Forma abbreviata per
Tribunale della R. Romana,
fino al 1984
Tribunale della Sacra Romana R. Tribunale ordinario
della Santa Sede, composto di prelati di nomina pontificia detti uditori e
presieduto da un decano,
primus inter pares. Giudica a sezioni distinte
per turni formati di tre uditori e a sezioni riunite. All'esercizio
professionale presso la
R. sono abilitati soltanto gli avvocati che
abbiano frequentato un corso triennale presso il tribunale stesso e vengano
giudicati idonei. La competenza territoriale della
R. è
universale; il suo giudizio riguarda le cause ecclesiastiche, contenziose e
criminali, ad esclusione di quelle riservate al pontefice o alle Sacre
Congregazioni. La
R. è il tribunale che esamina in seconda istanza
le cause il cui appello le è deferito dalle leggi canoniche e in terza
istanza prende in considerazione, in qualità di tribunale della sede
apostolica, le cause già giudicate da tutti gli altri tribunali. •
Encicl. - Di oscura etimologia, alcune fonti fanno derivare il nome
R.
dalla consuetudine di trattare le cause a turno da parte degli uditori; altre
fonti fanno risalire il termine alla denominazione di un sostegno girevole sul
quale venivano collocati i codici. Le origini di tale istituzione sono
antichissime. Disciplinata per la prima volta nel 1331, la sua competenza venne
definita da Benedetto XIV nella costituzione
Iustitiae et pacis del 1746.
Ridotte le sue funzioni dopo il 1870, la
R. ebbe un nuovo ordinamento con
la costituzione
Sapienti consilio (1908). Aggiornata dal documento
Nuova Sacrae Romanae Rotae tribunalis (1934), registrò un
ampliamento di organico grazie alla costituzione apostolica
Regimini
ecclesiae universae (1967). L'applicazione di successive norme, tra cui si
ricordano quelle subentrate nel 1994, ne hanno ulteriormente definito ruoli e
ambiti d'intervento.