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Rappresentanza.

Il rappresentare un'altra persona, o gruppi di persone, enti, istituzioni o società; ovvero la facoltà di intervenire al loro posto e a loro nome, di agire per conto loro. ║ Spese di r.: spese sostenute da chi ha funzioni rappresentative, soprattutto nella vita politica e sociale, imposte dalla posizione stessa e, pertanto, rimborsabili con particolari indennità. ║ Sala di r.: in edifici privati e pubblici, quella destinata a ricevimenti, a riunioni e simili. ║ Persona, oppure gruppo di persone, organo, istituzione, incaricati di rappresentare altri, d'intervenire o di agire per conto di altri. ║ La sede in cui agiscono le persone incaricate di rappresentare una ditta commerciale e simili. • Banca - Filiale di secondaria importanza. • Dir. priv. - Istituto che, nel negozio giuridico, permette a un soggetto diverso dal titolare del rapporto di esprimere la dichiarazione di volontà in sua vece. ║ Nel diritto romano primitivo la r. era un istituto sconosciuto, sia a causa dell'ordinamento familiare, nel quale il pater familias, unico titolare di diritti, usufruiva anche degli acquisti degli altri componenti della famiglia, sia a causa dei limitati scambi commerciali. Solo a seguito dell'espansione militare e commerciale, cominciò a emergere la necessità di istituti di r. Il primo ad apparire sembra sia stato l'actio quod iussu, seguito dall'actio exercitoria, dall'actio institoria, ecc. In altri casi il diritto riconosceva come pieni rappresentanti le persone titolari di poteri sui minori o sugli incapaci (tutor pupilli e curator furiosi). Nell'Alto Medioevo la r. scomparì, come è testimoniato dall'esplicito divieto di ogni sua forma contenuto nella legislazione longobarda (Editto di Rachi, 746); tuttavia già a partire dall'XI sec., con la ripresa dei traffici commerciali, ricomparve anche l'istituto della r., presente nella norma del diritto canonico, secondo cui «ciascuno può fare in r. di un altro ciò che può fare per se stesso». Le necessità dell'economia moderna contribuirono a rafforzare e a diffondere la r. La riflessione giuridica chiarì inoltre alcuni aspetti dell'istituto, definendone la struttura e distinguendo fra mandato e r., ancora confusi nel Codice Civile italiano del 1865. ║ Nel diritto italiano odierno, l'istituto della r. permette a diversi soggetti, a vario livello partecipi di un certo interesse, di cooperare per il raggiungimento di uno scopo. Dal punto di vista pratico la r. permette al titolare del rapporto di acquistare diritti o contrarre obbligazioni, derivanti dal negozio giuridico, tramite la dichiarazione di volontà di un soggetto legalmente capace. Il rappresentante che conclude il negozio usa il nome del titolare del rapporto (rappresentato) facendo ricadere su di lui gli effetti del negozio stesso. La r. può essere diretta (propria) o indiretta (r. di interessi). Nel primo caso i negozi giuridici sono compiuti da una persona per conto di un'altra e in suo nome; gli effetti giuridici del negozio si producono direttamente a favore o contro il rappresentato, in quanto il rappresentante emette la propria dichiarazione a nome del primo. La r. indiretta consiste invece nell'agire a proprio nome, ma nell'interesse di altri. Nella r. indiretta, poiché il rappresentante stipula a nome proprio, gli effetti giuridici del negozio si ripercuotono nella sfera giuridica del rappresentante, che deve trasmettere gli effetti stessi al rappresentato, al quale spettano, in ultima analisi, rischi e benefici del negozio. Si suole distinguere dalla r. il caso del messo o nuncius, che comunica o consegna al destinatario una dichiarazione di volontà; infatti in questo caso manca l'estremo della r., dal momento che l'incaricato si limita a riferire o riportare una volontà rispetto alla quale è del tutto estraneo (V. anche NUNZIO). ║ Caratteri fondamentali della r. sono l'esistenza di un rapporto fra rappresentante e rappresentato e l'uso del nome altrui da parte del rappresentante. Il rapporto di r. può derivare da un atto negoziale fra i due soggetti (r. volontaria), da un'imposizione legislativa (r. legale) o da un provvedimento del giudice (r. giudiziale). La r. volontaria si costituisce grazie a un negozio unilaterale di procura, con cui il rappresentato conferisce al rappresentante la facoltà di agire a suo nome e comunica a terzi i caratteri e i limiti della procura stessa. Per quanto riguarda la forma, la procura deve avere ad substantiam la stessa forma prescritta per il negozio che deve compiere il rappresentante. Circa il contenuto, la procura può essere generale o speciale, a seconda che riguardi tutti gli affari del rappresentato o solo alcuni specificatamente indicati; può essere inoltre individuale o collettiva, se conferita a una o più persone. La procura collettiva può essere a sua volta congiunta o disgiunta, a seconda che i rappresentanti debbano agire congiuntamente o possano farlo a livello individuale. La r. legale deriva da una situazione di incapacità legale di agire da parte di un soggetto titolare di diritti; il caso più comune è quello della potestà dei genitori sui figli minorenni. È escluso invece dall'ambito della r. legale il rapporto che lega le società, e in generale gli enti dotati di personalità giuridica, e i loro amministratori. La dottrina giuridica parla in questi casi di r. organica, in quanto è la società o l'ente che agisce tramite la persona fisica, considerata come suo organo. La r. giudiziale si instaura a seguito di una decisione da parte del giudice, che sceglie, in sede di giurisdizione volontaria, un rappresentante che agisca in nome del rappresentato; casi tipici di r. giudiziale sono la tutela e la curatela. La r. si estingue per il venir meno della procura, per sua revoca, per morte o incapacità del rappresentante o del rappresentato, a seguito della conclusione dell'affare per cui è stata conferita la procura speciale, per il conseguimento della maggiore età da parte del minore rappresentato, per revoca dell'interdizione, o per ritorno del rappresentato assente. ║ Figure speciali di r. sono la r. processuale, che riguarda gli atti processuali nei giudizi in cui la parte deve farsi assistere da un procuratore o avvocato, iscritti agli albi professionali, e la r. gestoria, che si realizza qualora un soggetto abbia spontaneamente assunto la gestione di un affare altrui, e tale gestione sia inizialmente utile. • Dir. pubbl. - R. politica: nelle democrazie moderne, rapporto che sussiste fra corpo elettorale, detentore della sovranità, ed eletti. Titolare di tale rapporto è l'organo costituzionale cui è affidato il potere legislativo, e la cui composizione è tale da garantire nel modo più efficace la corrispondenza fra la sua azione e le aspirazioni della collettività. Nell'ordinamento dello Stato italiano entrambe le Camere hanno carattere rappresentativo, anche se si ritiene che esso sia più accentuato nella Camera dei deputati rispetto al Senato, eletto da un corpo elettorale più ristretto. I principi basilari su cui si fonda la r. politica sono espressi dall'art. 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro eletto del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. ║ R. sindacali aziendali: nel diritto sindacale, organi di tutela dell'attività sindacale sul luogo di lavoro, previsti dallo Statuto dei lavoratori per ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti. A seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, che cancellò il riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le r. sindacali possono essere costituite nell'ambito di qualunque associazione sindacale firmataria di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicabili all'interno dell'azienda. • Dir. internaz. - Istituto sulla base del quale uno Stato (rappresentato) non agisce direttamente nei rapporti internazionali, ma tramite un altro Stato (rappresentante); quest'ultimo opera in nome e per conto del primo, tramite atti che, pur costituendo manifestazioni di volontà ad esso imputabili, si ripercuotono sulla sfera giuridica del rappresentato. La r. viene istituita con un atto unilaterale dello Stato rappresentato, liberamente revocabile, solitamente inserito nell'ambito di un accordo che definisce i rispettivi diritti e doveri. Perché la r. sia valida, la sua istituzione deve essere notificata agli Stati nei confronti dei quali il rappresentante dovrà agire. La r. viene detta generale, quando ha per oggetto la totalità dei rapporti giuridici del rappresentato, o speciale, qualora sia limitata a singoli atti o particolari materie. In passato, nel rapporto di protettorato, lo Stato protettore si serviva della r. per determinare la politica internazionale dello Stato protetto; oggi la r. viene generalmente istituita al fine di instaurare una cooperazione fra due Stati e rafforzarne l'unità d'azione. ║ R. diplomatica: organo rappresentativo di una Nazione, accreditato presso uno Stato estero (ambasciata, legazione, consolato). La r. ha vita giuridica distinta da quella della missione dei funzionari diplomatici che la compongono; infatti la sua esistenza può iniziare prima dell'accreditamento del primo titolare e continuare dopo il suo richiamo. La r. diplomatica cessa di esistere solo con la fine delle relazioni diplomatiche fra i due Stati.