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Rato.

(dal latino ratus: confermato, sancito). Dir. can. - Matrimonio r. e non consumato: matrimonio valido che non sia stato ancora consumato. Può essere sciolto ipso iure qualora uno dei coniugi emetta una solenne professione religiosa o per grazia o dispensa del papa, ove concorra una giusta causa, sia dietro domanda di entrambe le parti sia di una soltanto. Il pontefice può annullare il matrimonio in virtù di un divino potere, che personalmente gli compete. È necessario, comunque, dimostrare la non avvenuta consumazione del matrimonio e la concorrenza della giusta causa. ║ Matrimonio r. e consumato: a causa dell'unione carnale acquista maggiore forza e diventa, perciò, un legame indissolubile. È possibile tuttavia sciogliere il matrimonio r., benché consumato, tra due persone non battezzate, o nel caso che dopo il matrimonio uno solo dei coniugi infedeli si sia convertito e sia stato battezzato, o nel caso che il coniuge infedele rifiuti di convertirsi e di coabitare col coniuge convertito.