Il fatto di rinsavire, riconoscendo il proprio errore e recuperando un
comportamento corretto. • Dir. pen. - La
r. del colpevole è
produttiva di notevoli conseguenze giuridiche, soprattutto per il suo valore
sintomatico. Se interviene dopo l'inizio dell'esecuzione del delitto, quale
impedimento al completarsi dell'esecuzione stessa, impedisce l'applicazione
della pena del tentativo. Se interviene a impedire l'evento, dopo l'azione
esecutiva, attenua la pena del tentativo. Se interviene dopo la consumazione del
reato, spontanea ed efficace a elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato stesso, costituisce attenuante della pena, quando non
costituisca causa d'impunità.