Il rappresentare un'altra persona, o gruppi di persone, enti,
istituzioni o società; ovvero la facoltà di intervenire al loro
posto e a loro nome, di agire per conto loro. ║
Spese di r.: spese
sostenute da chi ha funzioni rappresentative, soprattutto nella vita politica e
sociale, imposte dalla posizione stessa e, pertanto, rimborsabili con
particolari indennità. ║
Sala di r.: in edifici privati e
pubblici, quella destinata a ricevimenti, a riunioni e simili. ║ Persona,
oppure gruppo di persone, organo, istituzione, incaricati di rappresentare
altri, d'intervenire o di agire per conto di altri. ║ La sede in cui
agiscono le persone incaricate di rappresentare una ditta commerciale e simili.
• Banca - Filiale di secondaria importanza. • Dir. priv. - Istituto
che, nel negozio giuridico, permette a un soggetto diverso dal titolare del
rapporto di esprimere la dichiarazione di volontà in sua vece. ║
Nel diritto romano primitivo la
r. era un istituto sconosciuto, sia a
causa dell'ordinamento familiare, nel quale il
pater familias, unico
titolare di diritti, usufruiva anche degli acquisti degli altri componenti della
famiglia, sia a causa dei limitati scambi commerciali. Solo a seguito
dell'espansione militare e commerciale, cominciò a emergere la
necessità di istituti di
r. Il primo ad apparire sembra sia stato
l'
actio quod iussu, seguito dall'
actio exercitoria, dall'
actio
institoria, ecc. In altri casi il diritto riconosceva come pieni
rappresentanti le persone titolari di poteri sui minori o sugli incapaci
(
tutor pupilli e
curator furiosi). Nell'Alto Medioevo la
r.
scomparì, come è testimoniato dall'esplicito divieto di ogni sua
forma contenuto nella legislazione longobarda (Editto di Rachi, 746); tuttavia
già a partire dall'XI sec., con la ripresa dei traffici commerciali,
ricomparve anche l'istituto della
r., presente nella norma del diritto
canonico, secondo cui «ciascuno può fare in
r. di un altro
ciò che può fare per se stesso». Le necessità
dell'economia moderna contribuirono a rafforzare e a diffondere la
r. La
riflessione giuridica chiarì inoltre alcuni aspetti dell'istituto,
definendone la struttura e distinguendo fra mandato e
r., ancora confusi
nel Codice Civile italiano del 1865. ║ Nel diritto italiano odierno,
l'istituto della
r. permette a diversi soggetti, a vario livello
partecipi di un certo interesse, di cooperare per il raggiungimento di uno
scopo. Dal punto di vista pratico la
r. permette al titolare del rapporto
di acquistare diritti o contrarre obbligazioni, derivanti dal negozio giuridico,
tramite la dichiarazione di volontà di un soggetto legalmente capace. Il
rappresentante che conclude il negozio usa il nome del titolare del rapporto
(rappresentato) facendo ricadere su di lui gli effetti del negozio stesso. La
r. può essere
diretta (
propria) o
indiretta
(
r. di interessi). Nel primo caso i negozi giuridici sono compiuti da una
persona per conto di un'altra e in suo nome; gli effetti giuridici del negozio
si producono direttamente a favore o contro il rappresentato, in quanto il
rappresentante emette la propria dichiarazione a nome del primo. La
r.
indiretta consiste invece nell'agire a proprio nome, ma nell'interesse di altri.
Nella
r. indiretta, poiché il rappresentante stipula a nome
proprio, gli effetti giuridici del negozio si ripercuotono nella sfera giuridica
del rappresentante, che deve trasmettere gli effetti stessi al rappresentato, al
quale spettano, in ultima analisi, rischi e benefici del negozio. Si suole
distinguere dalla
r. il caso del messo o
nuncius, che comunica o
consegna al destinatario una dichiarazione di volontà; infatti in questo
caso manca l'estremo della
r., dal momento che l'incaricato si limita a
riferire o riportare una volontà rispetto alla quale è del tutto
estraneo (V. anche
NUNZIO). ║ Caratteri fondamentali della
r. sono l'esistenza di un rapporto fra rappresentante e rappresentato e
l'uso del nome altrui da parte del rappresentante. Il rapporto di
r.
può derivare da un atto negoziale fra i due soggetti (
r.
volontaria), da un'imposizione legislativa (
r. legale) o da un
provvedimento del giudice (
r. giudiziale). La
r. volontaria si
costituisce grazie a un negozio unilaterale di procura, con cui il rappresentato
conferisce al rappresentante la facoltà di agire a suo nome e comunica a
terzi i caratteri e i limiti della procura stessa. Per quanto riguarda la forma,
la procura deve avere
ad substantiam la stessa forma prescritta per il
negozio che deve compiere il rappresentante. Circa il contenuto, la procura
può essere
generale o
speciale, a seconda che riguardi
tutti gli affari del rappresentato o solo alcuni specificatamente indicati;
può essere inoltre
individuale o
collettiva, se conferita a
una o più persone. La procura collettiva può essere a sua volta
congiunta o
disgiunta, a seconda che i rappresentanti debbano
agire congiuntamente o possano farlo a livello individuale. La
r. legale
deriva da una situazione di incapacità legale di agire da parte di un
soggetto titolare di diritti; il caso più comune è quello della
potestà dei genitori sui figli minorenni. È escluso invece
dall'ambito della
r. legale il rapporto che lega le società, e in
generale gli enti dotati di personalità giuridica, e i loro
amministratori. La dottrina giuridica parla in questi casi di
r.
organica, in quanto è la società o l'ente che agisce tramite
la persona fisica, considerata come suo organo. La
r. giudiziale si
instaura a seguito di una decisione da parte del giudice, che sceglie, in sede
di giurisdizione volontaria, un rappresentante che agisca in nome del
rappresentato; casi tipici di
r. giudiziale sono la tutela e la curatela.
La
r. si estingue per il venir meno della procura, per sua revoca, per
morte o incapacità del rappresentante o del rappresentato, a seguito
della conclusione dell'affare per cui è stata conferita la procura
speciale, per il conseguimento della maggiore età da parte del minore
rappresentato, per revoca dell'interdizione, o per ritorno del rappresentato
assente. ║ Figure speciali di
r. sono la
r. processuale, che
riguarda gli atti processuali nei giudizi in cui la parte deve farsi assistere
da un procuratore o avvocato, iscritti agli albi professionali, e la
r.
gestoria, che si realizza qualora un soggetto abbia spontaneamente assunto
la gestione di un affare altrui, e tale gestione sia inizialmente utile. •
Dir. pubbl. -
R.
politica: nelle democrazie moderne, rapporto che
sussiste fra corpo elettorale, detentore della sovranità, ed eletti.
Titolare di tale rapporto è l'organo costituzionale cui è affidato
il potere legislativo, e la cui composizione è tale da garantire nel modo
più efficace la corrispondenza fra la sua azione e le aspirazioni della
collettività. Nell'ordinamento dello Stato italiano entrambe le Camere
hanno carattere rappresentativo, anche se si ritiene che esso sia più
accentuato nella Camera dei deputati rispetto al Senato, eletto da un corpo
elettorale più ristretto. I principi basilari su cui si fonda la
r. politica sono espressi dall'art. 67 della Costituzione, secondo il
quale ogni membro eletto del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato. ║
R. sindacali
aziendali: nel diritto sindacale, organi di tutela dell'attività
sindacale sul luogo di lavoro, previsti dallo Statuto dei lavoratori per ogni
unità produttiva con più di 15 dipendenti. A seguito del
referendum popolare dell'11 giugno 1995, che cancellò il riferimento alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le
r.
sindacali possono essere costituite nell'ambito di qualunque associazione
sindacale firmataria di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro,
applicabili all'interno dell'azienda. • Dir. internaz. - Istituto sulla
base del quale uno Stato (rappresentato) non agisce direttamente nei rapporti
internazionali, ma tramite un altro Stato (rappresentante); quest'ultimo opera
in nome e per conto del primo, tramite atti che, pur costituendo manifestazioni
di volontà ad esso imputabili, si ripercuotono sulla sfera giuridica del
rappresentato. La
r. viene istituita con un atto unilaterale dello Stato
rappresentato, liberamente revocabile, solitamente inserito nell'ambito di un
accordo che definisce i rispettivi diritti e doveri. Perché la
r.
sia valida, la sua istituzione deve essere notificata agli Stati nei confronti
dei quali il rappresentante dovrà agire. La
r. viene detta
generale, quando ha per oggetto la totalità dei rapporti giuridici
del rappresentato, o
speciale, qualora sia limitata a singoli atti o
particolari materie. In passato, nel rapporto di protettorato, lo Stato
protettore si serviva della
r. per determinare la politica internazionale
dello Stato protetto; oggi la
r. viene generalmente istituita al fine di
instaurare una cooperazione fra due Stati e rafforzarne l'unità d'azione.
║
R. diplomatica: organo rappresentativo di una Nazione,
accreditato presso uno Stato estero (ambasciata, legazione, consolato). La
r. ha vita giuridica distinta da quella della missione dei funzionari
diplomatici che la compongono; infatti la sua esistenza può iniziare
prima dell'accreditamento del primo titolare e continuare dopo il suo richiamo.
La
r. diplomatica cessa di esistere solo con la fine delle relazioni
diplomatiche fra i due Stati.