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Pubblicazione.

(dal latino publicare: rendere pubblico, dal doppio significato di rendere noto e far diventare proprietà dello Stato, confiscare). Atto del pubblicare, del rendere noto. ║ Divulgazione: p. di una scoperta. ║ In senso concreto, lo scritto, l'opera pubblicata a mezzo stampa. • Dir. - P. della sentenza: comunicazione o divulgazione di una sentenza tramite notifica ai diretti interessati. La sentenza viene poi depositata nella cancelleria del Tribunale. In caso di sentenza penale di condanna la p., dietro ordine del giudice, avviene tramite affissione nell'albo comunale o attraverso la stampa su un quotidiano. ║ P. delle leggi e dei decreti: atto attraverso il quale le leggi e i decreti vengono portati a conoscenza di tutti i cittadini. La p. viene fatta tramite inserzione in gazzette, raccolte, giornali ufficiali. In Italia le leggi e i decreti vengono pubblicati nella "Raccolta Ufficiale" dopo che ad essi sono stati apposti, da parte del ministro guardasigilli, il visto e il sigillo dello Stato. Per i decreti è necessaria, inoltre, la menzione dell'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti. Gli atti normativi vengono altresì pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale", così come tutti gli atti che necessitino, vista la loro pubblica utilità, di pubblicità diffusa. La "Gazzetta Ufficiale" viene edita quotidianamente, tranne nei giorni festivi, e trae origine dalla "Gazzetta di Torino e notizie particolari", pubblicata per la prima volta nel 1793 e trasformatasi in seguito in "Gazzetta piemontese" (1797), "Gazzetta Ufficiale del Regno" (1860) e infine "Gazzetta Ufficiale" (1946). La legge pubblicata entra in vigore 15 giorni dopo la p., salvo diversamente disposto dalla legge stessa. Il periodo tra la data di p. e quella di entrata in vigore è detto vacatio legis. La "Gazzetta Ufficiale" ospita anche, a carattere meramente informativo, le leggi e i regolamenti regionali (che, per la convalida, necessitano di p. nelle "Gazzette" o "Bollettini ufficiali regionali") e le direttive e i regolamenti comunitari (anch'essi raccolti in un organo proprio, la "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee"). Per quanto riguarda, invece, la p. di delibere e regolamenti comunali e provinciali, queste vengono effettuate tramite affissione nell'albo pretorio. ║ P. di matrimonio: formalità precedente il matrimonio stesso atta a rendere nota a terzi l'intenzione delle parti di contrarre matrimonio, al fine di consentire la dichiarazione di eventuali impedimenti allo stesso. Nel matrimonio civile, la p. avviene tramite affissione alla porta della casa comunale del Comune o dei Comuni di residenza dei due futuri coniugi. In essa sono contenuti i dati anagrafici delle parti, nonché la data e il luogo della celebrazione. Le p. sono fatte dall'ufficiale di Stato su richiesta degli sposi, di uno di essi o di persona incaricata dagli stessi e vengono mantenute esposte per un minimo di otto giorni, dei quali devono far parte anche due domeniche. È possibile diminuire il periodo di affissione necessario per gravi motivi; il Tribunale può inoltre, per motivi gravissimi, concederne la dispensa, sostituendole con un atto di autocertificazione. Nel matrimonio canonico le p. vengono fatte tramite comunicazione dell'intenzione di contrarre matrimonio all'assemblea dei fedeli della parrocchia, o delle parrocchie, di residenza degli sposi. Suddetta comunicazione, a cura del parroco, può essere fatta oralmente, direttamente dal pulpito, oppure per iscritto, tramite affissione alla porta della chiesa. In casi particolari è possibile, anche nel matrimonio canonico, essere dispensati dalla p. Nel matrimonio concordatario, infine, le p. vengono fatte sia in Chiesa, sia, successivamente, in casa comunale: la richiesta di p. in Comune deve essere fatta sia dagli sposi, sia dal parroco nella cui parrocchia verrà officiato il rito matrimoniale. • St. - Istituzione della religione e del diritto romano, relativa ad alcune azioni di interesse per la comunità intera, la quale doveva esserne informata per poterne, tacitamente, prendere atto. Era necessaria per azioni determinate da volontà privata, quali l'adozione, il testamento, la rinuncia al patriziato, ecc.