Locuzione latina: restituzione nelle condizioni primitive. • Dir. rom. -
Provvedimento giuridico con cui il pretore cancella le conseguenze giuridiche
derivanti da una norma iniqua dello
ius civile, ripristinando lo stato
diritto anteriore. La
r. viene applicata nei seguenti casi: 1)
propter
metum, ovvero quando è la violenza altrui a determinare la
conclusione del negozio; 2)
propter aetatem, ovvero quando a concludere
il negozio, successivamente rivelatosi dannoso, è un minore di 25 anni;
3)
propter absentiam a favore dell'
absens propter rei publicae
causa, ovvero di colui che per tale assenza è stato danneggiato; 4)
propter fraudem, ovvero quando il creditore è frodato dal debitore
insolvente; 5) quando il danno deriva da un diverbio con un giovane che non sia
stato assistito dal suo tutore, ma da persona diversa; 6) in ogni altro caso in
cui il pretore ritenga di dover intervenire. Quanto al procedimento della
r., avviene come segue: la parte lesa espone le proprie ragioni al
magistrato il quale, dopo essersi accertato che esistono i presupposti per la
r. (è la cosiddetta
causae cognitio), la concede tramite un
decreto. Gli effetti derivanti dalla norma giuridica contestata vengono
direttamente abrogati dal pretore in una clausola edittale; quando ciò
non avviene, spetta alla parte lesa proporre all'avversario una
formula
rescissoria utilis, in cui si enuncia la pretesa di agire come se
determinate conseguenze giuridiche non fossero accadute. Nel diritto
giustinianeo, in cui si giunse alla fusione tra ordinamento civile e pretorio,
è la legge stessa a disciplinare la
r. • Med. - La
guarigione completa da una malattia caratterizzata, come tale, dalla scomparsa
di tutti i sintomi tipici della patologia in questione.