eXTReMe Tracker
Tweet

Ricusazione.

Atto, effetto del non accettare. • Dir. process. civ. - Istituto processuale, regolato dagli artt. 52-54 Cod. Proc. Civ., per cui una delle parti, in presenza di determinate situazioni, può chiedere che il processo venga destinato ad altro giudice. Il giudice può essere ricusato nei seguenti casi (artt. 36-37 Cod. Proc. Pen.): 1) se ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di qualche difensore; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuni dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, o ne è venuto a conoscenza come arbitro o magistrato in altro grado del processo, o vi ha assistito come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione (non importa se riconosciuta), di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa; 6) se, prima della sentenza, ha palesato la propria convinzione riguardo a fatti oggetto dell'imputazione. Nei casi menzionati, ciascuna delle parti in causa può proporre la r. mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Sulla r., che sospende il processo, decide: il pretore, se è ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del Tribunale, se è ricusato un pretore della circoscrizione; il Collegio, se è ricusato uno dei componenti del Tribunale o della Corte. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte. L'ordinanza che accoglie la r. designa il giudice che deve sostituire quello ricusato e sospende temporaneamente quest'ultimo da ogni attività (a eccezione degli atti urgenti). Viceversa, l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la r. condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria; una volta avuta notizia dell'ordinanza, inoltre, il giudice e le parti devono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. • Dir. process. pen. - Il giudice può essere ricusato quando ricorrono le seguenti cause: 1) se ha interesse personale nel procedimento o se l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, o la parte civile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; 2) se ha dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 3) se vi è inimicizia grave fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile; 4) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dal reato, imputato, ovvero responsabile civile o obbligato civilmente per l'ammenda; 5) se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti private è prossimo congiunto di lui o della moglie. In presenza di uno dei motivi predetti, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha l'obbligo, se lo conosce, di dichiararlo; parimenti, il giudice deve dichiarare ogni grave ragione di convenienza che lo spinga ad astenersi dal processo, anche qualora tale ragione non sia annoverata dalla legge tra i motivi di r. La dichiarazione va presentata al presidente della Corte o del Tribunale che decide per decreto, senza alcuna formalità di procedura, se è necessario che il giudice si astenga; lo stesso dovere spetta al pretore sulla cui dichiarazione decide, nuovamente per decreto, il presidente del Tribunale. La r., che può essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda, dal responsabile civile o dalla parte civile, può intervenire quando segue: durante l'istruzione, prima della chiusura della medesima; nel giudizio, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento; nei procedimenti in camera di consiglio, prima del giorno fissato per la deliberazione. Sulla r. del pretore decide il Tribunale; su quella dei giudici di un Tribunale o di una Corte d'Assise decide la Corte d'Appello; su quella dei giudici di una Corte d'Appello o della Corte d'Assise di Appello decide la Corte di Cassazione; infine, sulla r. di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte stessa, purché diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene. Non è ammessa la r. di giudici chiamati a esprimersi su una r. La Corte o il Tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di r., ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può, entro tre giorni dall'avviso, esaminare gli atti e i documenti della Cancelleria e presentare per iscritto le proprie deduzioni. Salvo che per il provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di r. o che decide su questa, possono proporre ricorso il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione. Se la r. del magistrato è accolta, questi viene sostituito con un altro del medesimo ufficio in accordo alle leggi dell'ordinamento giudiziario e non può più compiere alcun atto del procedimento, pena la nullità; l'ordinanza determina anche se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato ricusato conservano validità. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di r., la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento delle ammende a favore della Cassa, senza pregiudizio di ogni azione civile e penale. Evita la dichiarazione di r. quella di astensione, da presentare al presidente della Corte o del Tribunale nel caso del giudice, al presidente del Tribunale nel caso del pretore, al presidente della Corte d'Appello nel caso del presidente del Tribunale, al presidente della Corte di Cassazione nel caso del presidente della Corte d'Appello. Anche qualora la dichiarazione di astensione sia posteriore alla r., quest'ultima si considera come non proposta.