Salario, appannaggio, pensione. • Dir. - Tipo di retribuzione corrisposta
al lavoratore subordinato per l'attività svolta, oppure a un mediatore,
un agente, un commissionario per la conclusione di un affare o per l'assunzione
di un rischio in operazioni finanziarie per conto di terzi. Carattere essenziale
della
p. è la sua determinazione in proporzione al risultato del
lavoro eseguito, al valore dell'affare concluso o al profitto tratto
dall'imprenditore. Condizione necessaria e indispensabile per godere della
p. è l'iscrizione presso le Camere di commercio. La
p.
contribuisce anche a determinare il trattamento di fine rapporto (art. 2.120
Cod. Civ.) e a quantificare l'indennità di preavviso sulla base della
media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di
servizio prestato (art. 2.121 Cod. Civ.). • Banca - Compenso che la banca
percepisce dal cliente per l'esecuzione di particolari operazioni o per servizi
resi. ║
P. di clearing: la
p. che la banca riscuote quando
esegue per conto della clientela dei versamenti e pagamenti in
clearing;
parte della
p. è poi destinata alla Cassa di compensazione.
║
P. di conto: la
p. conteggiata dalla banca, o sul massimo
scoperto o sulla colonna di maggiore movimento, alla chiusura di un conto
corrente attivo o con scoperto sull'intero fido; alla
p. vanno sommati
gli interessi che il titolare del conto corrente è tenuto a pagare sulle
somme utilizzate. ║
P. di conferma: la
p. percepita in
seguito all'apertura di credito confermato, quando la banca manifesta al
beneficiario l'obbligo assunto di permettere al cliente accreditato di
utilizzare il credito; ciò entro un termine stabilito e a particolari
condizioni preventivamente determinate. ║
P. di utilizzo: la
p. che la banca incassa quando apre un credito di firma come compenso per
il rischio assunto e per il servizio prestato al cliente; la
p. viene
calcolata sulla base della misura del credito e del periodo di utilizzo. ║
P. sul massimo scoperto: la
p. calcolata dalla banca a ogni
chiusura periodica di un conto corrente attivo; il calcolo viene effettuato
sullo scoperto massimo registrato dal conto nel periodo esaminato. ║
P.
per servizio documenti: la
p. pagata dal cliente come compenso per il
servizio di ritiro dei documenti che la banca svolge a suo nome. ║
P.
di incasso: la
p. dovuta alla banca come retribuzione per il servizio
di incasso eseguito per conto del cliente. ║
P. di garanzia: la
p. versata al garante per la prestazione di garanzie varie (fideiussione,
avallo, mandato di credito, ecc.) a parziale copertura del rischio
consequenziale. ║
P. di star del credere: la
p. percepita
dal garante per il buon esito di un credito come indennizzo del rischio di
insolvenza del debitore. Tale garanzia può essere accordata dalla banca a
un suo cliente, dal commissionario al committente o dal rappresentante al
rappresentato.