Voce latina: dei quali. Il numero dei membri di un organo collegiale necessario
e sufficiente per determinare la validità di un'assemblea e delle
deliberazioni prese durante il suo svolgimento. Solitamente il
q. viene
fissato alla metà dei componenti, oppure alla metà più uno
(maggioranza assoluta); in altri casi viene richiesta la presenza dei due terzi.
Affinché il non raggiungimento del
q. non impedisca di fatto a un
organo collegiale di funzionare, viene spesso applicata la norma secondo cui
un'assemblea, in seconda convocazione, è valida anche in assenza del
numero legale. Il termine è anche usato per indicare la percentuale di
voti necessari a un candidato per risultare eletto; per esempio, durante i primi
tre scrutini il
q. richiesto per eleggere il presidente della Repubblica
italiana deve essere costituito dai due terzi dei parlamentari.