Stats Tweet

Provveditorato.

Denominazione di particolari organi dell'amministrazione statale, presieduti da chi risponde al titolo e occupa la carica di provveditore. ║ Per estens. - La sede di tali organi amministrativi: andare in p.P. generale dello Stato: istituito dal R.D. 18-1-1923, n. 94 (e integrato in seguito dal R.D. 20-6-1929, n. 1.058), è suddiviso in 12 settori di intervento, sia interni sia esterni, e si serve di personale appartenente all'organico del ministero del Tesoro. Vi è a capo il provveditore generale dello Stato: un dirigente generale che, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare al ministro, competente in materia, il bilancio consuntivo relativo alla propria amministrazione. Dopo che diversi interventi legislativi hanno affidato al ministero delle Finanze la cura dell'"amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato", al p. spetta esclusivamente il compito di provvedere all'"acquisto, conservazione e distribuzione di tutto quanto possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici statali". Più in particolare, il p. si preoccupa di fornire agli uffici della pubblica amministrazione la carta, gli stampati, pubblicazioni di ogni sorta, le carte rappresentative di valori; presiede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione degli oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi, dei materiali di consumo, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti per gli uffici; provvede a stabilire gli approvvigionamenti, a gestire l'attività contrattuale ad essi relativa, a offrire attività di consulenza alle amministrazioni che hanno la facoltà di operare senza intermediari; è responsabile dei contratti di acquisto, locazione e manutenzione delle macchine (sia elettriche sia elettroniche) e, più in generale, di tutti gli impianti assegnati agli organi dell'amministrazione pubblica. Oltre a ciò, rientra nei compiti del p. la pubblicazione non solo degli atti e dei documenti dell'archivio generale delle pubblicazioni di Stato (ivi compresa la Gazzetta ufficiale della Repubblica), ma anche del centro fotolitografico; l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato coadiuva, poi, il p. nel controllo della produzione e distribuzione delle carte-valori. ║ P. agli studi: organo decentrato del ministero della Pubblica Istruzione, presieduto da un provveditore agli studi e con sede in ogni capoluogo di provincia. La nomina a provveditore agli studi (la cui qualifica è quella di dirigente superiore) spetta al ministro competente in materia che, da un lato, promuove i primi dirigenti dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, dall'altro bandisce concorsi a titoli aperti ai funzionari amministrativi, ai presidi e ai professori che abbiano maturato una determinata anzianità di servizio. I compiti del provveditore agli studi sono i seguenti: sovrintendere agli istituti di istruzione materna, primaria e secondaria, provvedere alla corretta e scrupolosa applicazione delle leggi, favorire le iniziative e i provvedimenti finalizzati a una maggiore efficienza degli studi, occuparsi dell'amministrazione del personale e, cioè, sia del corpo direttivo e insegnante sia del corpo non docente (basti pensare alle disposizioni concernenti il reclutamento, che avviene in genere mediante concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera, i trasferimenti); per gli esami di idoneità nelle scuole pareggiate o di maturità, è altresì di competenza del provveditore agli studi nominare commissari sostitutivi, in caso di motivata rinuncia da parte dei commissari precedentemente designati dal ministro della Pubblica Istruzione. Il provveditore agli studi è membro del Consiglio scolastico provinciale, istituito presso ogni p. con compiti consultivi, di indirizzo e di programmazione per tutto ciò che concerne i servizi scolastici della provincia; del Consiglio fanno parte la Giunta esecutiva, presieduta dal provveditore, e i Consigli di disciplina per il corpo insegnante delle scuole materne, elementari e medie (mentre ai provvedimenti riguardanti il personale non docente sono deputati organi distinti, quali il Consiglio di amministrazione provinciale e un'apposita commissione di disciplina provinciale). Oltre a ciò, il provveditore nomina con proprio decreto i Consigli di circolo e di istituto, i Consigli scolastici distrettuali e il Consiglio scolastico provinciale. Il provveditore è assistito da un ufficio scolastico provinciale, da lui stesso presieduto. ║ P. regionale alle opere pubbliche: istituito dal D.L. 18-1-1945, n. 16, poi modificato dal D.L. 27-6-1946, n. 37, a sua volta ratificato con modifiche dalla L. 3-2-1951, n. 164, risponde allo scopo di velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche. Più precisamente, l'art. 12 del D.P.R 15-1-1972, n. 8, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali, afferma che spetta ai p. esclusivamente la gestione dei lavori e dei servizi considerati di interesse regionale, quali l'urbanistica, la viabilità e gli acquedotti, un tempo di competenza del ministero dei Lavori pubblici; viceversa, le sezioni e i servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale, economica e popolare restano settori di assoluta gerenza statale.