Ciò che è nascosto, o viene nascosto, e
non è rivelato se non a pochi. ║
Uomo senza s.: uomo leale,
franco, aperto. ║ Notizia riservata che si apprende da altri e sulla quale
si tende a mantenere il silenzio. ║
S. di Pulcinella: notizia o
fatto conosciuto da tutti anche se dovrebbe avere carattere di segretezza.
║ Mezzo, conosciuto da pochi, impiegato per raggiungere un determinato
scopo:
non rivelare il s. del proprio successo. ║ Congegno
meccanico di difficile utilizzo impiegato per serrature e simili. ║
Segretezza, condizione di ciò che si verifica o si compie celatamente.
║
In s.: di nascosto, celatamente
. ║
In s.: in
modo riservato, con l'impegno a non rivelare l'oggetto in questione:
confidare in s. ║
Nel s. di: riferito a luogo appartato,
sconosciuto ai più, oppure riferito alla parte intima dello spirito,
dell'anima. • Rel. -
S. sacramentale: obbligo del confessore di
astenersi dal rivelare ciò che gli è stato confidato in sede di
confessione. L'obbligo è esteso anche a coloro che, in qualsiasi modo,
fossero venuti a conoscenza dello stesso
s. ed è regolato anche
dalle maggiori legislazioni civili. • Dir. pen. -
S. di Stato:
secondo l'articolo 12 della L. 24-10-1977, n. 801, sono considerati
s. di
Stato tutti gli atti, i documenti, le attività e le notizie la cui
diffusione può procurare un danno allo Stato democratico anche in
rapporto alle relazioni che questo ha con gli altri Paesi. In questo senso,
secondo il nuovo Codice Penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli
incaricati di pubblico servizio sono tenuti ad astenersi dal deporre su fatti
coperti dal
s. di Stato. ║
S. d'ufficio: l'insieme di fatti
o notizie conosciute da pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di
un pubblico servizio nello svolgimento del proprio lavoro e che per loro natura
devono rimanere segreti. Il nuovo Codice di Procedura Penale, con gli artt. 200
e 326, vieta la loro divulgazione e punisce chi ne abbia fatto parola. ║
S. professionale:
s. che riguarda ogni fatto che deve rimanere
nascosto a qualsiasi persona che non sia il legittimo depositario, per
disposizione di legge o per decisione di una volontà autorizzata dalla
legge. Secondo l'art. 200 del nuovo Codice di Procedura Penale non è
possibile obbligare a deporre su ciò cui siano venuti a conoscenza
durante il proprio lavoro o lo svolgimento delle proprie funzioni i seguenti
soggetti: ministri di confessione religiosa; avvocati, procuratori legali,
notai, consulenti tecnici; medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche, operatori
sanitari in genere; altri professionisti assimilabili ai precedenti. Una
disciplina analoga regola i rapporti con i giornalisti, legati al cosiddetto
s. giornalistico. ║
S. bancario: obbligo di riserbo
spettante al banchiere e ai dipendenti di una banca in relazione ai dati, alle
notizie, alle informazioni relative alla clientela appresi durante lo
svolgimento della propria attività. In questo senso ulteriore garanzia di
segretezza è assicurata dall'applicazione della L. 675/96 sulla tutela
dei dati personali. ║
Inviolabilità dei s.: basandosi
sull'art. 15 della Costituzione furono formulate norme varie di carattere penale
aventi come primo scopo quello di garantire la libertà e la segretezza
della corrispondenza e di altre forme di comunicazione, dove per corrispondenza
si intende sia quella epistolare, sia quelle telegrafica e telefonica. •
Mus. - Nome, derivato dallo spagnolo
secreto, dato talvolta al somiere
(V.) dell'organo.