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SIM.

Acronimo di Società di Intermediazione Mobiliare. Istituite con la L. 2-1-1991, n. 1, in vigore dal 1° gennaio 1993, le SIM svolgono attività di intermediazione di valori mobiliari all'interno dei mercati regolamentati. La necessità di far ricorso a un soggetto particolare e ben definito sorse a fronte di una situazione caotica nella quale agivano molti e vari operatori di intermediazione. Le SIM si occupano prevalentemente di negoziazioni per conto proprio e per conto terzi per i valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto; collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, vale a dire assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di patrimoni mobiliari; raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; consulenza in materia di valori mobiliari; sollecitazione di pubblico risparmio effettuata tramite attività promozionali varie. La legge stabilisce anche una serie di regole di condotta inerenti al comportamento degli intermediari: per garantire la loro solvibilità, viene dato mandato alla Banca d'Italia di stabilire coefficienti minimi relativi al loro patrimonio e alla loro liquidità, nonché alla concentrazione dei rischi singolarmente accettati. Le SIM vengono iscritte in un albo istituito presso la CONSOB, la quale si occupa della vigilanza sulle stesse per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari; alla Banca d'Italia è demandato il compito di effettuare controlli di stabilità patrimoniale.