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Rebus sic stantibus.

Locuzione latina: stando così le cose. Locuzione del linguaggio giuridico, utilizzata anche nel linguaggio ordinario come premessa di un ragionamento che voglia sostenere l'opportunità o la necessità di una determinata decisione: r. sic s., è meglio che tu venga in treno. • Dir. priv. - Espressione con cui si indica (art. 1.467 Cod. Civ.) il principio che sancisce la possibilità di rescissione di un contratto a esecuzione continuata, periodica o differita qualora si verifichi un cambiamento delle condizioni esistenti all'atto di stipula del contratto stesso, tale da renderlo eccessivamente oneroso per una delle due parti contraenti. • Dir. internaz. - Clausola consuetudinaria in virtù della quale uno Stato può chiedere l'estinzione di un trattato internazionale o, comunque, sottrarsi agli obblighi da questo previsti, nel caso si sia creato un mutamento sostanziale delle condizioni di fatto che ne avevano determinato la stipulazione. La Convenzione di Vienna (1969) disciplina la clausola del r. sic s. in senso fortemente restrittivo (art. 62): il mutamento intervenuto deve essere effettivo, non preventivabile al momento della stipula, non prodotto da un comportamento illecito da parte dello Stato che si appella al r. sic s.; inoltre, non possono essere soggetti alla clausola del r. sic s. i trattati che stabiliscono le frontiere tra gli Stati. L'operatività della clausola non dipende dal consenso degli altri Stati contraenti, anche se ciò può provocare l'insorgenza di una controversia tra Stati, per la cui risoluzione sono utilizzati i normali metodi per la composizione delle controversie internazionali (arbitrati, negoziati, conciliazioni, ecc.).