(dal latino
quaestor, der. di
quaerere: chiedere, investigare).
Funzionario a capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, o questura,
al quale sono attribuite la direzione delle forze di Polizia e quella dei
servizi di ordine pubblico nella provincia stessa. • Dir. rom. -
Nell'antica Roma i
q. rappresentavano una delle magistrature minori, cui
erano affidati compiti di carattere giudiziario e amministrativo. In origine
pare che i
q. fossero scelti dagli stessi consoli e che fossero stabiliti
nel numero di quattro; nel 409 a.C. a tale carica furono ammessi anche i plebei.
Il loro numero fu ulteriormente incrementato a seguito dell'aumento delle
province e per garantire nuove energie al Senato, a cui si accedeva solo dopo
aver ricoperto la dignità di
q. La
Lex Cornelia de viginti
quaestoribus di Silla ne stabilì il numero a 20, raddoppiato nel 45
a.C. da Giulio Cesare e ripristinato da Ottaviano Augusto. Dal 449 a.C. la
nomina dei
q. passò ai comizi tributi e condizioni di
eleggibilità divennero il compimento del 25° anno di età, poi
alzato da Silla ai 30 o 31 anni, e il servizio svolto per almeno dieci anni
nelle legioni. Solitamente i primi due
q. eletti, i
quaestores
urbani, assistevano i consoli nell'amministrazione cittadina, mentre le
funzioni svolte dagli altri erano stabilite, solo dopo le elezioni, per
sorteggio o per scelta del Senato. I
quaestores urbani furono dapprima
semplici assistenti consolari, ma in seguito costituirono una magistratura con
compiti specifici e spesso limitanti nei confronti degli stessi consoli. Ad essi
spettava anche l'amministrazione e la sorveglianza delle finanze pubbliche, dei
documenti dello Stato, delle insegne militari, nonché mansioni di
giurisdizione criminale, dopo che le funzioni degli originari
quaestores
parricidii, magistrati con funzioni repressive nei confronti di crimini
contro la persona, furono assunte dai
quaestores urbani. Gli altri
q. venivano affiancati ai consoli e ai pretori e inviati nelle province
con incarichi simili. Nelle province, inoltre, ai
q. spettava la gestione
della polizia dei mercati, mansione connessa con l'esercizio dello
ius
edicendi che a Roma riguardava gli edili. In età imperiale furono
creati quattro
quaestores italici o
classici, cui spettava
l'allestimento della flotta e la vigilanza delle coste; sembra che le loro sedi
si trovassero a Ostia, in Campania, nei pressi del delta del Po e presso
Lilibeo. Due
q. furono inoltre assegnati al servizio del principe e
incaricati dei rapporti tra questi e il Senato; l'imperatore indicava
personalmente i nomi di entrambi, a cui veniva riconosciuto il diritto nel
cursus honorum, in virtù del servizio prestato, di accedere
direttamente al grado di pretore, saltando i livelli intermedi di tribuno e di
edile. La magistratura dei
q. decadde rapidamente, con il trasferimento
dell'amministrazione finanziaria al
praefectus aerarii Saturnii, e di
quella criminale al
praefectus urbi e
praetorio. Nel basso Impero,
infine, il
quaestor sacri palatii, membro permanente del
concistorium
principis, fu un funzionario con mansioni essenzialmente legislative,
incaricato di stilare documenti e di redigere testi giuridici. • Dir. amm.
- Il
q. dipende dal capo della Polizia e in sede locale dal prefetto,
mentre amministrativamente fa capo al ministero dell'Interno; suo compito
è quello di dirigere e coordinare i servizi di ordine pubblico, con
l'ausilio della forza pubblica e di altre eventuali forze poste a sua
disposizione in base all'art.14 della L. 1-4-1981, n. 121. Non gli è
assegnata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ma ha la
possibilità di rilasciare licenze di polizia non spettanti direttamente
ai Comuni e gli atti di pertinenza dell'autorità provinciale di pubblica
sicurezza (art.1, comma IV, R.D. 18-6-1931, n. 773, modificato dall'art.19
D.P.R. del 24-7-1977, n. 616). In virtù di leggi speciali, gli sono
conferiti il diritto di decidere il tempo e il luogo o di vietare (per motivi di
pubblica sicurezza, di moralità o di sanità pubblica) riunioni in
luogo pubblico e cerimonie religiose esterne ai templi; il diritto di
concessione di licenze per porto d'armi lunghe da fuoco, permessi di soggiorno
per cittadini stranieri in Italia e il rilascio del passaporto. In base
all'ordinamento regionale del 1977 sopra ricordato, molte funzioni di carattere
amministrativo spettanti al
q. furono assunte dal sindaco. ║
Q.
delle Camere: ogni membro della presidenza della Camera dei deputati e del
Senato che sovrintende al regolare svolgimento delle sedute, al cerimoniale e
alle spese delle Camere. Il loro numero è stabilito in tre unità,
sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica; vengono
eletti dalle assemblee dell'Ufficio di presidenza fra i propri membri.