Permesso scritto rilasciato dall'autorità
(generalmente militare) competente, che autorizza a entrare e circolare in zone
operative e militarizzate o in territori occupati; può essere permanente
oppure temporaneo. • Dir. - Nome di origine medioevale (spesso riferito,
tuttavia, a istituti precedenti) con cui si intende la garanzia concessa da un
sovrano, o da chiunque rappresenti la pubblica autorità su un territorio,
di poter entrare, uscire, transitare o soggiornare entro i confini di un
determinato Stato. Come tale, il
s. poteva essere emanato dall'Impero,
dalla Chiesa, dal Governo di uno Stato, dai Comuni, dalle Signorie e perfino dai
privati, benché il potere statale fosse generalmente avverso al
s.
privato. La forma originaria di tale istituto si concretizzava
nell'accompagnamento materiale dell'individuo, per lo più straniero,
attraverso un territorio considerato pericoloso mediante una scorta oppure, nel
caso di funzionari o di rappresentanti di Governi amici, mediante una
commendatizia. Molto diffusa nell'Alto Medioevo, questa forma di
s. era
in uso anche nell'antichità, ad esempio nell'Egitto greco-romano;
possibili analogie, inoltre, sono state riscontrate da vari studiosi con
l'
amān arabo, che consentiva all'infedele l'accesso e il soggiorno
in territorio islamico. Successivamente, all'accompagnamento materiale si
è sostituito il documento scritto, a conferma della protezione del
sovrano o signore del territorio interessato. ║
S. giudiziario:
istituto non più vigente e precedentemente disciplinato dal Codice di
Procedura Penale del 1913 sotto il capitolo dei testimoni. Prescriveva di
sospendere, per quanto temporaneamente e limitatamente a una parte circoscritta
del territorio di uno Stato, ogni mandato di cattura o di arresto nei confronti
di un determinato individuo, per favorire la deposizione di quest'ultimo nel
corso di un procedimento giudiziario. • Mar. - Documento in uso in tempo
di guerra o in particolari condizione politiche, che viene rilasciato dalle
competenti autorità politiche e militari. Permette a una nave mercantile
di aggirare una linea di blocco o di raggiungere un determinato porto altrimenti
vietato.