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Restitutio in integrum.

Locuzione latina: restituzione nelle condizioni primitive. • Dir. rom. - Provvedimento giuridico con cui il pretore cancella le conseguenze giuridiche derivanti da una norma iniqua dello ius civile, ripristinando lo stato diritto anteriore. La r. viene applicata nei seguenti casi: 1) propter metum, ovvero quando è la violenza altrui a determinare la conclusione del negozio; 2) propter aetatem, ovvero quando a concludere il negozio, successivamente rivelatosi dannoso, è un minore di 25 anni; 3) propter absentiam a favore dell'absens propter rei publicae causa, ovvero di colui che per tale assenza è stato danneggiato; 4) propter fraudem, ovvero quando il creditore è frodato dal debitore insolvente; 5) quando il danno deriva da un diverbio con un giovane che non sia stato assistito dal suo tutore, ma da persona diversa; 6) in ogni altro caso in cui il pretore ritenga di dover intervenire. Quanto al procedimento della r., avviene come segue: la parte lesa espone le proprie ragioni al magistrato il quale, dopo essersi accertato che esistono i presupposti per la r. (è la cosiddetta causae cognitio), la concede tramite un decreto. Gli effetti derivanti dalla norma giuridica contestata vengono direttamente abrogati dal pretore in una clausola edittale; quando ciò non avviene, spetta alla parte lesa proporre all'avversario una formula rescissoria utilis, in cui si enuncia la pretesa di agire come se determinate conseguenze giuridiche non fossero accadute. Nel diritto giustinianeo, in cui si giunse alla fusione tra ordinamento civile e pretorio, è la legge stessa a disciplinare la r. • Med. - La guarigione completa da una malattia caratterizzata, come tale, dalla scomparsa di tutti i sintomi tipici della patologia in questione.