(dal latino
publicare: rendere pubblico, dal doppio significato di
rendere noto e far diventare proprietà dello Stato, confiscare). Atto del
pubblicare, del rendere noto. ║ Divulgazione:
p. di una scoperta.
║ In senso concreto, lo scritto, l'opera pubblicata a mezzo stampa.
• Dir. -
P. della sentenza: comunicazione o divulgazione di una
sentenza tramite notifica ai diretti interessati. La sentenza viene poi
depositata nella cancelleria del Tribunale. In caso di sentenza penale di
condanna la
p., dietro ordine del giudice, avviene tramite affissione
nell'albo comunale o attraverso la stampa su un quotidiano. ║
P. delle
leggi e dei decreti: atto attraverso il quale le leggi e i decreti vengono
portati a conoscenza di tutti i cittadini. La
p. viene fatta tramite
inserzione in gazzette, raccolte, giornali ufficiali. In Italia le leggi e i
decreti vengono pubblicati nella "Raccolta Ufficiale" dopo che ad essi
sono stati apposti, da parte del ministro guardasigilli, il visto e il sigillo
dello Stato. Per i decreti è necessaria, inoltre, la menzione
dell'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti. Gli atti normativi vengono
altresì pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale", così come
tutti gli atti che necessitino, vista la loro pubblica utilità, di
pubblicità diffusa. La "Gazzetta Ufficiale" viene edita
quotidianamente, tranne nei giorni festivi, e trae origine dalla "Gazzetta
di Torino e notizie particolari", pubblicata per la prima volta nel 1793 e
trasformatasi in seguito in "Gazzetta piemontese" (1797),
"Gazzetta Ufficiale del Regno" (1860) e infine "Gazzetta
Ufficiale" (1946). La legge pubblicata entra in vigore 15 giorni dopo la
p., salvo diversamente disposto dalla legge stessa. Il periodo tra la
data di
p. e quella di entrata in vigore è detto
vacatio
legis. La "Gazzetta Ufficiale" ospita anche, a carattere meramente
informativo, le leggi e i regolamenti regionali (che, per la convalida,
necessitano di
p. nelle "Gazzette" o "Bollettini ufficiali
regionali") e le direttive e i regolamenti comunitari (anch'essi raccolti
in un organo proprio, la "Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee"). Per quanto riguarda, invece, la
p. di delibere e
regolamenti comunali e provinciali, queste vengono effettuate tramite affissione
nell'albo pretorio. ║
P. di matrimonio: formalità precedente
il matrimonio stesso atta a rendere nota a terzi l'intenzione delle parti di
contrarre matrimonio, al fine di consentire la dichiarazione di eventuali
impedimenti allo stesso. Nel
matrimonio civile, la
p. avviene
tramite affissione alla porta della casa comunale del Comune o dei Comuni di
residenza dei due futuri coniugi. In essa sono contenuti i dati anagrafici delle
parti, nonché la data e il luogo della celebrazione. Le
p. sono
fatte dall'ufficiale di Stato su richiesta degli sposi, di uno di essi o di
persona incaricata dagli stessi e vengono mantenute esposte per un minimo di
otto giorni, dei quali devono far parte anche due domeniche. È possibile
diminuire il periodo di affissione necessario per gravi motivi; il Tribunale
può inoltre, per motivi gravissimi, concederne la dispensa, sostituendole
con un atto di autocertificazione. Nel
matrimonio canonico le
p.
vengono fatte tramite comunicazione dell'intenzione di contrarre matrimonio
all'assemblea dei fedeli della parrocchia, o delle parrocchie, di residenza
degli sposi. Suddetta comunicazione, a cura del parroco, può essere fatta
oralmente, direttamente dal pulpito, oppure per iscritto, tramite affissione
alla porta della chiesa. In casi particolari è possibile, anche nel
matrimonio canonico, essere dispensati dalla
p. Nel
matrimonio
concordatario, infine, le
p. vengono fatte sia in Chiesa, sia,
successivamente, in casa comunale: la richiesta di
p. in Comune deve
essere fatta sia dagli sposi, sia dal parroco nella cui parrocchia verrà
officiato il rito matrimoniale. • St. - Istituzione della religione e del
diritto romano, relativa ad alcune azioni di interesse per la comunità
intera, la quale doveva esserne informata per poterne, tacitamente, prendere
atto. Era necessaria per azioni determinate da volontà privata, quali
l'adozione, il testamento, la rinuncia al patriziato, ecc.