenta l'oggetto di svariate convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, concernenti, fra l'altro, i rischi professionali e la tutela dei lavoratori. Anche in ambito comunitario è forte l'impegno degli Stati alla reciproca collaborazione nel settore della s. sociale; lo testimoniano la Carta sociale europea (1961), gli artt. 118 e 118A del Trattato CE, la Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori, nonché l'inserimento nel Trattato di Maastricht (1982) di un protocollo interamente dedicato alla politica sociale. • Dir. - Misura di s.: provvedimento applicabile dall'autorità giudiziaria a soggetti che abbiano commesso un reato o siano socialmente pericolosi. • Dir. internaz. - Nel 1973 venne convocata a Helsinki la conferenza sulla s. e la cooperazione in Europa (CSCE); vi parteciparono 34 Paesi (32 europei più Stati Uniti e Canada) i quali, al termine dei lavori, sottoscrissero un documento articolato in quattro punti che prevedeva: 1) le questioni relative alla s. in Europa; 2) la cooperazione nei campi economico, scientifico, tecnologico e ambientale; 3) la cooperazione nel campo umanitario; 4) i seguiti della conferenza. Il processo negoziale avviato a Helsinki proseguì negli anni successivi con il vertice di Parigi del 1990 e l'approvazione della Carta di Parigi per una nuova Europa, una discussione sui radicali mutamenti intervenuti in Europa; di poco posteriore, inoltre, fu la dichiarazione Le sfide del cambiamento, a conclusione di una nuova conferenza a Helsinki. Fu con il vertice di Budapest del 1994 che la CSCE (ormai costituita da 53 membri per l'adesione di gran parte degli Stati dell'ex Unione Sovietica e della Jugoslavia) venne trasformata in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Ne risultò un'organizzazione internazionale priva di un trattato istitutivo e fondata, piuttosto, sull'attuazione delle dichiarazioni finali delle conferenze che si sono via via susseguite nel tempo. Inizialmente dedita alla distensione dei rapporti tra Est e Ovest, nel corso dei decenni l'OSCE ha adeguato il proprio ruolo ai mutamenti intercorsi in campo internazionale, trovandosi nel corso degli anni Novanta a dover gestire un processo di dinamismo e mutamento, anche territoriale. ║ S. collettiva: quella che un gruppo di Stati intende realizzare al proprio interno attraverso la regolamentazione di alcuni aspetti della sovranità, tra cui l'utilizzo della forza armata. • Costr. - Margine di s.: quello esistente fra l'entità delle forze che agiscono sulle costruzioni in condizioni normali e l'entità delle forze che ne determinerebbero la rottura. Molteplici fattori, tra cui la natura dei materiali, impongono che tale margine debba essere sempre piuttosto elevato. ║ Coefficiente di s.: il rapporto fra il carico di rottura e il carico massimo ammissibile, o carico di s.; deve essere noto già in fase di progetto e varia in relazione all'applicazione specifica. • Ind. - S. industriale: la condizione di un sistema produttivo privo di pericoli per coloro che lavorano al suo interno; più specificamente, il complesso delle misure adottate o da adottare al fine di evitare condizioni di rischio o incidenti. • Trasp. - Distanza di s.: nel codice della strada, quella che ogni veicolo deve mantenere rispetto a quello che lo precede, in modo tale da avere spazio sufficiente per arrestarsi tempestivamente evitando collisioni. • Ferr. - Impianto di s.: complesso di apparecchiature e segnali atti a garantire la marcia dei treni. • Mar. - Certificato di s.: documento rilasciato dalle capitanerie di porto alle navi che dimostrano di osservare le prescrizioni nazionali e internazionali di s. della navigazione; deve esserne in possesso ogni nave deputata al trasporto dei passeggeri. • Mil. - Congegno di s.: quello che non consente il funzionamento prematuro o intempestivo di armi, di spolette o di esplosivi in genere. ║ Esplosivi di s.: quelli costituiti da due sostanze che, essendo mescolate al momento dell'impiego, risultano del tutto innocue separatamente considerate. ║ Distanza di s.: quella che separa il punto d'arrivo dei proiettili d'artiglieria dalle truppe amiche. • Sport - Manovra di s.: nell'alpinismo, quella effettuata in un terrazzino di sosta da un componente della cordata mentre il compagno procede, al fine di assicurarlo per minimizzare le conseguenze derivanti da un'eventuale caduta. Si fa s. avvalendosi di ancoraggi naturali (spuntoni di roccia) o artificiali (chiodi) nei quali si fa passare la corda di cordata per mezzo di moschettoni o fettucce.