Il radunarsi di più persone in un medesimo luogo
. • Dir. -
L'art. 17 della Costituzione sancisce il diritto alla libertà di
r. a condizione che le
r. siano pacifiche e prive d'armi. Qualora
una
r. si svolga in luogo pubblico, è necessario che i promotori
ne diano avviso almeno tre giorni prima al questore, il quale per ragioni di
ordine pubblico può vietarla o spostarla di luogo o differirla nel tempo.
Qualora nel corso di queste
r. venisse posto in pericolo l'ordine
pubblico o la sicurezza dei cittadini o qualora venissero commessi delitti, gli
ufficiali di pubblica sicurezza hanno facoltà di scioglimento della
r. • Dir. process. -
R. dei procedimenti: nel processo
civile, provvedimento adottato dal giudice nel caso siano pendenti davanti a lui
procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse. Nel caso questi
procedimenti siano pendenti davanti a giudici diversi, il presidente del
Tribunale ne può disporre con decreto la
r. solo se si tratta
della stessa causa. ║ Nel processo penale, la
r. dei procedimenti
è stabilita per procedimenti pendenti nel medesimo stato e grado e tra
loro connessi a condizione che ciò non ne infici una rapida definizione.
A seconda che siano pendenti presso il medesimo giudice o presso il medesimo
ufficio giudiziario, è disposta dal giudice oppure da un dirigente
dell'ufficio. La separazione dei processi può essere disposta dal
giudice, previo accordo tra le parti, per agevolare la speditezza del
procedimento.