L'atto del retribuire, ovvero ciò con cui si provvede a retribuire.
║ Fig. - In relazione ai meriti:
la virtù avrà un giorno
la sua giusta r. • Dir. - In accordo con l'art. 1 della
Costituzione, che definisce il lavoro come fonte di vita e di benessere per il
singolo e la collettività, la
r. va concepita come mezzo mediante
il quale il lavoratore provvede al mantenimento proprio e della propria
famiglia. Ne consegue il problema della determinazione della giusta
r.,
che trova spazio nell'art. 36 della Costituzione: in base a tale articolo,
il lavoratore subordinato ha diritto a una
r. proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa. A
questo scopo esistono norme apposite (che è compito delle organizzazioni
sindacali far rispettare) atte a definire i limiti in base ai quali una
r. può considerarsi proporzionata e sufficiente e impedire, come
tale, lo sfruttamento del lavoratore. L'art. 37 della Costituzione,
inoltre, stabilisce che, a parità di lavoro, alle donne e ai minorenni
spetta la medesima
r. del lavoratore maschio adulto. Nei contratti di
lavoro subordinato,
r. è il compenso, a carattere continuativo,
per l'utile prodotto alle altrui dipendenze e nell'altrui interesse
(art. 2.094 Cod. Civ.), in stretta relazione con la durata e il rendimento della
prestazione (art. 2.121 Cod. Civ.). Nell'art. 2.009 Cod. Civ. si precisa
che la
r. può essere a tempo (viene cioè determinata in
base alla durata della prestazione), a cottimo (viene cioè commisurata al
risultato che il prestatore di lavoro consegue mediante l'attività del
lavoratore), a provvigione (proporzionata cioè agli affari portati a buon
fine dal lavoratore a favore del datore di lavoro e, comunque, mai inferiore a
un minimo come paga base) oppure con partecipazione da parte del prestatore di
lavoro ai prodotti o agli utili netti dell'impresa. A meno che non siano
intercorsi fra le parti accordi di altro genere, il pagamento della
r.
avviene in moneta; solo eccezionalmente si dà il caso di pagamenti in
natura, ovvero mediante la fornitura di beni di uso e di consumo. A scadenze
periodiche (quotidianamente, settimanalmente, oppure mensilmente), il datore di
lavoro consegna al lavoratore una busta paga che, in accordo alla L. 5-1-1953,
n. 4, deve indicare con precisione le diverse voci di cui si compone la
r.; le annotazioni della busta paga, inoltre, devono corrispondere
puntualmente a quelle registrate sul libro paga. Dal momento che non esiste un
principio di onnicomprensività della
r., possono convivere
perfettamente le disposizioni di legge o di contratto che prevedono diverse
nozioni di
r., quali sono, ad esempio, quelle di
r. di base,
r. minima,
r. normale,
r. globale,
r. di fatto,
r. nominale. Conseguentemente, se alla determinazione astratta della
r. provvedono la legge, gli usi, gli atti di pubblica autorità,
nonché gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, la determinazione concreta della
r. si basa sul contratto
individuale e, in mancanza di questo, sulla sentenza del giudice in accordo con
l'art. 2.099 del Cod. Civ. Per quanto concerne la struttura della
r., essa risulta costituita sia da elementi retributivi fondamentali sia
da elementi accessori. Rientrano nell'ambito dei primi i minimi tabellari,
gli scatti di anzianità, gli aumenti di merito
ad personam o i
superminimi collettivi, i differenziali di qualifica e le indennità di
contingenza; figurano tra i secondi, invece, le maggiorazioni per il lavoro
straordinario, festivo, notturno o a turni, le indennità connesse a
determinate circostanze o modalità di esecuzione della prestazione di
lavoro, i premi di produzione, la tredicesima mensilità (detta anche
gratifica natalizia, il cui importo corrisponde a quello della
r.
mensile) e, limitatamente ad alcuni settori, la quattordicesima e quindicesima
mensilità, nonché provvigioni, diarie e assegni per il nucleo
famigliare a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a pagare
il lavoratore anche quando quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere la
sua attività in caso di malattia, infortunio, gravidanza o richiamo alle
armi; sono egualmente retribuite anche le assenze dovute alla partecipazione a
un'assemblea durante l'orario di lavoro, a permessi sindacali o per
ragioni di studio, di festività, ecc. La legislazione tutela con
particolare riguardo il credito retributivo (artt. 429, 2.571, 2.776 Cod. Civ.);
ciò in considerazione della funzione della
r., volta ad assicurare
la sopravvivenza al lavoratore e alla sua famiglia. Appellandosi a un apposito
fondo di garanzia, inoltre, il D.L. 21-1-1992, n. 80 si preoccupa di
salvaguardare il lavoratore in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro,
assicurandogli il pagamento degli ultimi tre mesi di attività. ║
R. imponibile: quella su cui si fonda il calcolo dei contributi di
previdenza e di assistenza. In accordo con l'art. 12 della L. 30-4-1969,
n. 153, si considera imponibile tutto ciò con cui il datore di lavoro
paga il lavoratore al lordo di ogni ritenuta di legge; non va conteggiato
ciò che è discontinuo e non predeterminato. ║
R.
previdenziale o
pensionabile: quella su cui viene determinato il
trattamento di pensione.