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Salvacondotto.

Permesso scritto rilasciato dall'autorità (generalmente militare) competente, che autorizza a entrare e circolare in zone operative e militarizzate o in territori occupati; può essere permanente oppure temporaneo. • Dir. - Nome di origine medioevale (spesso riferito, tuttavia, a istituti precedenti) con cui si intende la garanzia concessa da un sovrano, o da chiunque rappresenti la pubblica autorità su un territorio, di poter entrare, uscire, transitare o soggiornare entro i confini di un determinato Stato. Come tale, il s. poteva essere emanato dall'Impero, dalla Chiesa, dal Governo di uno Stato, dai Comuni, dalle Signorie e perfino dai privati, benché il potere statale fosse generalmente avverso al s. privato. La forma originaria di tale istituto si concretizzava nell'accompagnamento materiale dell'individuo, per lo più straniero, attraverso un territorio considerato pericoloso mediante una scorta oppure, nel caso di funzionari o di rappresentanti di Governi amici, mediante una commendatizia. Molto diffusa nell'Alto Medioevo, questa forma di s. era in uso anche nell'antichità, ad esempio nell'Egitto greco-romano; possibili analogie, inoltre, sono state riscontrate da vari studiosi con l'amān arabo, che consentiva all'infedele l'accesso e il soggiorno in territorio islamico. Successivamente, all'accompagnamento materiale si è sostituito il documento scritto, a conferma della protezione del sovrano o signore del territorio interessato. ║ S. giudiziario: istituto non più vigente e precedentemente disciplinato dal Codice di Procedura Penale del 1913 sotto il capitolo dei testimoni. Prescriveva di sospendere, per quanto temporaneamente e limitatamente a una parte circoscritta del territorio di uno Stato, ogni mandato di cattura o di arresto nei confronti di un determinato individuo, per favorire la deposizione di quest'ultimo nel corso di un procedimento giudiziario. • Mar. - Documento in uso in tempo di guerra o in particolari condizione politiche, che viene rilasciato dalle competenti autorità politiche e militari. Permette a una nave mercantile di aggirare una linea di blocco o di raggiungere un determinato porto altrimenti vietato.