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Segreto.

Ciò che è nascosto, o viene nascosto, e non è rivelato se non a pochi. ║ Uomo senza s.: uomo leale, franco, aperto. ║ Notizia riservata che si apprende da altri e sulla quale si tende a mantenere il silenzio. ║ S. di Pulcinella: notizia o fatto conosciuto da tutti anche se dovrebbe avere carattere di segretezza. ║ Mezzo, conosciuto da pochi, impiegato per raggiungere un determinato scopo: non rivelare il s. del proprio successo. ║ Congegno meccanico di difficile utilizzo impiegato per serrature e simili. ║ Segretezza, condizione di ciò che si verifica o si compie celatamente. ║ In s.: di nascosto, celatamente.In s.: in modo riservato, con l'impegno a non rivelare l'oggetto in questione: confidare in s.Nel s. di: riferito a luogo appartato, sconosciuto ai più, oppure riferito alla parte intima dello spirito, dell'anima. • Rel. - S. sacramentale: obbligo del confessore di astenersi dal rivelare ciò che gli è stato confidato in sede di confessione. L'obbligo è esteso anche a coloro che, in qualsiasi modo, fossero venuti a conoscenza dello stesso s. ed è regolato anche dalle maggiori legislazioni civili. • Dir. pen. - S. di Stato: secondo l'articolo 12 della L. 24-10-1977, n. 801, sono considerati s. di Stato tutti gli atti, i documenti, le attività e le notizie la cui diffusione può procurare un danno allo Stato democratico anche in rapporto alle relazioni che questo ha con gli altri Paesi. In questo senso, secondo il nuovo Codice Penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti ad astenersi dal deporre su fatti coperti dal s. di Stato. ║ S. d'ufficio: l'insieme di fatti o notizie conosciute da pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio nello svolgimento del proprio lavoro e che per loro natura devono rimanere segreti. Il nuovo Codice di Procedura Penale, con gli artt. 200 e 326, vieta la loro divulgazione e punisce chi ne abbia fatto parola. ║ S. professionale: s. che riguarda ogni fatto che deve rimanere nascosto a qualsiasi persona che non sia il legittimo depositario, per disposizione di legge o per decisione di una volontà autorizzata dalla legge. Secondo l'art. 200 del nuovo Codice di Procedura Penale non è possibile obbligare a deporre su ciò cui siano venuti a conoscenza durante il proprio lavoro o lo svolgimento delle proprie funzioni i seguenti soggetti: ministri di confessione religiosa; avvocati, procuratori legali, notai, consulenti tecnici; medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche, operatori sanitari in genere; altri professionisti assimilabili ai precedenti. Una disciplina analoga regola i rapporti con i giornalisti, legati al cosiddetto s. giornalistico. ║ S. bancario: obbligo di riserbo spettante al banchiere e ai dipendenti di una banca in relazione ai dati, alle notizie, alle informazioni relative alla clientela appresi durante lo svolgimento della propria attività. In questo senso ulteriore garanzia di segretezza è assicurata dall'applicazione della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali. ║ Inviolabilità dei s.: basandosi sull'art. 15 della Costituzione furono formulate norme varie di carattere penale aventi come primo scopo quello di garantire la libertà e la segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione, dove per corrispondenza si intende sia quella epistolare, sia quelle telegrafica e telefonica. • Mus. - Nome, derivato dallo spagnolo secreto, dato talvolta al somiere (V.) dell'organo.