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Sbandamento.

Atto, effetto dello sbandarsi. ║ Fig. - Dispersione dei membri di un gruppo sociale, o familiare: lo s. del dopoguerra. • Dir. pen. - Reato di s.: reato previsto dal Codice Penale Militare per il militare che si sottragga al combattimento, ubriacandosi, mutilandosi, provocandosi infermità di vario genere o con ogni altro metodo fraudolento; che perda volontariamente o danneggi armi e munizioni; che si rifiuti di marciare contro il nemico o di espletare qualsivoglia servizio di guerra; che si arrenda al nemico prima che tutti i mezzi di resistenza si siano esauriti. Purché effettuato durante un combattimento, lo s. viene punito con la morte mediante fucilazione al petto oppure con la reclusione militare per un periodo non inferiore a dieci anni; coloro che hanno partecipato al fatto per colpa d'altri vengono rimossi dalla posizione fino a quel momento ricoperta. L'art. 114 Cod. Pen. Mil. punisce altresì con la reclusione non inferiore a cinque anni anche chi non si adoperi con ogni mezzo in suo potere per impedire il reato di s.