(o
quota lite). Locuzione latina: quota della lite. • Dir. -
Espressione usata per indicare il patto stipulato tra il cliente e l'avvocato o
il procuratore o il patrocinatore, in base al quale il cliente promette come
compenso della prestazione professionale una parte di ciò che è
oggetto della contestazione, nel caso in cui la causa venga vinta. Il patto
è vietato dall'art. 2.233 Cod. Civ. che prevede il risarcimento dei danni
a carico del legale che stipuli tale patto. Il divieto mira a salvaguardare il
cliente e prevenire l'abuso di fiducia o lo sfruttamento del cliente da parte
del professionista.