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Provvedimento.

Disposizione preventiva con la quale si intende provvedere a necessità, ostacoli o problemi. ║ Misura disciplinare stabilita da una persona o da un collegio di persone, a ciò preposte, nei confronti di uno o più sottoposti per qualche deficienza o per condotta scorretta. ║ Atto con cui lo Stato o altra autorità esplica il proprio potere nell'ambito di una delle sue funzioni fondamentali. • Dir. - A seconda che siano emanati dagli organi legislativi dello Stato, dalla pubblica amministrazione o dai giudici, i p. sono definiti legislativi, amministrativi, giudiziari o giurisdizionali. I p. legislativi (sia nella forma della legge in senso stretto sia in quella del decreto o del decreto-legge) sono atti aventi forza di legge. Purché legittimi dal punto di vista costituzionale, non possono essere modificati, né abrogati se non con p. analoghi. I p. amministrativi sono atti della pubblica amministrazione, solitamente nella forma del decreto, che incidono nella sfera giuridica di terzi anche senza l'adesione del destinatario e spesso, anzi, contro la sua volontà. Perché tali p. divengano esecutivi, è necessario che in ognuno di essi risulti chiara la motivazione e siano facilmente individuabili i responsabili della sua adozione. Con riguardo agli effetti prodotti, si distinguono p. di ablazione, di concessione, di autorizzazione, di organizzazione, di autotutela. Contro i p. amministrativi è possibile proporre ricorso all'autorità superiore a quella da cui sono stati emanati o anche al capo dello Stato; qualora il ricorso non venga accolto, il p. in questione diviene definitivo. I p. giudiziari o giurisdizionali, cosiddetti perché emessi da un'autorità giudiziaria, hanno la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto ed è sempre possibile ricorrere in Cassazione contro quelli sulla libertà personale. Il vigente Codice Penale (art. 650) prevede alcuni particolari casi di inosservanza dei p.: più in particolare, si considera reato grave la mancata esecuzione di un p. del giudice, mentre si reputa semplice contravvenzione l'inadempienza di un p. emanato da un'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene. ║ P. d'urgenza: detti anche p. cautelari, anticipano provvisoriamente gli effetti di una decisione, qualora si ritenga che possa essere compromesso in modo irreparabile il diritto dipendente da tale decisione, prima che essa abbia avuto luogo. I p. d'urgenza vanno richiesti al pretore competente per territorio, cui spetta anche il compito di determinare il termine temporale della loro validità.