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Rota.

Forma abbreviata per Tribunale della R. Romana, fino al 1984 Tribunale della Sacra Romana R. Tribunale ordinario della Santa Sede, composto di prelati di nomina pontificia detti uditori e presieduto da un decano, primus inter pares. Giudica a sezioni distinte per turni formati di tre uditori e a sezioni riunite. All'esercizio professionale presso la R. sono abilitati soltanto gli avvocati che abbiano frequentato un corso triennale presso il tribunale stesso e vengano giudicati idonei. La competenza territoriale della R. è universale; il suo giudizio riguarda le cause ecclesiastiche, contenziose e criminali, ad esclusione di quelle riservate al pontefice o alle Sacre Congregazioni. La R. è il tribunale che esamina in seconda istanza le cause il cui appello le è deferito dalle leggi canoniche e in terza istanza prende in considerazione, in qualità di tribunale della sede apostolica, le cause già giudicate da tutti gli altri tribunali. • Encicl. - Di oscura etimologia, alcune fonti fanno derivare il nome R. dalla consuetudine di trattare le cause a turno da parte degli uditori; altre fonti fanno risalire il termine alla denominazione di un sostegno girevole sul quale venivano collocati i codici. Le origini di tale istituzione sono antichissime. Disciplinata per la prima volta nel 1331, la sua competenza venne definita da Benedetto XIV nella costituzione Iustitiae et pacis del 1746. Ridotte le sue funzioni dopo il 1870, la R. ebbe un nuovo ordinamento con la costituzione Sapienti consilio (1908). Aggiornata dal documento Nuova Sacrae Romanae Rotae tribunalis (1934), registrò un ampliamento di organico grazie alla costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae (1967). L'applicazione di successive norme, tra cui si ricordano quelle subentrate nel 1994, ne hanno ulteriormente definito ruoli e ambiti d'intervento.