Denominazione di particolari organi dell'amministrazione statale, presieduti da
chi risponde al titolo e occupa la carica di provveditore. ║ Per estens. -
La sede di tali organi amministrativi:
andare in p. ║
P.
generale dello Stato: istituito dal R.D. 18-1-1923, n. 94 (e integrato in
seguito dal R.D. 20-6-1929, n. 1.058), è suddiviso in 12 settori di
intervento, sia interni sia esterni, e si serve di personale appartenente
all'organico del ministero del Tesoro. Vi è a capo il provveditore
generale dello Stato: un dirigente generale che, al termine di ciascun esercizio
finanziario, è tenuto a presentare al ministro, competente in materia, il
bilancio consuntivo relativo alla propria amministrazione. Dopo che diversi
interventi legislativi hanno affidato al ministero delle Finanze la cura
dell'"amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato", al
p. spetta esclusivamente il compito di provvedere all'"acquisto,
conservazione e distribuzione di tutto quanto possa occorrere per il
funzionamento dei vari uffici statali". Più in particolare, il
p. si preoccupa di fornire agli uffici della pubblica amministrazione la
carta, gli stampati, pubblicazioni di ogni sorta, le carte rappresentative di
valori; presiede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione degli
oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi, dei materiali di consumo,
delle macchine, delle attrezzature e degli impianti per gli uffici; provvede a
stabilire gli approvvigionamenti, a gestire l'attività contrattuale ad
essi relativa, a offrire attività di consulenza alle amministrazioni che
hanno la facoltà di operare senza intermediari; è responsabile dei
contratti di acquisto, locazione e manutenzione delle macchine (sia elettriche
sia elettroniche) e, più in generale, di tutti gli impianti assegnati
agli organi dell'amministrazione pubblica. Oltre a ciò, rientra nei
compiti del
p. la pubblicazione non solo degli atti e dei documenti
dell'archivio generale delle pubblicazioni di Stato (ivi compresa la
Gazzetta
ufficiale della Repubblica), ma anche del centro fotolitografico; l'Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato coadiuva, poi, il
p. nel controllo della
produzione e distribuzione delle carte-valori. ║
P. agli studi:
organo decentrato del ministero della Pubblica Istruzione, presieduto da un
provveditore agli studi e con sede in ogni capoluogo di provincia. La nomina a
provveditore agli studi (la cui qualifica è quella di dirigente
superiore) spetta al ministro competente in materia che, da un lato, promuove i
primi dirigenti dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, dall'altro
bandisce concorsi a titoli aperti ai funzionari amministrativi, ai presidi e ai
professori che abbiano maturato una determinata anzianità di servizio. I
compiti del provveditore agli studi sono i seguenti: sovrintendere agli istituti
di istruzione materna, primaria e secondaria, provvedere alla corretta e
scrupolosa applicazione delle leggi, favorire le iniziative e i provvedimenti
finalizzati a una maggiore efficienza degli studi, occuparsi
dell'amministrazione del personale e, cioè, sia del corpo direttivo e
insegnante sia del corpo non docente (basti pensare alle disposizioni
concernenti il reclutamento, che avviene in genere mediante concorsi, lo stato
giuridico, il trattamento economico, la carriera, i trasferimenti); per gli
esami di idoneità nelle scuole pareggiate o di maturità, è
altresì di competenza del provveditore agli studi nominare commissari
sostitutivi, in caso di motivata rinuncia da parte dei commissari
precedentemente designati dal ministro della Pubblica Istruzione. Il
provveditore agli studi è membro del Consiglio scolastico provinciale,
istituito presso ogni
p. con compiti consultivi, di indirizzo e di
programmazione per tutto ciò che concerne i servizi scolastici della
provincia; del Consiglio fanno parte la Giunta esecutiva, presieduta dal
provveditore, e i Consigli di disciplina per il corpo insegnante delle scuole
materne, elementari e medie (mentre ai provvedimenti riguardanti il personale
non docente sono deputati organi distinti, quali il Consiglio di amministrazione
provinciale e un'apposita commissione di disciplina provinciale). Oltre a
ciò, il provveditore nomina con proprio decreto i Consigli di circolo e
di istituto, i Consigli scolastici distrettuali e il Consiglio scolastico
provinciale. Il provveditore è assistito da un ufficio scolastico
provinciale, da lui stesso presieduto. ║
P. regionale alle opere
pubbliche: istituito dal D.L. 18-1-1945, n. 16, poi modificato dal D.L.
27-6-1946, n. 37, a sua volta ratificato con modifiche dalla L. 3-2-1951, n.
164, risponde allo scopo di velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche.
Più precisamente, l'art. 12 del D.P.R 15-1-1972, n. 8, relativo al
trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative
statali, afferma che spetta ai
p. esclusivamente la gestione dei lavori e
dei servizi considerati di interesse regionale, quali l'urbanistica, la
viabilità e gli acquedotti, un tempo di competenza del ministero dei
Lavori pubblici; viceversa, le sezioni e i servizi per le opere idrauliche, per
l'edilizia statale, economica e popolare restano settori di assoluta gerenza
statale.