Disposizione preventiva con la quale si intende provvedere a necessità,
ostacoli o problemi. ║ Misura disciplinare stabilita da una persona o da
un collegio di persone, a ciò preposte, nei confronti di uno o più
sottoposti per qualche deficienza o per condotta scorretta. ║ Atto con cui
lo Stato o altra autorità esplica il proprio potere nell'ambito di una
delle sue funzioni fondamentali. • Dir. - A seconda che siano emanati
dagli organi legislativi dello Stato, dalla pubblica amministrazione o dai
giudici, i
p. sono definiti legislativi, amministrativi, giudiziari o
giurisdizionali. I
p. legislativi (sia nella forma della legge in
senso stretto sia in quella del decreto o del decreto-legge) sono atti aventi
forza di legge. Purché legittimi dal punto di vista costituzionale, non
possono essere modificati, né abrogati se non con
p. analoghi. I
p. amministrativi sono atti della pubblica amministrazione,
solitamente nella forma del decreto, che incidono nella sfera giuridica di terzi
anche senza l'adesione del destinatario e spesso, anzi, contro la sua
volontà. Perché tali
p. divengano esecutivi, è
necessario che in ognuno di essi risulti chiara la motivazione e siano
facilmente individuabili i responsabili della sua adozione. Con riguardo agli
effetti prodotti, si distinguono
p. di ablazione, di concessione, di
autorizzazione, di organizzazione, di autotutela. Contro i
p.
amministrativi è possibile proporre ricorso all'autorità superiore
a quella da cui sono stati emanati o anche al capo dello Stato; qualora il
ricorso non venga accolto, il
p. in questione diviene definitivo. I
p. giudiziari o
giurisdizionali, cosiddetti perché
emessi da un'autorità giudiziaria, hanno la forma della sentenza,
dell'ordinanza o del decreto ed è sempre possibile ricorrere in
Cassazione contro quelli sulla libertà personale. Il vigente Codice
Penale (art. 650) prevede alcuni particolari casi di inosservanza dei
p.:
più in particolare, si considera reato grave la mancata esecuzione di un
p. del giudice, mentre si reputa semplice contravvenzione l'inadempienza
di un
p. emanato da un'autorità per ragioni di giustizia, di
sicurezza, di ordine pubblico, di igiene. ║
P. d'urgenza:
detti anche
p. cautelari, anticipano provvisoriamente gli effetti di una
decisione, qualora si ritenga che possa essere compromesso in modo irreparabile
il diritto dipendente da tale decisione, prima che essa abbia avuto luogo. I
p. d'urgenza vanno richiesti al pretore competente per territorio, cui
spetta anche il compito di determinare il termine temporale della loro
validità.