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Purgazione.

L'atto del purgare, cioè del liberare, o anche del liberarsi, da impurità: la p. dei peccati. ║ Ant. - Sinonimo di purga o purgante, a indicare l'evacuazione del contenuto intestinale. • Dir. - Attività che consente a un soggetto di liberarsi degli effetti pregiudizievoli di un suo precedente atto o omissione. ║ Nel diritto medioevale, l'atto con cui un soggetto, accusato di un determinato reato, poteva «purgare l'infamia», cioè proclamare la propria innocenza e vedersela riconosciuta giuridicamente. La p. era di due tipi. Con la p. canonica (riconosciuta dalla Chiesa), un ecclesiastico, reputato colpevole di un reato, dichiarava la propria innocenza a un certo numero di persone (a volte tre, a volte cinque, a volte sette, a volte dodici, a volte quattordici), dette compurgatori; i compurgatori, a loro volta, prestavano un giuramento de credulitate come prova dell'innocenza del soggetto in questione. Accanto a quella canonica, c'erano le p. volgari (non riconosciute dalla Chiesa), cioè le ordalie o i giudizi di Dio, cui si sottoponeva un accusato e il cui risultato era ritenuto un diretto responso divino sulla sua innocenza o colpevolezza. ║ P. della contumacia: nell'abrogato Codice Penale la costituzione volontaria, benché tardiva, del condannato determinava la cessazione dello stato di contumacia, cioè l'annullamento della sentenza e la riapertura del dibattimento in merito alla sua innocenza o colpevolezza. ║ P. delle ipoteche: la liberazione di un immobile dalle ipoteche che gravino su di esso a opera dell'acquirente dell'immobile stesso. In base agli artt. 2.889 seguenti Cod. Civ., l'acquirente, fatto l'acquisto, può far notificare al creditore o ai creditori ipotecari un atto per mezzo del quale offre loro una somma di denaro pari al prezzo fissato per l'acquisto o al valore da lui stesso stabilito. Ciascun creditore ha il diritto di rifiutare l'offerta, ma anche il dovere di farlo entro 40 giorni, proponendo a sua volta un prezzo di acquisto superiore almeno del 10% rispetto a quello avanzato dall'acquirente. L'espressione, benché in uso nel linguaggio forense, non è più approvata dalla legislazione attualmente in vigore. ║ P. della mora: annullamento degli effetti della costituzione in mora di un debitore. Si ha nei seguenti casi: quando sia possibile al debitore saldare il debito o risarcire il danno causato dalla mora, oppure quando il creditore decida di accordare una proroga al debitore. • Lett. - Catarsi: p. dell'anima.