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Provvisionale.

Dir. - Anticipata liquidazione di una somma, a titolo di risarcimento parziale, disposta dal giudice in attesa della sentenza definitiva, qualora sia stata comunque accertata la sussistenza di un diritto. Nel processo civile, è possibile, su istanza di parte, che il giudice esprima una sentenza di condanna generica del debitore a corrispondere una p. nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova (art. 278 Cod. Proc. Civ.). Nel processo penale, è prevista la possibilità che, in attesa dello svolgimento del processo civile, cui siano state rimesse le parti, se le prove non consentono una liquidazione del danno, il giudice pronunci una condanna generica e che, su richiesta della parte civile, venga corrisposta dal debitore una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva.