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Questore.

(dal latino quaestor, der. di quaerere: chiedere, investigare). Funzionario a capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, o questura, al quale sono attribuite la direzione delle forze di Polizia e quella dei servizi di ordine pubblico nella provincia stessa. • Dir. rom. - Nell'antica Roma i q. rappresentavano una delle magistrature minori, cui erano affidati compiti di carattere giudiziario e amministrativo. In origine pare che i q. fossero scelti dagli stessi consoli e che fossero stabiliti nel numero di quattro; nel 409 a.C. a tale carica furono ammessi anche i plebei. Il loro numero fu ulteriormente incrementato a seguito dell'aumento delle province e per garantire nuove energie al Senato, a cui si accedeva solo dopo aver ricoperto la dignità di q. La Lex Cornelia de viginti quaestoribus di Silla ne stabilì il numero a 20, raddoppiato nel 45 a.C. da Giulio Cesare e ripristinato da Ottaviano Augusto. Dal 449 a.C. la nomina dei q. passò ai comizi tributi e condizioni di eleggibilità divennero il compimento del 25° anno di età, poi alzato da Silla ai 30 o 31 anni, e il servizio svolto per almeno dieci anni nelle legioni. Solitamente i primi due q. eletti, i quaestores urbani, assistevano i consoli nell'amministrazione cittadina, mentre le funzioni svolte dagli altri erano stabilite, solo dopo le elezioni, per sorteggio o per scelta del Senato. I quaestores urbani furono dapprima semplici assistenti consolari, ma in seguito costituirono una magistratura con compiti specifici e spesso limitanti nei confronti degli stessi consoli. Ad essi spettava anche l'amministrazione e la sorveglianza delle finanze pubbliche, dei documenti dello Stato, delle insegne militari, nonché mansioni di giurisdizione criminale, dopo che le funzioni degli originari quaestores parricidii, magistrati con funzioni repressive nei confronti di crimini contro la persona, furono assunte dai quaestores urbani. Gli altri q. venivano affiancati ai consoli e ai pretori e inviati nelle province con incarichi simili. Nelle province, inoltre, ai q. spettava la gestione della polizia dei mercati, mansione connessa con l'esercizio dello ius edicendi che a Roma riguardava gli edili. In età imperiale furono creati quattro quaestores italici o classici, cui spettava l'allestimento della flotta e la vigilanza delle coste; sembra che le loro sedi si trovassero a Ostia, in Campania, nei pressi del delta del Po e presso Lilibeo. Due q. furono inoltre assegnati al servizio del principe e incaricati dei rapporti tra questi e il Senato; l'imperatore indicava personalmente i nomi di entrambi, a cui veniva riconosciuto il diritto nel cursus honorum, in virtù del servizio prestato, di accedere direttamente al grado di pretore, saltando i livelli intermedi di tribuno e di edile. La magistratura dei q. decadde rapidamente, con il trasferimento dell'amministrazione finanziaria al praefectus aerarii Saturnii, e di quella criminale al praefectus urbi e praetorio. Nel basso Impero, infine, il quaestor sacri palatii, membro permanente del concistorium principis, fu un funzionario con mansioni essenzialmente legislative, incaricato di stilare documenti e di redigere testi giuridici. • Dir. amm. - Il q. dipende dal capo della Polizia e in sede locale dal prefetto, mentre amministrativamente fa capo al ministero dell'Interno; suo compito è quello di dirigere e coordinare i servizi di ordine pubblico, con l'ausilio della forza pubblica e di altre eventuali forze poste a sua disposizione in base all'art.14 della L. 1-4-1981, n. 121. Non gli è assegnata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ma ha la possibilità di rilasciare licenze di polizia non spettanti direttamente ai Comuni e gli atti di pertinenza dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza (art.1, comma IV, R.D. 18-6-1931, n. 773, modificato dall'art.19 D.P.R. del 24-7-1977, n. 616). In virtù di leggi speciali, gli sono conferiti il diritto di decidere il tempo e il luogo o di vietare (per motivi di pubblica sicurezza, di moralità o di sanità pubblica) riunioni in luogo pubblico e cerimonie religiose esterne ai templi; il diritto di concessione di licenze per porto d'armi lunghe da fuoco, permessi di soggiorno per cittadini stranieri in Italia e il rilascio del passaporto. In base all'ordinamento regionale del 1977 sopra ricordato, molte funzioni di carattere amministrativo spettanti al q. furono assunte dal sindaco. ║ Q. delle Camere: ogni membro della presidenza della Camera dei deputati e del Senato che sovrintende al regolare svolgimento delle sedute, al cerimoniale e alle spese delle Camere. Il loro numero è stabilito in tre unità, sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica; vengono eletti dalle assemblee dell'Ufficio di presidenza fra i propri membri.