eXTReMe Tracker
Tweet

Querela.

(dal latino querela, der. di queri: lamentarsi). Lamento. ║ Protesta o lagnanza per un danno sofferto. • Dir. - Atto mediante il quale una persona, che abbia subito l'offesa derivata da un reato non perseguibile d'ufficio (cioè non perseguibile per iniziativa del pubblico ministero), può manifestare, dietro richiesta o istanza, la volontà che l'azione giudiziaria sia intentata. In relazione ad alcuni reati, infatti, e in considerazione dell'importanza del bene giuridico protetto, il legislatore ha stabilito la q. come condizione di procedibilità dell'azione penale. Dunque, nei casi previsti dal Codice Penale (artt. 120-26 e 152-56), l'offeso ha diritto di proporre o meno q., vale a dire che il reato non è perseguibile d'ufficio, ma che le indagini preliminari possono essere avviate solo a condizione che sia presentata q. dall'avente diritto, nelle forme e nei tempi opportuni. Il diritto di q., infatti, può essere esercitato esclusivamente entro tre mesi da quando si abbia notizia del fatto che costituisce il reato e consiste in una dichiarazione (orale o scritta), resa al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, con la quale l'offeso manifesta la volontà che si proceda nell'azione penale. L'autorità che riceve la q. ha l'obbligo di: attestare la data e il luogo della presentazione della q.; identificare il soggetto che la presenta; trasmettere gli atti all'ufficio competente del pubblico ministero. La q. è ammessa esclusivamente per i delitti e non per le contravvenzioni e risponde alla necessità di rimettere alla persona offesa l'opportunità di dare corso all'azione penale. Essa è prevista, di norma, in relazione a delitti in cui la minima entità del danno può far ritenere inopportuna una sanzione penale, oppure nei casi in cui la pubblicità del fatto delittuoso potrebbe comportare alla persona offesa un danno maggiore rispetto al beneficio derivante da una eventuale condanna. Solo nel caso in cui il processo si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso), il querelante diventa parte processuale e, come tale, è tenuto al pagamento delle spese, a meno che l'attribuzione del reato all'imputato ormai assolto non sia riferibile al querelante. Il diritto di q. non può essere esercitato direttamente da individui infermi di mente o da minori di 14 anni, per i quali interviene un curatore speciale; in questo caso il termine di tre mesi per la proposta di q. decorre a partire dalla data in cui è notificata al curatore la nomina stessa. Nel caso la necessità della nomina del curatore intervenga dopo la presentazione della q., il provvedimento spetta al giudice per le indagini preliminari o al giudice incaricato di procedere. È possibile rinunciare al diritto di presentare q., o rimettere la q. stessa dopo che sia stata presentata: tuttavia q. presentate per delitti contro la libertà sessuale o la corruzione di minori (art. 542, capo II Cod. Pen.) non sono remissibili, ma restano irrevocabili una volta presentate. La rinuncia può essere sia tacita (desunta da comportamenti incompatibili con la volontà di q.) o espressa (processuale, compiuta con dichiarazione sottoscritta). La remissione deve essere sempre scritta, presentata al magistrato competente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, e corrisposta da una accettazione scritta da parte del querelato. Infine, l'art. 564 Cod. Proc. Pen. prevede che il pubblico ministero, prima di avviare le indagini preliminari o comunque prima di concluderle, possa convocare querelante e querelato per verificare la possibilità di una composizione. La parti possono essere assistite dai propri legali e, in caso di esito positivo, la pratica è archiviata.