eXTReMe Tracker
Tweet

Riunione.

Il radunarsi di più persone in un medesimo luogo. • Dir. - L'art. 17 della Costituzione sancisce il diritto alla libertà di r. a condizione che le r. siano pacifiche e prive d'armi. Qualora una r. si svolga in luogo pubblico, è necessario che i promotori ne diano avviso almeno tre giorni prima al questore, il quale per ragioni di ordine pubblico può vietarla o spostarla di luogo o differirla nel tempo. Qualora nel corso di queste r. venisse posto in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o qualora venissero commessi delitti, gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno facoltà di scioglimento della r. • Dir. process. - R. dei procedimenti: nel processo civile, provvedimento adottato dal giudice nel caso siano pendenti davanti a lui procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse. Nel caso questi procedimenti siano pendenti davanti a giudici diversi, il presidente del Tribunale ne può disporre con decreto la r. solo se si tratta della stessa causa. ║ Nel processo penale, la r. dei procedimenti è stabilita per procedimenti pendenti nel medesimo stato e grado e tra loro connessi a condizione che ciò non ne infici una rapida definizione. A seconda che siano pendenti presso il medesimo giudice o presso il medesimo ufficio giudiziario, è disposta dal giudice oppure da un dirigente dell'ufficio. La separazione dei processi può essere disposta dal giudice, previo accordo tra le parti, per agevolare la speditezza del procedimento.