Atto, effetto dello sbandarsi. ║ Fig. -
Dispersione dei membri di un gruppo sociale, o familiare:
lo s. del
dopoguerra. • Dir. pen. -
Reato di s.: reato previsto dal
Codice Penale Militare per il militare che si sottragga al combattimento,
ubriacandosi, mutilandosi, provocandosi infermità di vario genere o con
ogni altro metodo fraudolento; che perda volontariamente o danneggi armi e
munizioni; che si rifiuti di marciare contro il nemico o di espletare
qualsivoglia servizio di guerra; che si arrenda al nemico prima che tutti i
mezzi di resistenza si siano esauriti. Purché effettuato durante un
combattimento, lo
s. viene punito con la morte mediante fucilazione al
petto oppure con la reclusione militare per un periodo non inferiore a dieci
anni; coloro che hanno partecipato al fatto per colpa d'altri vengono rimossi
dalla posizione fino a quel momento ricoperta. L'art. 114 Cod. Pen. Mil. punisce
altresì con la reclusione non inferiore a cinque anni anche chi non si
adoperi con ogni mezzo in suo potere per impedire il reato di
s.