(dal latino
ratus: confermato, sancito). Dir. can. -
Matrimonio r. e non consumato: matrimonio valido che non sia stato ancora
consumato. Può essere sciolto
ipso iure qualora uno dei coniugi
emetta una solenne professione religiosa o per grazia o dispensa del papa, ove
concorra una giusta causa, sia dietro domanda di entrambe le parti sia di una
soltanto. Il pontefice può annullare il matrimonio in virtù di un
divino potere, che personalmente gli compete. È necessario, comunque,
dimostrare la non avvenuta consumazione del matrimonio e la concorrenza della
giusta causa. ║
Matrimonio r.
e consumato: a causa
dell'unione carnale acquista maggiore forza e diventa, perciò, un legame
indissolubile. È possibile tuttavia sciogliere il matrimonio
r.,
benché consumato, tra due persone non battezzate, o nel caso che dopo il
matrimonio uno solo dei coniugi infedeli si sia convertito e sia stato
battezzato, o nel caso che il coniuge infedele rifiuti di convertirsi e di
coabitare col coniuge convertito.