Chi ricerca qualcosa o qualcuno. ║ Negli enti e nelle istituzioni
di ricerca, chi si dedica alla ricerca scientifica. Le condizioni per divenire
r. sono due: il possesso di una laurea e il superamento di un concorso
nazionale. ║ Apparecchio utilizzato per ricercare qualcosa:
r. di
mine. • Ord. scol. - La L. 21-2-1980, n. 28 e il D.P.R. 11-7-1980, n.
382 riconobbero ufficialmente, accanto al professore ordinario e all'associato,
la figura del
r. universitario. Le funzioni del
r. sono
molteplici: contribuisce mediante ricerche da lui opportunamente scelte alla
ricerca scientifica universitaria, coadiuva i professori ordinari o associati
seguendo gli studenti nella stesura della tesi di laurea o svolgendo
attività tutoriali, esercitazioni, seminari, nonché veri e propri
cicli di lezioni; in base all'art. 12 della L. 19-11-1990, n. 341, inoltre, ai
r. possono essere affidati determinati corsi o la supplenza di altri.
L'
iter che conduce al ruolo di
r. prevede il superamento di un
concorso, costituito da due prove scritte e da una orale, bandito dai rettori
delle varie università per gruppi di discipline; nella valutazione
globale del candidato si tiene conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle
prove suddette, anche di eventuali titoli scientifici o didattici. Ogni
r. deve essere riconfermato come tale ogni tre anni da apposite
commissioni nazionali; a tal fine è tenuto a stendere ogni triennio una
relazione sull'attività svolta, da presentare al Consiglio di
facoltà della propria università. In seguito all'art. 1 della L.
22-4-1987, n. 158 non è precluso al
r. l'esercizio del commercio e
dell'industria; parimenti consentiti sono altri rapporti di impiego, sia
pubblici sia privati.