Acronimo di
Società di Intermediazione
Mobiliare. Istituite con la L. 2-1-1991, n. 1, in vigore dal 1° gennaio
1993, le
SIM svolgono attività di intermediazione di valori
mobiliari all'interno dei mercati regolamentati. La necessità di far
ricorso a un soggetto particolare e ben definito sorse a fronte di una
situazione caotica nella quale agivano molti e vari operatori di
intermediazione. Le
SIM si occupano prevalentemente di negoziazioni per
conto proprio e per conto terzi per i valori mobiliari diversi dai titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato
ristretto; collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, vale a dire assunzione di garanzia
nei confronti dell'emittente; gestione di patrimoni mobiliari; raccolta di
ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; consulenza in materia di
valori mobiliari; sollecitazione di pubblico risparmio effettuata tramite
attività promozionali varie. La legge stabilisce anche una serie di
regole di condotta inerenti al comportamento degli intermediari: per garantire
la loro solvibilità, viene dato mandato alla Banca d'Italia di stabilire
coefficienti minimi relativi al loro patrimonio e alla loro liquidità,
nonché alla concentrazione dei rischi singolarmente accettati. Le
SIM vengono iscritte in un albo istituito presso la CONSOB, la quale si
occupa della vigilanza sulle stesse per quanto riguarda gli obblighi di
informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori
mobiliari; alla Banca d'Italia è demandato il compito di effettuare
controlli di stabilità patrimoniale.