L'atto del purgare, cioè del liberare, o anche del liberarsi, da
impurità:
la p. dei peccati. ║ Ant. - Sinonimo di purga o
purgante, a indicare l'evacuazione del contenuto intestinale
. •
Dir. - Attività che consente a un soggetto di liberarsi degli effetti
pregiudizievoli di un suo precedente atto o omissione. ║ Nel diritto
medioevale, l'atto con cui un soggetto, accusato di un determinato reato, poteva
«purgare l'infamia», cioè proclamare la propria innocenza e
vedersela riconosciuta giuridicamente. La
p. era di due tipi. Con la
p. canonica (riconosciuta dalla Chiesa), un ecclesiastico,
reputato colpevole di un reato, dichiarava la propria innocenza a un certo
numero di persone (a volte tre, a volte cinque, a volte sette, a volte dodici, a
volte quattordici), dette compurgatori; i compurgatori, a loro volta, prestavano
un giuramento
de credulitate come prova dell'innocenza del soggetto in
questione. Accanto a quella canonica, c'erano le
p. volgari (non
riconosciute dalla Chiesa), cioè le ordalie o i giudizi di Dio, cui si
sottoponeva un accusato e il cui risultato era ritenuto un diretto responso
divino sulla sua innocenza o colpevolezza. ║
P. della contumacia:
nell'abrogato Codice Penale la costituzione volontaria, benché tardiva,
del condannato determinava la cessazione dello stato di contumacia, cioè
l'annullamento della sentenza e la riapertura del dibattimento in merito alla
sua innocenza o colpevolezza. ║
P. delle ipoteche: la liberazione
di un immobile dalle ipoteche che gravino su di esso a opera dell'acquirente
dell'immobile stesso. In base agli artt. 2.889 seguenti Cod. Civ., l'acquirente,
fatto l'acquisto, può far notificare al creditore o ai creditori
ipotecari un atto per mezzo del quale offre loro una somma di denaro pari al
prezzo fissato per l'acquisto o al valore da lui stesso stabilito. Ciascun
creditore ha il diritto di rifiutare l'offerta, ma anche il dovere di farlo
entro 40 giorni, proponendo a sua volta un prezzo di acquisto superiore almeno
del 10% rispetto a quello avanzato dall'acquirente. L'espressione, benché
in uso nel linguaggio forense, non è più approvata dalla
legislazione attualmente in vigore. ║
P. della mora: annullamento
degli effetti della costituzione in mora di un debitore. Si ha nei seguenti
casi: quando sia possibile al debitore saldare il debito o risarcire il danno
causato dalla mora, oppure quando il creditore decida di accordare una proroga
al debitore. • Lett. - Catarsi:
p. dell'anima.