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Ricercatore.

Chi ricerca qualcosa o qualcuno. ║ Negli enti e nelle istituzioni di ricerca, chi si dedica alla ricerca scientifica. Le condizioni per divenire r. sono due: il possesso di una laurea e il superamento di un concorso nazionale. ║ Apparecchio utilizzato per ricercare qualcosa: r. di mine. • Ord. scol. - La L. 21-2-1980, n. 28 e il D.P.R. 11-7-1980, n. 382 riconobbero ufficialmente, accanto al professore ordinario e all'associato, la figura del r. universitario. Le funzioni del r. sono molteplici: contribuisce mediante ricerche da lui opportunamente scelte alla ricerca scientifica universitaria, coadiuva i professori ordinari o associati seguendo gli studenti nella stesura della tesi di laurea o svolgendo attività tutoriali, esercitazioni, seminari, nonché veri e propri cicli di lezioni; in base all'art. 12 della L. 19-11-1990, n. 341, inoltre, ai r. possono essere affidati determinati corsi o la supplenza di altri. L'iter che conduce al ruolo di r. prevede il superamento di un concorso, costituito da due prove scritte e da una orale, bandito dai rettori delle varie università per gruppi di discipline; nella valutazione globale del candidato si tiene conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle prove suddette, anche di eventuali titoli scientifici o didattici. Ogni r. deve essere riconfermato come tale ogni tre anni da apposite commissioni nazionali; a tal fine è tenuto a stendere ogni triennio una relazione sull'attività svolta, da presentare al Consiglio di facoltà della propria università. In seguito all'art. 1 della L. 22-4-1987, n. 158 non è precluso al r. l'esercizio del commercio e dell'industria; parimenti consentiti sono altri rapporti di impiego, sia pubblici sia privati.