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Retribuzione.

L'atto del retribuire, ovvero ciò con cui si provvede a retribuire. ║ Fig. - In relazione ai meriti: la virtù avrà un giorno la sua giusta r. • Dir. - In accordo con l'art. 1 della Costituzione, che definisce il lavoro come fonte di vita e di benessere per il singolo e la collettività, la r. va concepita come mezzo mediante il quale il lavoratore provvede al mantenimento proprio e della propria famiglia. Ne consegue il problema della determinazione della giusta r., che trova spazio nell'art. 36 della Costituzione: in base a tale articolo, il lavoratore subordinato ha diritto a una r. proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa. A questo scopo esistono norme apposite (che è compito delle organizzazioni sindacali far rispettare) atte a definire i limiti in base ai quali una r. può considerarsi proporzionata e sufficiente e impedire, come tale, lo sfruttamento del lavoratore. L'art. 37 della Costituzione, inoltre, stabilisce che, a parità di lavoro, alle donne e ai minorenni spetta la medesima r. del lavoratore maschio adulto. Nei contratti di lavoro subordinato, r. è il compenso, a carattere continuativo, per l'utile prodotto alle altrui dipendenze e nell'altrui interesse (art. 2.094 Cod. Civ.), in stretta relazione con la durata e il rendimento della prestazione (art. 2.121 Cod. Civ.). Nell'art. 2.009 Cod. Civ. si precisa che la r. può essere a tempo (viene cioè determinata in base alla durata della prestazione), a cottimo (viene cioè commisurata al risultato che il prestatore di lavoro consegue mediante l'attività del lavoratore), a provvigione (proporzionata cioè agli affari portati a buon fine dal lavoratore a favore del datore di lavoro e, comunque, mai inferiore a un minimo come paga base) oppure con partecipazione da parte del prestatore di lavoro ai prodotti o agli utili netti dell'impresa. A meno che non siano intercorsi fra le parti accordi di altro genere, il pagamento della r. avviene in moneta; solo eccezionalmente si dà il caso di pagamenti in natura, ovvero mediante la fornitura di beni di uso e di consumo. A scadenze periodiche (quotidianamente, settimanalmente, oppure mensilmente), il datore di lavoro consegna al lavoratore una busta paga che, in accordo alla L. 5-1-1953, n. 4, deve indicare con precisione le diverse voci di cui si compone la r.; le annotazioni della busta paga, inoltre, devono corrispondere puntualmente a quelle registrate sul libro paga. Dal momento che non esiste un principio di onnicomprensività della r., possono convivere perfettamente le disposizioni di legge o di contratto che prevedono diverse nozioni di r., quali sono, ad esempio, quelle di r. di base, r. minima, r. normale, r. globale, r. di fatto, r. nominale. Conseguentemente, se alla determinazione astratta della r. provvedono la legge, gli usi, gli atti di pubblica autorità, nonché gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la determinazione concreta della r. si basa sul contratto individuale e, in mancanza di questo, sulla sentenza del giudice in accordo con l'art. 2.099 del Cod. Civ. Per quanto concerne la struttura della r., essa risulta costituita sia da elementi retributivi fondamentali sia da elementi accessori. Rientrano nell'ambito dei primi i minimi tabellari, gli scatti di anzianità, gli aumenti di merito ad personam o i superminimi collettivi, i differenziali di qualifica e le indennità di contingenza; figurano tra i secondi, invece, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo, notturno o a turni, le indennità connesse a determinate circostanze o modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, i premi di produzione, la tredicesima mensilità (detta anche gratifica natalizia, il cui importo corrisponde a quello della r. mensile) e, limitatamente ad alcuni settori, la quattordicesima e quindicesima mensilità, nonché provvigioni, diarie e assegni per il nucleo famigliare a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il lavoratore anche quando quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere la sua attività in caso di malattia, infortunio, gravidanza o richiamo alle armi; sono egualmente retribuite anche le assenze dovute alla partecipazione a un'assemblea durante l'orario di lavoro, a permessi sindacali o per ragioni di studio, di festività, ecc. La legislazione tutela con particolare riguardo il credito retributivo (artt. 429, 2.571, 2.776 Cod. Civ.); ciò in considerazione della funzione della r., volta ad assicurare la sopravvivenza al lavoratore e alla sua famiglia. Appellandosi a un apposito fondo di garanzia, inoltre, il D.L. 21-1-1992, n. 80 si preoccupa di salvaguardare il lavoratore in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro, assicurandogli il pagamento degli ultimi tre mesi di attività. ║ R. imponibile: quella su cui si fonda il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza. In accordo con l'art. 12 della L. 30-4-1969, n. 153, si considera imponibile tutto ciò con cui il datore di lavoro paga il lavoratore al lordo di ogni ritenuta di legge; non va conteggiato ciò che è discontinuo e non predeterminato. ║ R. previdenziale o pensionabile: quella su cui viene determinato il trattamento di pensione.