Dir. - Anticipata liquidazione di una somma, a titolo di risarcimento parziale,
disposta dal giudice in attesa della sentenza definitiva, qualora sia stata
comunque accertata la sussistenza di un diritto. Nel processo civile, è
possibile, su istanza di parte, che il giudice esprima una sentenza di condanna
generica del debitore a corrispondere una
p. nei limiti del danno per cui
si ritiene raggiunta la prova (art. 278 Cod. Proc. Civ.). Nel processo penale,
è prevista la possibilità che, in attesa dello svolgimento del
processo civile, cui siano state rimesse le parti, se le prove non consentono
una liquidazione del danno, il giudice pronunci una condanna generica e che, su
richiesta della parte civile, venga corrisposta dal debitore una somma da
imputarsi nella liquidazione definitiva.